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Parere

Parere n. 1341/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per: - l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- dell’11 settembre 2025, con cui la Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità «-OMISSIS-», nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo ancorché ignoto, inclusi i pareri del Comitato di Verifica nn. 004-290 del 9 settembre 2025, 909232023 del 15 marzo 2023, 804012016 del 05 ottobre 2017 e 977502017 del 29 gennaio 2018, e i rapporti informativi delle singole missioni all’estero, nei limiti dell’interesse; - l’accertamento e la declaratoria del suo diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da ascriversi alla Tab. A - Cat. 8^ e alla concessione dell’equo indennizzo per l’infermità di cui alla domanda del 19/02/2016.

Giustizia amministrativa202600152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto dell'11 settembre 2025 che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per un'infermità tumorale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto con cui la Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, conformandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha escluso il nesso causale tra l'infermità e il servizio prestato in missioni all'estero in Iraq, Kosovo e Afghanistan. Ha dedotto la violazione del d.P.R. n. 461/2001, dell'art. 48 del d.P.R. n. 686/1957, dell'art. 603 del Codice dell'ordinamento militare, degli artt. 2050 e 2087 c.c., della disciplina sulla sorveglianza sanitaria e dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Il ricorrente ha sostenuto la plausibilità di una correlazione probabilistica tra l'esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle e l'insorgenza della patologia tiroidea, lamentando l'omessa considerazione delle missioni, dei fattori di rischio, delle vaccinazioni e dell'asserita contaminazione ambientale. Nel procedimento è tuttavia emerso che il medesimo decreto era già stato impugnato dal ricorrente davanti al giudice amministrativo con ricorso giurisdizionale ancora pendente.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per violazione del principio di alternatività. Il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale non possono essere proposti dallo stesso interessato contro il medesimo atto; una volta scelta una delle due vie, non è consentito accedere all'altra. Nel caso concreto, il ricorrente aveva già impugnato in sede giurisdizionale il decreto dell'11 settembre 2025 e tale giudizio risultava pendente. La Sezione ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato era stato adottato in esecuzione di una precedente pronuncia del giudice amministrativo, circostanza che confermava l'incompatibilità del ricorso straordinario. Non sono stati quindi esaminati nel merito i motivi relativi alla dipendenza da causa di servizio, al nesso eziologico, all'istruttoria e alla motivazione del provvedimento.

Osservazioni

Violazione del principio di alternatività

Il ricorso straordinario è inammissibile perché lo stesso interessato aveva già proposto ricorso giurisdizionale contro il medesimo decreto dell'11 settembre 2025. L'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 impedisce la contemporanea o successiva proposizione dei due rimedi contro lo stesso atto, al fine di evitare duplicazioni della tutela e contrasti tra decisioni.

Provvedimento adottato in esecuzione di una precedente pronuncia giurisdizionale

La Sezione ha rilevato che il provvedimento impugnato era stato emesso in esecuzione di una precedente sentenza del giudice amministrativo, circostanza che costituisce un ulteriore profilo di incompatibilità con il ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    tale rimedio è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    Il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale di natura impugnatoria, ammesso per controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    non è ammesso il ricorso straordinario “da parte dello stesso interessato” se “l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale”

    La disposizione esprime il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, impedendo allo stesso interessato di impugnare il medesimo atto in entrambe le sedi.

  • d.P.R. 461/2001

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 48 d.P.R. 686/1957

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 603 del Codice dell'ordinamento militare

    È stato richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; la questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel parere.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato per giustificare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso giurisdizionale non possono essere proposti dallo stesso interessato contro il medesimo provvedimento; la proposizione del primo rimedio preclude l'altro secondo il principio electa una via non datur recursus ad alteram.
  • Il principio di alternatività mira a evitare duplicazioni della tutela contenziosa, sovrapposizioni decisorie e possibili contrasti tra il parere reso nel procedimento straordinario e la decisione del giudice amministrativo.
  • La proposizione di un ricorso giurisdizionale ancora pendente contro il medesimo atto determina l'inammissibilità del successivo ricorso straordinario, senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte.
  • Il ricorso straordinario è incompatibile anche con l'impugnazione di un provvedimento adottato in esecuzione di una precedente pronuncia del giudice amministrativo, poiché la controversia si colloca nell'ambito della vicenda già sottoposta alla cognizione giurisdizionale.

