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Parere

Parere n. 191/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Richiesta di parere concernente la presunta natura regolamentare del decreto interassessoriale n.17/2026.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteParere su quesito

Natura regolamentare dei decreti assessoriali o interassessoriali adottati in attuazione di leggi regionali e obbligatorietà del parere preventivo del CGARS

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

La Presidenza della Regione Siciliana ha chiesto se, quando una legge regionale demanda la propria attuazione a un decreto assessoriale, interassessoriale o comunque diverso dal decreto del Presidente della Regione adottato previa deliberazione della Giunta, tale atto debba essere qualificato come regolamento sulla base del suo contenuto sostanziale e se debba essere sottoposto al parere preventivo e obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Sono stati inoltre formulati quesiti relativi alla natura regolamentare del decreto interassessoriale n. 17/2026 e di altri decreti assessoriali già adottati, nonché agli effetti temporali dell’eventuale illegittimità derivante dall’omessa acquisizione del parere. Il CGARS ha delimitato l’esame alla questione generale e pro futuro, escludendo la possibilità di pronunciarsi sui singoli atti già emanati.

Il parere

Il parere dichiara inammissibili i quesiti relativi al decreto interassessoriale n. 17/2026 e agli altri decreti assessoriali già adottati, poiché la funzione consultiva non può essere utilizzata per valutare provvedimenti già emanati né per supportare controversie o concrete scelte decisionali dell’amministrazione. Quanto alla questione generale, il CGARS afferma che la natura regolamentare di un atto deve essere accertata in base a indici sostanziali — contenuto normativo, generalità, astrattezza, innovatività e ripetibilità dell’applicazione — indipendentemente dal nomen iuris, dalla forma dell’atto e dall’organo o procedimento concretamente utilizzati. Un decreto assessoriale può quindi avere natura regolamentare anche se non è formalmente qualificato come regolamento e anche se è adottato da un organo diverso da quello previsto dallo Statuto. Tuttavia, l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003 rende obbligatorio il parere del CGARS soltanto per gli atti regolamentari del Governo della Regione. I regolamenti assessoriali adottati sulla base di una legge regionale che attribuisca tale potere all’assessore non sono soggetti, per la sola omissione del parere, a un vizio autonomo di illegittimità, salvo che la stessa legge regionale renda il parere elemento essenziale della fattispecie. La legge regionale che attribuisce potestà regolamentare all’assessore in contrasto con l’art. 12, quarto comma, dello Statuto siciliano presenta potenziali profili di incostituzionalità, ma resta efficace e vincolante fino a una declaratoria della Corte costituzionale. Il parere sul regolamento assessoriale è dunque facoltativo, mentre resta obbligatorio per i regolamenti emanati dal Governo regionale.

Osservazioni

Limiti della funzione consultiva

Il CGARS può pronunciarsi soltanto su questioni generali e pro futuro, idonee a orientare la successiva azione amministrativa. Non può qualificare singoli decreti già emanati né sostituirsi all’amministrazione nelle concrete decisioni o nella gestione di procedimenti già avviati.

Natura sostanziale del regolamento

La qualificazione regolamentare dipende dal contenuto sostanziale dell’atto e dalla presenza di precetti generali, astratti, innovativi e ripetibili nel tempo. Il nomen iuris, la forma dell’atto e la difformità dal procedimento tipico non sono decisivi.

Riparto statutario della potestà regolamentare

Lo Statuto siciliano attribuisce la potestà regolamentare al Governo regionale, costituito dal Presidente e dalla Giunta. Una legge regionale che attribuisca tale potere a un assessore altera potenzialmente il riparto statutario delle competenze e può essere sospettata di illegittimità costituzionale.

Efficacia della legge regionale attributiva

La legge regionale che attribuisce il potere regolamentare all’assessore deve tuttavia essere applicata finché non sia modificata o dichiarata incostituzionale. Il regolamento assessoriale deve quindi essere emanato secondo le forme indicate dalla legge regionale vigente.

Obbligatorietà del parere del CGARS

L’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003 limita l’obbligatorietà del parere agli atti regolamentari del Governo della Regione. Per i regolamenti assessoriali il parere è facoltativo, salvo che una specifica legge regionale lo preveda come elemento essenziale.

Inapplicabilità analogica della disciplina statale

La disciplina statale dei regolamenti ministeriali, incluso l’art. 17, comma 4, della l. n. 400/1988, non può essere applicata analogicamente all’ordinamento siciliano, che costituisce un sistema autonomo e non integrabile mediante la normativa statale.

Effetti dell’omissione del parere

La mancata acquisizione del parere del CGARS non determina, di per sé, l’illegittimità del regolamento assessoriale, poiché il parere non è obbligatorio per tali atti. L’eventuale illegittimità deriva, semmai, dall’alterazione del riparto statutario delle competenze, con rilievo subordinato all’eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge regionale attributiva.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 1, Cost.

    Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.

    La funzione consultiva del Consiglio di Stato e degli organi regionali che ne costituiscono articolazioni è esercitata nell’interesse imparziale dell’ordinamento, non come consulenza sulle concrete scelte dell’amministrazione.

