Cassazione Civile, Ordinanza n. 26355/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società sportiva dilettantistica aveva ottenuto dal Comune, nel 2002, il diritto di superficie su un'area comunale per realizzare un impianto natatorio. L'identificazione catastale dell'area era stata effettuata solo nel 2007, a cura e spese della società. Per l'anno 2007 il Comune aveva emesso avviso di accertamento ICI, che la società aveva impugnato deducendo: la nullità della costituzione del diritto di superficie per indeterminatezza dell'oggetto, sostenendo che il diritto si fosse costituito solo nel 2007 con l'identificazione catastale; la natura solo obbligatoria e non reale del rapporto, con conseguente insussistenza della soggettività passiva ICI in capo alla società; l'erronea quantificazione dell'imposta sulla base delle scritture contabili senza detrazione dei contributi erogati dall'ente concedente. La CTR aveva accolto l'appello del Comune ritenendo la società soggetto passivo quale possessore/proprietario superficiario e rigettando le doglianze sul quantum. In cassazione la società ha denunciato violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 3 e 5, e degli artt. 1140, 1418 e 1346 c.c., nonché vizi motivazionali, insistendo sulla qualificazione del diritto come non reale, sulla nullità della clausola costitutiva per oggetto indeterminato e sull'erroneità della base imponibile.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato un precedente tra le stesse parti (Cass. n. 10006/2019) affermando che, per effetto dell'art. 18 della l. n. 388 del 2000 che ha modificato il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo ICI; perciò è irrilevante stabilire se la concessione abbia effetti reali o obbligatori, perché la norma individua comunque il concessionario come obbligato d'imposta. Quanto alla dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto, la Corte ha escluso che la mancanza dei dati catastali renda indeterminato il bene, essendo sufficiente la sua identificazione tramite ubicazione e planimetria, con rinvio a un successivo atto di identificazione catastale. Infine, in tema di base imponibile, ha confermato che per l'immobile in questione il valore va determinato sulla base delle risultanze contabili della società, includendo anche i contributi erogati dal Comune, senza rilevanza della provenienza delle somme. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1
Richiamato dalla ricorrente per contestare la soggettività passiva ICI; la Corte non ne fonda la decisione su tale norma, ma sulla disciplina sopravvenuta dell'art. 3, comma 2.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2
Come modificato dall'art. 18 della l. n. 388 del 2000, estende la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali; rende irrilevante la natura reale o obbligatoria della concessione.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Per gli immobili classificati in categoria D, la base imponibile si determina sulla base delle scritture contabili, comprensive dei contributi erogati dall'ente concedente.
Richiamato nei motivi per contestare la qualificazione della società come possessore; la Corte reputa superfluo l'accertamento del tipo di potere sul bene ai fini della soggettività passiva.
Invocato per la nullità della clausola costitutiva del diritto di superficie; la Corte esclude la nullità per difetto di determinazione dell'oggetto.
L'oggetto del contratto è ritenuto determinato o comunque determinabile attraverso ubicazione, planimetria e successivo atto di identificazione catastale.
Norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato anche per il vizio motivazionale denunciato dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza.
art. 2 del d.m. n. 55 del 2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Ha modificato il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, estendendo la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali.
Massime di principio
- In materia di ICI, quando una norma speciale individua espressamente il concessionario di area demaniale come soggetto passivo, non è necessario stabilire se il titolo concessorio produca effetti reali oppure obbligatori.
- La determinatezza dell'oggetto contrattuale non richiede necessariamente l'indicazione catastale, se il bene è comunque identificabile attraverso altri elementi oggettivi, come ubicazione e planimetria, e un successivo atto può limitarne la sola precisa individuazione catastale.
- Per gli immobili classificati in categoria D, la base imponibile ICI va determinata secondo le risultanze contabili del costo di costruzione, includendo anche i contributi pubblici o dell'ente concedente che abbiano concorso al costo dell'opera.
- Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria e generale.
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