Inammissibilità del ricorso straordinario per violazione dell'alternatività

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un appuntato scelto qualifica speciale dell'Arma dei Carabinieri contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente contestava il decreto dell'11 settembre 2025 che aveva negato la dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per una patologia tumorale, ritenuta collegata alle missioni svolte all'estero.

Vicenda amministrativa e sanitaria

Il ricorrente aveva prestato servizio, tra il 2005 e il 2013, in missioni in Iraq, Kosovo e Afghanistan. Egli aveva riferito l'esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle, vaccinazioni ravvicinate, alimentazione e acqua inadeguate e temperature estreme. Dopo la diagnosi della patologia, aveva presentato nel 2016 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.

La Commissione Medica Ospedaliera aveva riconosciuto l'infermità e l'ascrivibilità alla Tabella A, categoria 8. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva tuttavia escluso il nesso causale o concausale efficiente e determinante tra il servizio e la patologia. Dopo un primo diniego, il ricorrente aveva ottenuto dal TAR l'annullamento del provvedimento e un supplemento istruttorio. All'esito del riesame, il Comitato aveva nuovamente escluso la presenza di fattori di rischio occupazionale causalmente associabili alla neoplasia tiroidea, rilevando anche l'assenza di documentazione comprovante esposizioni a uranio impoverito o specifici eventi di contaminazione.

Motivi dedotti

Nel ricorso straordinario il ricorrente aveva denunciato la violazione della disciplina sul riconoscimento della causa di servizio, delle norme sulla responsabilità e sulla sicurezza del lavoro e della sorveglianza sanitaria. Aveva inoltre dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Nel merito, sosteneva che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la possibile correlazione probabilistica tra l'esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle e l'insorgenza della patologia, né avesse acquisito informazioni sufficienti sulle condizioni operative delle missioni e sulle possibili eziologie alternative.

Principio di alternatività

La Sezione non ha esaminato tali censure. Ha applicato l'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 e l'art. 7, comma 8, c.p.a., ricordando che il ricorso straordinario è un rimedio impugnatorio alternativo al ricorso giurisdizionale e che lo stesso interessato non può impugnare il medesimo atto in entrambe le sedi.

La ratio del principio consiste nell'evitare duplicazioni della tutela, sovrapposizioni tra procedimenti e possibili contrasti tra la decisione del giudice amministrativo e il parere reso nel procedimento straordinario. La Sezione ha richiamato, in tal senso, precedenti del Consiglio di Stato secondo cui l'alternatività impedisce la proliferazione dei ricorsi e il rischio di pronunce contrastanti.

Applicazione al caso concreto

Dalla relazione dell'Amministrazione, non smentita dal ricorrente, risultava che il medesimo decreto dell'11 settembre 2025 era già stato impugnato davanti al giudice amministrativo con ricorso ancora pendente. La proposizione del ricorso straordinario costituiva quindi una violazione manifesta del principio di alternatività.

La Sezione ha aggiunto che il decreto impugnato era stato adottato in esecuzione di una precedente pronuncia giurisdizionale, elemento che rafforzava ulteriormente l'incompatibilità del ricorso straordinario con la vicenda già sottoposta al giudice amministrativo.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. Le questioni relative alla dipendenza da causa di servizio, al nesso eziologico, alla valutazione medico-legale, all'istruttoria e alla motivazione del diniego non sono state esaminate nel merito.

Considerata la natura sanitaria dei dati contenuti negli atti, la Segreteria è stata incaricata di oscurare, in caso di diffusione del parere, le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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