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Parere

Parere n. 1342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora -OMISSIS- contro l’Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate – Riscossione, per la revocazione del d.P.R. del 21 novembre 2025 che, in conformità al parere della Sezione n.-OMISSIS- del 29 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il suo ricorso straordinario avverso il provvedimento dell’INPS n. 368 2024 -OMISSIS- 32 000 del 24 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202501198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del d.P.R. 21 novembre 2025, recante la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso avverso il provvedimento INPS relativo al pagamento di contributi, sanzioni e spese per complessivi euro 4.761,48.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha chiesto la revocazione del d.P.R. 21 novembre 2025, sostenendo che fosse stato adottato in violazione degli articoli da 8 a 11 del d.P.R. n. 1199/1971, perché il procedimento non sarebbe stato ancora concluso al momento della decisione. In particolare, l’istanza cautelare presentata l’8 ottobre 2025 sarebbe stata trasmessa dal Ministero alla Sezione soltanto il 4 novembre 2025 e non sarebbe stata esaminata prima dell’adozione del decreto presidenziale. La ricorrente ha inoltre chiesto l’audizione delle parti e, con memoria dell’8 giugno 2026, il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.

Il parere

La Sezione ha respinto la richiesta di audizione, ritenendola non prevista dalla disciplina applicabile al procedimento di decisione del ricorso straordinario. Nel merito ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che il vizio dedotto non sussisteva: prima della presentazione e della trasmissione dell’istanza cautelare, la Sezione aveva già espresso il proprio parere sul merito dell’affare, ravvisando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e il d.P.R. 21 novembre 2025 si era conformato a tale parere. La formulazione del parere aveva esaurito la fase sub-procedimentale consultiva e determinato la cessazione del presupposto necessario per l’attivazione della tutela cautelare, con assorbimento implicito della relativa istanza. La Sezione ha inoltre escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., stante l’assenza di difficoltà interpretative sulla questione di giurisdizione, lasciando impregiudicata l’ammissibilità del rinvio nella sede straordinaria.

Osservazioni

Richiesta di audizione delle parti

La richiesta è stata respinta perché l’audizione delle parti non è prevista dalla disciplina applicabile al procedimento di decisione del ricorso straordinario.

Violazione degli articoli da 8 a 11 del d.P.R. n. 1199/1971

Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il vizio denunciato non sussiste. La Sezione aveva già definito la fase consultiva con il parere di merito del 29 luglio 2025, anteriormente alla trasmissione dell’istanza cautelare, sicché il successivo d.P.R. 21 novembre 2025 poteva legittimamente conformarsi a tale parere.

Istanza cautelare successiva al parere di merito

La formulazione del parere sul ricorso straordinario aveva esaurito la fase sub-procedimentale consultiva e comportato l’assorbimento implicito dell’istanza cautelare originaria. Non era quindi più attivabile una tutela cautelare relativa a un affare sul quale la Sezione si era già pronunciata nel merito.

Richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.

La richiesta non è stata accolta perché la questione di giurisdizione non presentava difficoltà interpretative. La Sezione ha inoltre precisato che l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale nella sede straordinaria restava impregiudicata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 1199/1971, artt. 8-11

    La disciplina del ricorso straordinario non consente l’audizione delle parti richiesta dalla ricorrente e collega la tutela cautelare alla permanenza della relativa fase sub-procedimentale. La formulazione del parere di merito esaurisce tale fase e preclude l’attivazione successiva della tutela cautelare sul medesimo affare.

  • art. 363-bis c.p.c.

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione presuppone una questione interpretativa caratterizzata da difficoltà; tale presupposto è stato escluso per la questione di giurisdizione esaminata.

  • Convenzione europea per i diritti dell’uomo

    Le doglianze di contrasto con la Convenzione possono essere eventualmente prospettate dinanzi al giudice ordinario competente.

  • Art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Nel procedimento per ricorso straordinario, la formulazione del parere consultivo sul merito dell’affare esaurisce la fase sub-procedimentale consultiva e preclude la successiva attivazione di una tutela cautelare riferita al medesimo affare.
  • Quando il decreto presidenziale di decisione del ricorso straordinario si conforma al parere già espresso dal Consiglio di Stato, la trasmissione successiva di un’istanza cautelare non riapre il procedimento né impone una nuova pronuncia cautelare.
  • La richiesta di audizione delle parti non è ammissibile nel procedimento di decisione del ricorso straordinario se non è prevista dalla disciplina applicabile.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. non può essere disposto in assenza di una questione interpretativa caratterizzata da difficoltà.

Revocazione di un decreto presidenziale adottato su ricorso straordinario in materia contributiva

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario per revocazione proposto da una persona fisica contro l’INPS e l’Agenzia delle entrate – Riscossione. Il ricorso riguardava il d.P.R. 21 novembre 2025, con il quale era stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, un precedente ricorso straordinario avente a oggetto la richiesta di pagamento di euro 4.761,48 per contributi, sanzioni e spese dovuti alla gestione previdenziale dei commercianti.

Premesse e richiesta di revocazione

La ricorrente ha sostenuto che il decreto presidenziale fosse stato adottato quando il procedimento non era ancora concluso, in violazione degli articoli da 8 a 11 del d.P.R. n. 1199/1971. Secondo la ricorrente, l’istanza cautelare presentata l’8 ottobre 2025 sarebbe stata trasmessa dal Ministero alla Sezione soltanto il 4 novembre 2025 e non sarebbe stata esaminata prima dell’adozione del decreto del 21 novembre 2025.

Nel corso del procedimento la ricorrente ha inoltre chiesto l’audizione delle parti e, con memoria dell’8 giugno 2026, il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.

Richiesta di audizione

La Sezione ha preliminarmente respinto la richiesta di audizione. La disciplina applicabile alla decisione del ricorso straordinario non prevede infatti l’audizione delle parti, sicché la richiesta non poteva essere accolta.

Esame del motivo di revocazione

Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il vizio denunciato non sussisteva. Prima della trasmissione dell’istanza cautelare, la Sezione aveva già espresso il proprio parere sul merito dell’affare, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il d.P.R. 21 novembre 2025 si era poi conformato a tale parere.

Secondo la Sezione, la formulazione del parere di merito aveva determinato la cessazione della fase sub-procedimentale consultiva. Tale fase costituisce il presupposto imprescindibile per l’attivazione della tutela cautelare nel procedimento di ricorso straordinario. Una volta che la Sezione si era pronunciata sul merito, l’istanza cautelare non poteva quindi riattivare il potere consultivo né imporre una nuova decisione cautelare. La richiesta cautelare risultava implicitamente assorbita dalla definizione del procedimento e tale circostanza era nota alla ricorrente al momento della sua presentazione.

Giurisdizione e rinvio pregiudiziale

La Sezione ha confermato che le doglianze relative al contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo potevano eventualmente essere proposte dinanzi al giudice ordinario, individuato come giudice munito di giurisdizione. È stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., poiché la questione di giurisdizione non presentava difficoltà interpretative di alcun genere.

La Sezione ha lasciato impregiudicata la questione dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale nella sede del ricorso straordinario, limitandosi a rilevare l’assenza, nel caso concreto, del presupposto della difficoltà interpretativa.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per revocazione. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’interessata, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelareDecadenza e tardività

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