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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31272/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state regolate secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un medico specialista ambulatoriale aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate su somme percepite a titolo di "rimborso spese di viaggio" per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, sostenendo che tali importi avessero natura indennitaria o risarcitoria e fossero quindi non imponibili. L'ufficio aveva negato il rimborso. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva visto respinto il gravame. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 51 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 35 d.P.R. 271/2000, sostenendo che il regime fiscale delle trasferte non fosse applicabile, perché riferito ai casi in cui il dipendente sia autorizzato a recarsi in missione in luogo diverso dalla sede di lavoro, e non ai rimborsi corrisposti per l'accesso al luogo di lavoro partendo dalla residenza. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la disciplina speciale dei medici specialisti ambulatoriali e il diverso trattamento fiscale del "rimborso spese di accesso" rispetto alle indennità di trasferta.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    commi 1, 2 lett. d), 5, 6, 7 e 8

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione è derogato solo nei casi previsti dalla norma; le indennità di trasferta hanno trattamento fiscale meno gravoso solo se ricorrono i presupposti del comma 5 o, per i "trasfertisti", del comma 6. Il rimborso spese di accesso al lavoro del medico convenzionato non è assimilabile alle indennità di trasferta e, quindi, concorre al reddito imponibile.

  • art. 35 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271

    Il "rimborso spese di accesso" previsto per il medico specialista ambulatoriale convenzionato è un'emolumento autonomamente disciplinato dall'accordo collettivo e ontologicamente diverso dalle indennità di trasferta di cui al TUIR.

  • art. 48 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, stipulato il 9 marzo 2000

    È richiamato come fonte attuativa del regime convenzionale dei medici specialisti ambulatoriali e della disciplina del rimborso accessi.

  • art. 32 dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie del 29 luglio 2009

    "Attività esterna e pronta disponibilità"

    L'attività svolta dal professionista al di fuori della sede indicata nell'incarico è regolata da una disciplina autonoma, che prevede un emolumento forfetario aggiuntivo per l'attività esterna.

  • art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quinquies

    È richiamato come norma retroattiva di interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 51 TUIR, riferita alla disciplina dei c.d. trasfertisti.

  • legge 1 dicembre 2016, n. 225

    Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.

  • Cass., Sez. U., n. 27093 del 15/11/2017

    Ha affermato la natura di interpretazione autentica retroattiva dell'art. 7-quinquies d.l. n. 193/2016 e la sua conformità ai principi costituzionali e convenzionali richiamati.

  • Cass. n. 12075/2024

    È richiamata per il principio secondo cui il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro del medico convenzionato, se in comune diverso da quello di residenza, è diverso dalle indennità di trasferta e soggetto a imposizione fiscale.

  • Cass. nn. 2124, 2126, 2184 del 22/01/2024

    Sono richiamate in continuità con l'orientamento che qualifica il rimborso spese di accesso come somma imponibile ai sensi del principio di onnicomprensività.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    È evocato, per il tramite della giurisprudenza costituzionalmente orientata, in relazione al rispetto dei principi di ragionevolezza, tutela dell'affidamento e primato del diritto UE nel caso di interpretazione autentica retroattiva.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato, per il tramite delle Sezioni Unite, quale parametro di compatibilità della norma interpretativa retroattiva con il giusto processo e la certezza del diritto.

Massime di principio

  • In materia di redditi di lavoro dipendente, il principio di onnicomprensività della retribuzione comporta la tassazione di tutte le somme percepite, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.
  • Le indennità di trasferta godono del regime fiscale agevolato solo quando lo spostamento temporaneo della prestazione avviene in presenza dei presupposti normativi previsti dall'art. 51 TUIR; non ogni rimborso legato agli spostamenti del lavoratore è qualificabile come trasferta.
  • Il "rimborso spese di accesso" riconosciuto al medico specialista ambulatoriale convenzionato per raggiungere la sede di lavoro in comune diverso da quello di residenza ha natura diversa dalla trasferta e rientra, in assenza di una specifica esclusione, tra le somme imponibili.
  • Quando una disciplina collettiva o speciale regola autonomamente un emolumento forfetario per l'attività svolta fuori sede, tale disciplina non può essere automaticamente assimilata al regime fiscale delle trasferte previsto per il lavoro subordinato ordinario.
  • Se la questione è esclusivamente di diritto e il quadro fattuale è già compiutamente accertato, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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