Parere n. 1344/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Gaviro Mare S.r.l. contro il Comune di Monte Argentario per l’annullamento dell’ordinanza n. 385 del 20 novembre 2025 di demolizione di opere abusiva e rimessa in pristino stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza comunale n. 385 del 20 novembre 2025 di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie abusive situate nel Comune di Monte Argentario
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a tredici opere abusive, tra cui baracche, box prefabbricati, tettoie, pergolati e manufatti accessori. La ricorrente ha dedotto che, per alcune opere, la demolizione sarebbe già stata eseguita, mentre per altre aveva presentato il 16 settembre 1986 un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, corredata dal pagamento dell’oblazione, tuttora pendente. I motivi di ricorso riguardano la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, per difetto di istruttoria e motivazione in relazione alla domanda di condono, nonché la violazione degli artt. 32, 38 e 44 della legge n. 47/1985 e dell’art. 36 del d.l. n. 269/2003, sul presupposto che, durante la pendenza dell’istanza di sanatoria, non sarebbe stato possibile adottare il provvedimento repressivo. È stata inoltre proposta istanza cautelare, motivata esclusivamente con riferimento al fumus boni iuris.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso limitatamente alla domanda cautelare, riservando ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito. Nonostante l’assenza della relazione istruttoria dell’amministrazione, ha ritenuto possibile decidere sulla sospensione. La domanda cautelare è stata accolta poiché, secondo la giurisprudenza richiamata, la pendenza dell’istanza di condono impedisce l’adozione di provvedimenti repressivi e, quindi, dell’ordinanza di demolizione. La Sezione ha disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta entro sessanta giorni una relazione istruttoria, corredata dalle osservazioni del Comune e dalle eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. L’espressione del parere è stata sospesa e la trattazione rinviata al primo trimestre del 2027.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda cautelare è accolta, poiché la pendenza dell’istanza di condono edilizio impedisce, secondo la giurisprudenza richiamata, l’adozione di un provvedimento repressivo e quindi dell’ordinanza di demolizione.
Istruttoria amministrativa
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere entro sessanta giorni la relazione istruttoria, corredata dalle osservazioni del Comune di Monte Argentario e dalle eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente.
Partecipazione della ricorrente
La relazione istruttoria deve essere previamente partecipata alla ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
La disposizione è indicata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Sono invocati dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione e alla partecipazione procedimentale, con particolare riferimento alla mancata considerazione dell’istanza di condono.
artt. 32, 38 e 44 l. n. 47/1985
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’assunto secondo cui la pendenza della domanda di condono impedirebbe l’adozione dell’ordinanza repressiva.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della sanatoria edilizia e all’incidenza della domanda pendente sull’esercizio del potere repressivo.
Costituisce la base normativa dell’istanza di condono presentata dalla ricorrente il 16 settembre 1986.
Massime di principio
- La pendenza di un’istanza di condono edilizio impedisce, secondo il principio affermato nel parere cautelare, l’adozione di un provvedimento repressivo avente a oggetto le opere interessate dalla domanda, inclusa l’ordinanza di demolizione.
- Quando la domanda cautelare di un ricorso straordinario può essere decisa sulla base degli atti disponibili, l’assenza della relazione istruttoria dell’amministrazione non impedisce necessariamente la delibazione cautelare.
- Nell’istruttoria del ricorso straordinario, la relazione dell’amministrazione deve essere partecipata preventivamente al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine congruo, non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Stato, per presentare osservazioni e controdeduzioni.
- L’accoglimento della domanda cautelare nel ricorso straordinario non comporta la definizione del ricorso, quando il Consiglio di Stato riserva ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito e dispone ulteriori incombenti istruttori.
Ordinanza di demolizione e istanza di condono pendente
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Comune di Monte Argentario per l’annullamento dell’ordinanza n. 385 del 20 novembre 2025, con la quale era stata disposta la demolizione e la rimessione in pristino di opere edilizie ritenute abusive. Il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso esclusivamente nella fase cautelare e ha sospeso la definizione del merito.
Opere contestate e vicenda amministrativa
L’ordinanza comunale riguardava tredici manufatti e strutture, tra cui baracche, box prefabbricati destinati a servizi e uffici, tettoie, pergolati, strutture di copertura e manufatti utilizzati come locali tecnici o depositi.
La ricorrente ha affermato di avere già demolito alcune delle opere contestate e di avere presentato, per altre opere, un’istanza di condono edilizio in data 16 settembre 1986, ai sensi della legge n. 47/1985, con pagamento dell’oblazione. Secondo la società, l’istanza non era mai stata definita ed era tuttora pendente.
Motivi di ricorso
La ricorrente ha dedotto:
- la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, per la mancata istruttoria e motivazione sull’istanza di condono e per l’assenza, nell’ordinanza, di una valutazione sulla sanabilità delle opere;
- la violazione degli artt. 32, 38 e 44 della legge n. 47/1985 e dell’art. 36 del d.l. n. 269/2003, sostenendo che la pendenza della domanda di sanatoria avrebbe impedito l’adozione dell’ordinanza di demolizione;
- plurime figure di eccesso di potere, tra cui difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, perplessità e sviamento.
La domanda cautelare era fondata esclusivamente sul fumus boni iuris.
Valutazione cautelare del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che la relazione dell’amministrazione non era ancora pervenuta, ma ha ritenuto che tale omissione non impedisse la delibazione della domanda cautelare.
La sospensione è stata accordata perché, secondo la giurisprudenza richiamata — Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2024, n. 704, e 15 gennaio 2021, n. 488 — la pendenza dell’istanza di condono impedisce l’adozione di un provvedimento repressivo relativo alle opere oggetto della domanda e, quindi, dell’ordinanza di demolizione.
Incombenti istruttori e partecipazione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato incaricato di trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria, corredata:
- dalle osservazioni del Comune di Monte Argentario;
- dalle eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente.
La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.
Esito e prosecuzione del procedimento
La domanda cautelare è stata accolta. Il Consiglio di Stato ha tuttavia riservato ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito, disponendo la sospensione dell’espressione del parere e il rinvio della trattazione a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027. Il parere ha pertanto natura interlocutoria e non definisce ancora il ricorso straordinario.
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