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Parere

Parere n. 1345/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Giada Paladino contro la Presidenza del Consiglio dei Ministeri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, la Commissione Esaminatrice, la Commissione Interministeriale Ripam - Associazione Formez Pa e nei confronti di signori Francesca Paola Razzato e Serena Colasurdo: I. per l’annullamento 1) della graduatoria dei vincitori della Regione Basilicata per il profilo specialista in attività culturali e sviluppo del territorio (Codice B4 – BAS) in riferimento al Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 1.140 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, con il profilo personale specialista tecnico per le Regioni, le Città metropolitane e gli Enti locali, per come pubblicata sul portale InPa in data 30 aprile 2025, nelle parti di interesse, e del relativo provvedimento di validazione adottato dalla commissione Ripam del 24 aprile 2025, ancorché non conosciuto; 2) della graduatoria finale di merito, comprensiva degli idonei, sebbene non conosciuta, e del relativo provvedimento di validazione, per quanto di interesse; 3) dei verbali inerenti la valutazione dei propri titoli; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso e dei relativi allegati, ove lesivo dei suoi interessi; b. i verbali di valutazione dei titoli degli altri candidati per il profilo di riferimento, ove di interesse; II. nonché per l’accertamento del suo diritto al riconoscimento del titolo di riserva di cui in narrativa; con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al riesame della posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202500828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria del concorso per il profilo di specialista in attività culturali e sviluppo del territorio nella Regione Basilicata e richiesta di riconoscimento della riserva del 15% per il servizio civile nazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, collocata al posto n. 31 con 21,50 punti nella graduatoria relativa al codice B.4.BAS, ha impugnato la graduatoria, gli atti di validazione, i verbali di valutazione dei titoli e gli atti connessi, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe omesso di riconoscere il servizio civile nazionale prestato tra il 13 novembre 2017 e il 12 novembre 2018. Ha dedotto, tra l’altro, eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, violazione dell’art. 1 della legge n. 64/2001, dei principi di uguaglianza, par condicio e parità di trattamento, falsa applicazione del d.lgs. n. 40/2017 e della legge n. 106/2016, violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 241/1990 e del principio di buon andamento. Secondo la ricorrente, il servizio civile nazionale sarebbe equiparabile al servizio civile universale e dovrebbe comportare il riconoscimento della quota di riserva del 15%, con conseguente inserimento tra i vincitori. L’Amministrazione ha eccepito il mancato superamento della prova di resistenza, rilevando che per il codice B.4.BAS erano previsti soltanto tre posti e che la quota del 15% avrebbe prodotto una frazione di posto pari a 0,45, non operativa; nel merito ha sostenuto l’infondatezza della prospettata equiparazione. La Sezione ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati anteriormente alla ricorrente e ha prospettato un possibile difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso né in rito né nel merito. Ha ritenuto, allo stato, ammissibile il ricorso sotto il profilo della mancata indicazione dei controinteressati, poiché la ricorrente aveva chiesto all’Amministrazione i relativi nominativi e quest’ultima non aveva provveduto né aveva formulato specifiche contestazioni sul punto. Tuttavia, poiché l’eventuale accoglimento potrebbe modificare l’ordine della graduatoria, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati anteriormente alla ricorrente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche tramite RIPAM e Formez PA, dovrà fornire i nominativi e gli indirizzi digitali entro 30 giorni dalla comunicazione del parere; la ricorrente dovrà effettuare le notifiche entro i successivi 45 giorni e depositare la prova entro ulteriori 15 giorni. I controinteressati potranno presentare memorie entro 30 giorni dalla notifica, cui potranno seguire repliche dell’Amministrazione e della ricorrente entro 15 giorni. La Sezione ha precisato che l’inosservanza dell’obbligo dell’Amministrazione può determinare responsabilità, mentre l’ingiustificata inosservanza da parte della ricorrente può comportare l’improcedibilità. È stato inoltre prospettato un possibile difetto di giurisdizione, poiché la controversia sul riconoscimento della riserva di posti in un concorso pubblico potrebbe rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario; tutte le parti sono state invitate a presentare osservazioni. L’espressione del parere è stata sospesa e la trattazione rinviata al primo trimestre del 2027.

