Cassazione Penale, Ordinanza n. 26842/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. In concreto gli era contestato di non avere rispettato l'orario di rientro e di uscita dall'abitazione, senza comprovata necessità e senza previo avviso all'autorità, in relazione a un episodio del 23/08/2019. Con il ricorso si deducevano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sull'accertamento del fatto; inoltre si censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante/causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il difetto di motivazione in ordine alla recidiva ex art. 99 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure riproducevano questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto sufficiente la motivazione che escluda anche uno solo dei presupposti della causa di non punibilità, e ha richiamato la valutazione della Corte territoriale sulla non episodicità della condotta. Quanto alla recidiva, ha giudicato specifica la motivazione sulla stretta contiguità temporale tra i precedenti e il fatto contestato, sintomatica di accentuata pericolosità sociale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
integra il reato di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; la censura sul fatto storico non può essere rinnovata in cassazione come rivalutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
la violazione di legge e il vizio di motivazione sono dedotti, ma non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti.
ai fini della particolare tenuità del fatto è sufficiente una motivazione che escluda anche uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, se ritenuto decisivo.
la recidiva può essere confermata ove la motivazione valorizzi la contiguità tra i precedenti e il fatto, quale indice di maggiore pericolosità sociale.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa esclusa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del compendio probatorio o dei fatti storici già scrutinati dai giudici di merito; le doglianze devono restare entro i limiti del controllo sulla motivazione e sulla corretta applicazione della legge.
- La motivazione che escluda uno solo dei presupposti della particolare tenuità del fatto è sufficiente a sorreggere il diniego del beneficio, se il requisito mancante è ritenuto decisivo ai fini della decisione.
- La recidiva può essere legittimamente confermata quando il giudice dia conto della contiguità temporale tra i precedenti e il nuovo fatto, quale indice di una più accentuata pericolosità sociale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per censure meramente fattuali o reiterative di questioni già valutate, seguono ex lege le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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