  • art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana

    Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione; le Sezioni del Consiglio di Stato […] svolgeranno altresì le funzioni […] consultive.

    Costituisce il fondamento statutario della funzione consultiva del CGARS quale sezione regionale del Consiglio di Stato.

  • art. 12, quarto comma, dello Statuto della Regione Siciliana

    I regolamenti per l’esecuzione delle leggi formate dall’Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

    Attribuisce la potestà regolamentare al Governo regionale e costituisce il parametro statutario rispetto al quale valutare le leggi regionali che attribuiscano il potere regolamentare a organi diversi.

  • art. 13 dello Statuto della Regione Siciliana

    Le leggi approvate dall’Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.

    Conferma il procedimento statutario di emanazione dei regolamenti del Governo regionale.

  • art. 13 d.lgs. CPS n. 204/1947

    I regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

    Specifica il procedimento di adozione ed emanazione dei regolamenti governativi regionali.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. n. 373/2003

    La legge regionale, ferma restando l’obbligatorietà del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. È in facoltà del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi.

    Rende obbligatorio il parere per i regolamenti del Governo regionale, mentre per gli atti regolamentari assessoriali il parere è facoltativo in assenza di una specifica previsione legislativa regionale.

  • art. 17, commi 3 e 4, l. n. 400/1988

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali […] sono adottati previo parere del Consiglio di Stato.

    La disciplina statale dei regolamenti ministeriali non è applicabile analogicamente ai regolamenti assessoriali siciliani.

  • art. 58 r.d. n. 444/1942

    Quando dall’esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al Capo del Governo.

    Ha consentito al CGARS di trasmettere il parere al Presidente della Regione Siciliana per segnalare le criticità del sistema e l’eventuale opportunità di iniziative legislative.

  • art. 123 Cost.

    È richiamato quale parametro interposto per la tutela dello Statuto regionale ordinario; per la Sicilia il parametro diretto è costituito dallo Statuto speciale.

  • artt. 127, 134 e 136 Cost.

    Sono richiamati per affermare che le leggi regionali restano efficaci e applicabili fino alla declaratoria di illegittimità costituzionale; la cessazione di efficacia opera secondo gli effetti stabiliti dall’art. 136 Cost.

  • art. 30, comma 3, l. n. 87/1953

    La norma è richiamata per gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità costituzionale, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dall’amministrazione in relazione alla salvaguardia dell’attività amministrativa pregressa e al principio di buon andamento, ma non costituisce il fondamento della soluzione adottata.

Massime di principio

  • La natura regolamentare di un atto amministrativo si determina in base al contenuto sostanziale, alla generalità, all’astrattezza, all’innovatività e alla ripetibilità nel tempo dei suoi precetti, indipendentemente dal nomen iuris, dalla forma e dal procedimento concretamente utilizzati.
  • La mancata qualificazione formale di un atto come regolamento e la sua adozione da parte di un organo diverso da quello previsto dal modello statutario non escludono, di per sé, la natura regolamentare dell’atto quando ne ricorrano i requisiti sostanziali.
  • Una legge regionale che attribuisca la potestà regolamentare a un organo diverso da quello individuato dallo Statuto regionale può essere costituzionalmente illegittima, ma deve essere applicata da amministrazioni e giudici finché non sia modificata o dichiarata incostituzionale.
  • Nell’ordinamento siciliano il parere del CGARS è obbligatorio per gli atti regolamentari del Governo della Regione, mentre è facoltativo per i regolamenti assessoriali adottati sulla base di una legge regionale, salvo che tale legge prescriva espressamente il parere come elemento essenziale.
  • La disciplina statale dei regolamenti ministeriali non può essere estesa per analogia ai regolamenti assessoriali siciliani, poiché l’ordinamento regionale dispone di una disciplina statutaria e attuativa autonoma.
  • L’omessa acquisizione di un parere meramente facoltativo non determina, da sola, l’illegittimità dell’atto; eventuali profili di illegittimità devono essere ricondotti ad altri vizi, come la violazione del riparto statutario delle competenze, il cui rilievo può dipendere dalla previa declaratoria di incostituzionalità della legge attributiva.

Natura regolamentare dei decreti assessoriali siciliani

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato la richiesta della Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale, formulata su iniziativa dell’Assessore regionale dell’economia, relativa alla natura regolamentare del decreto interassessoriale n. 17/2026 e, più in generale, dei decreti assessoriali adottati in attuazione di leggi regionali.

Il parere è stato reso come risposta a un quesito interpretativo di carattere generale, con efficacia orientativa per il futuro esercizio dell’attività normativa secondaria regionale.

Limiti della funzione consultiva

Il CGARS ha ribadito che la funzione consultiva è esercitata quale organo imparziale e terzo dello Stato-ordinamento. I pareri facoltativi possono riguardare questioni di massima idonee a guidare la successiva azione amministrativa, ma non possono essere utilizzati per supportare concrete scelte decisionali, valutare singoli provvedimenti già adottati o intervenire su fattispecie connesse a controversie pendenti o in corso di attivazione.