Osservazioni

Integrazione del contraddittorio

Poiché l’eventuale accoglimento delle censure potrebbe modificare l’ordine della graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti i candidati collocati anteriormente alla ricorrente.

Adempimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche tramite la Commissione RIPAM e Formez PA, deve mettere a disposizione della ricorrente e del suo difensore, entro 30 giorni dalla comunicazione del parere, i nominativi e gli indirizzi digitali dei candidati che la precedono in graduatoria.

Adempimenti della ricorrente

La ricorrente deve notificare ai candidati precedenti copia del ricorso straordinario e del parere interlocutorio entro i successivi 45 giorni e depositare la prova delle notificazioni entro ulteriori 15 giorni.

Memorie dei controinteressati e repliche

I controinteressati possono depositare memorie e deduzioni entro 30 giorni dalla notifica; le parti possono produrre eventuali repliche nei successivi 15 giorni.

Possibile difetto di giurisdizione

La Sezione ha rilevato che la controversia relativa al riconoscimento della riserva di posti in un concorso pubblico potrebbe rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario e ha invitato tutte le parti a presentare osservazioni.

Sospensione del parere

L’espressione del parere è sospesa, con riserva di ogni valutazione in rito e nel merito, in attesa dell’integrazione del contraddittorio e delle osservazioni sulla giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il procedimento consultivo nel quale si inserisce il parere interlocutorio della Sezione.

  • art. 1, comma 5, del bando di concorso

    riserva del 15% dei posti

    La disposizione del bando è al centro della controversia; l’Amministrazione sostiene che, per soli tre posti disponibili, la quota produrrebbe una frazione di posto pari a 0,45 e non sarebbe operativa.

  • art. 1 legge n. 64/2001

    È invocato dalla ricorrente a sostegno della rilevanza del servizio civile nazionale ai fini della riserva concorsuale.

  • d.lgs. n. 40/2017

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale.

  • legge n. 106/2016

    È indicata tra le fonti che, secondo la ricorrente, sarebbero state falsamente applicate o non correttamente considerate.

  • art. 6, comma 1, legge n. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi dell’Amministrazione e all’attività istruttoria procedimentale.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’eventuale accoglimento della domanda può modificare l’ordine di una graduatoria, devono essere chiamati nel procedimento tutti i candidati collocati anteriormente al ricorrente, in quanto potenziali controinteressati.
  • La mancata disponibilità, da parte del ricorrente, dei nominativi dei controinteressati non determina necessariamente l’inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia tempestivamente chiesto tali dati all’Amministrazione e questa non vi abbia provveduto, senza formulare contestazioni sul punto.
  • Il mancato rispetto ingiustificato del termine assegnato al ricorrente per integrare il contraddittorio può comportare l’improcedibilità del ricorso straordinario.
  • Prima di esaminare il merito di una controversia concorsuale, il Consiglio di Stato può sospendere il parere e sottoporre al contraddittorio delle parti una questione di possibile difetto di giurisdizione, qualora la pretesa azionata possa riguardare una posizione devoluta al giudice ordinario.

Impugnazione della graduatoria concorsuale e richiesta di riserva

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro la graduatoria del concorso pubblico per il profilo di specialista in attività culturali e sviluppo del territorio, codice B.4.BAS, relativo alla Regione Basilicata. La ricorrente, collocata al posto n. 31 con 21,50 punti, ha chiesto l’annullamento della graduatoria e degli atti connessi, nonché il riconoscimento della riserva del 15% dei posti in ragione del servizio civile nazionale prestato.

Premesse e domanda della ricorrente

La candidata ha dichiarato di avere svolto servizio civile nazionale nel progetto "Matera: la cultura tra i sassi" dal 13 novembre 2017 al 12 novembre 2018, documentandolo mediante attestato del Dipartimento per le politiche giovanili. Ha sostenuto che il servizio civile nazionale dovesse essere equiparato al servizio civile universale e che tale equiparazione imponesse il riconoscimento della quota di riserva del 15% prevista dal bando.