Per tale ragione sono stati dichiarati inammissibili il quesito relativo alla natura regolamentare del decreto interassessoriale n. 17/2026 e quello concernente gli altri decreti assessoriali già emanati. L’esame è stato circoscritto alla questione generale relativa ai decreti che una legge regionale autorizzi per la propria attuazione.

Quadro statutario della potestà regolamentare

L’art. 23 dello Statuto siciliano attribuisce alle sezioni regionali del Consiglio di Stato le funzioni consultive. Il d.lgs. n. 373/2003 disciplina l’organizzazione e le competenze del CGARS.

Quanto alla potestà regolamentare, l’art. 12, quarto comma, dello Statuto stabilisce che i regolamenti per l’esecuzione delle leggi regionali sono emanati dal Governo regionale. L’art. 2 dello Statuto identifica il Governo nel Presidente della Regione e nella Giunta. L’art. 13 del d.lgs. CPS n. 204/1947 prevede che i regolamenti del Governo regionale siano emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.

Anche la legislazione regionale organizzativa prevede che il Presidente emani i regolamenti, che gli assessori li propongano alla Giunta e che la Giunta deliberi sui regolamenti regionali.

Criteri sostanziali di qualificazione

Il CGARS ha respinto la tesi secondo cui un atto non potrebbe essere regolamentare se non è formalmente qualificato come tale o se è adottato da un organo diverso da quello previsto per i regolamenti.

La qualificazione deve avvenire in base al contenuto sostanziale. Sono regolamentari gli atti che esprimono esercizio di potestà normativa secondaria e disciplinano in astratto una serie indefinita di rapporti e casi, mediante precetti generali, astratti, innovativi e destinati a ripetersi nel tempo. Gli atti amministrativi generali, invece, sono espressione di potestà amministrativa e curano concretamente interessi pubblici nei confronti di una pluralità di destinatari determinati o determinabili.

La generalità non richiede che l’atto si rivolga indistintamente a tutti i consociati; è sufficiente che sia idoneo a trovare applicazione ripetuta. Analogamente, l’astrattezza consiste nella capacità di regolare una serie indefinita di casi. Un atto rivolto agli operatori di un determinato settore può quindi essere normativo se presenta tali caratteristiche.

Non ha invece natura regolamentare l’atto che si limiti a esprimere una scelta tecnica o a dare attuazione concreta alla legge senza produrre norme generali e astratte.

Rapporto tra legge regionale e Statuto

Lo Statuto regionale è fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale nell’assetto delle competenze normative. La legge regionale non può modificare il riparto statutario attribuendo la potestà regolamentare a un organo diverso dal Governo regionale.

Il CGARS ha tuttavia precisato che, anche quando una legge regionale attribuisca all’assessore un potere regolamentare in potenziale contrasto con l’art. 12, quarto comma, dello Statuto, tale legge resta efficace e deve essere applicata fino a quando non sia modificata o dichiarata incostituzionale. L’assessore deve quindi esercitare il potere secondo le forme previste dalla legge regionale vigente.

Obbligatorietà del parere del CGARS

L’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003 stabilisce l’obbligatorietà del parere per gli atti regolamentari del Governo della Regione e rimette alla legge regionale la determinazione degli ulteriori casi di parere obbligatorio. Il Governo regionale può inoltre richiedere il parere in ogni altra ipotesi.

Da tale disciplina il CGARS ricava che il parere è obbligatorio per i regolamenti formalmente riconducibili al Governo regionale, cioè adottati secondo il procedimento statutario con decreto del Presidente previa deliberazione della Giunta. Non è invece obbligatorio per i regolamenti assessoriali adottati sulla base di una specifica legge regionale, salvo che la stessa legge imponga il parere come elemento essenziale della fattispecie.

Il parere statale sui regolamenti ministeriali, previsto dall’art. 17, comma 4, della l. n. 400/1988, non può essere applicato analogicamente ai regolamenti assessoriali siciliani. Il sistema regionale è autonomo e non presenta una disposizione corrispondente che renda obbligatorio il parere per tali atti.

Conseguenze dell’omissione

L’omessa acquisizione del parere del CGARS non determina autonomamente l’illegittimità del regolamento assessoriale, poiché per tali atti il parere è normalmente facoltativo. L’eventuale problema di legittimità riguarda piuttosto l’attribuzione della potestà regolamentare all’assessore in contrasto con il riparto statutario.

Tale profilo potrebbe assumere concreta rilevanza a seguito di una declaratoria di incostituzionalità della legge regionale attributiva del potere. Fino a quel momento, la legge costituisce il fondamento vigente dell’azione dell’assessore e il regolamento adottato in sua esecuzione non è viziato per la sola omissione del parere.

Resta comunque salva la facoltà dell’assessore di richiedere il parere del CGARS in via facoltativa.

Segnalazione al Presidente della Regione

Applicando l’art. 58 del r.d. n. 444/1942, il CGARS ha disposto la trasmissione del parere al Presidente della Regione Siciliana, quale organo competente al coordinamento delle scelte politico-legislative regionali, per segnalare le criticità dell’attuale disciplina e l’eventuale opportunità di iniziative legislative.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiFonti e atti normativiProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
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