La domanda mirava, in concreto, a ottenere il riesame della posizione e l’inserimento tra i vincitori del concorso, con conseguente accesso al rapporto di impiego. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, violazione della legge n. 64/2001, dei principi di uguaglianza, par condicio concorsorum e parità di trattamento, nonché falsa applicazione del d.lgs. n. 40/2017 e della legge n. 106/2016, violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 241/1990 e del principio di buon andamento.

Posizione dell’Amministrazione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza. Per il codice B.4.BAS erano infatti previsti tre posti; secondo l’Amministrazione, la quota di riserva del 15% avrebbe prodotto una frazione pari a 0,45 e non avrebbe consentito l’assegnazione di un posto riservato. Di conseguenza, anche l’eventuale riconoscimento del titolo non avrebbe permesso alla ricorrente di rientrare tra i vincitori.

Nel merito, l’Amministrazione ha sostenuto che la commissione avesse correttamente applicato il bando e che l’equiparazione invocata tra servizio civile nazionale e servizio civile universale non fosse prevista né sussistente.

Ammissibilità e necessità di integrazione del contraddittorio

La Sezione ha rilevato che la relazione dell’Amministrazione era stata trasmessa alla ricorrente, senza che questa presentasse osservazioni o controdeduzioni.

Quanto alla mancata indicazione dei controinteressati, la Sezione ha ritenuto che il ricorso potesse essere considerato ammissibile allo stato degli atti. La ricorrente aveva infatti chiesto all’Amministrazione, contestualmente alla notificazione e al deposito del ricorso, di indicare i nominativi dei soggetti ai quali notificare il gravame. L’Amministrazione non aveva fornito tali indicazioni e non aveva formulato contestazioni sul punto nella relazione istruttoria.

Tuttavia, la Sezione ha osservato che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe modificare l’ordine della graduatoria e incidere sulla posizione dei candidati collocati anteriormente alla ricorrente. Per questa ragione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

Adempimenti e termini

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso la Commissione RIPAM e Formez PA, deve fornire alla ricorrente e al suo difensore, entro 30 giorni dalla comunicazione del parere, i nominativi e gli indirizzi digitali dei candidati che la precedono in graduatoria.

La ricorrente deve quindi:

  • notificare ai candidati interessati, entro 45 giorni successivi, copia del ricorso straordinario e del parere interlocutorio;
  • trasmettere alla Sezione, entro ulteriori 15 giorni, la prova documentale delle notificazioni effettuate.

I destinatari della notifica possono presentare memorie e deduzioni entro 30 giorni dalla notificazione, depositandole presso la Segreteria della Sezione e inviandone copia alla ricorrente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le eventuali repliche possono essere prodotte nei successivi 15 giorni.

La Sezione ha precisato che l’inosservanza degli obblighi gravanti sull’Amministrazione può essere fonte di responsabilità, mentre l’ingiustificato mancato rispetto del termine per l’integrazione del contraddittorio può determinare l’improcedibilità del ricorso.

Possibile difetto di giurisdizione

La Sezione ha prospettato, inoltre, un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione. In particolare, il riconoscimento della riserva di posti nell’ambito di un concorso pubblico potrebbe rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.

La questione non è stata definita, ma è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, invitate a presentare osservazioni entro il termine finale della procedura di integrazione. Restano quindi impregiudicate sia la valutazione sulla giurisdizione sia ogni ulteriore valutazione di rito e di merito, compresa la prova di resistenza e la fondatezza della pretesa relativa all’equiparazione dei servizi civili.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del parere e ha disposto gli adempimenti necessari per l’integrazione del contraddittorio e l’acquisizione delle osservazioni sulla giurisdizione. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel primo trimestre del 2027. Non è stata quindi resa alcuna decisione definitiva sull’annullamento della graduatoria, sul riconoscimento della riserva del 15% o sulla domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoTutela del terzo

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