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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20603/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento IRAP (saldo 1998 e acconti 1999), emessa a seguito di controllo automatizzato. La cartella era stata inizialmente notificata alla società scissa presso la sede legale nel 2004 e, successivamente, alla società beneficiaria della scissione parziale nel 2011. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo nulla la prima notifica perché indirizzata a soggetto inesistente e tardiva la seconda, con conseguente decadenza della pretesa impositiva. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2506 e 2506-quater c.c., sostenendo che la società scissa non era estinta per effetto della scissione parziale e che la notifica alla sua sede non poteva ritenersi indirizzata a soggetto inesistente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 173, comma 13, TUIR, dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 472/1997 e dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., affermando che, essendo stata tempestivamente notificata la cartella alla debitrice principale, la successiva azione nei confronti della beneficiaria solidalmente responsabile era comunque ammissibile e non comportava decadenza.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva qualificato come nulla la notifica effettuata alla società scissa, perché in caso di scissione parziale la società originaria permane in vita; ha inoltre affermato che, in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali anteriori all'efficacia dell'operazione e può essere destinataria della cartella o dell'intimazione senza ulteriori avvisi. La Corte ha precisato che, ai fini dell'impedimento della decadenza, è sufficiente la tempestiva notifica del ruolo o della cartella alla debitrice principale, anche se la successiva notifica alla coobbligata avviene oltre il termine previsto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2506 c.c.

    "Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci."

    La Corte distingue tra scissione totale, con estinzione della società originaria, e scissione parziale, in cui la società scissa resta in vita per la parte di patrimonio non confluita nell'operazione.

  • art. 2506-quater c.c.

    La responsabilità della società beneficiaria nella scissione parziale è responsabilità solidale per i debiti della scissa e il debito della scissa è costitutivo dell'obbligo della beneficiaria.

  • art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come norma sulla responsabilità della beneficiaria per i debiti tributari anteriori alla scissione.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato a sostegno della responsabilità della beneficiaria per le obbligazioni tributarie pregresse della società scissa.

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005

    Il termine ivi previsto non impedisce la riscossione nei confronti della beneficiaria se la cartella è stata tempestivamente notificata alla debitrice principale.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    "il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza"

    La cartella può essere notificata al coobbligato e, ai fini della decadenza, è sufficiente la tempestiva notifica alla debitrice principale.

  • art. 1310, comma 1, c.c.

    Richiamato in via analogica, per affermare che la tempestiva notifica a uno dei condebitori impedisce la decadenza anche verso gli altri, in ragione della disciplina speciale tributaria.

  • art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    Il ruolo, formatosi nei confronti del soggetto passivo d'imposta, costituisce il titolo esecutivo da cui dipende la cartella.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, la società scissa non si estingue e la notifica di atti indirizzati alla sua sede non è nulla per inesistenza del destinatario se la società resta in vita.
  • La società beneficiaria di scissione parziale risponde in via solidale dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia dell'operazione, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento o di ulteriori adempimenti preliminari.
  • Ai fini del rispetto del termine decadenziale per la riscossione tributaria, è sufficiente la tempestiva notifica del ruolo o della cartella alla debitrice principale; la successiva notifica al coobbligato non fa decorrere una nuova decadenza se il titolo è già stato validamente azionato nei confronti del soggetto passivo principale.
  • In materia tributaria, la disciplina della notifica della cartella e degli effetti verso i coobbligati ha natura speciale e consente di applicare, in via analogica, il principio per cui l'atto tempestivamente compiuto verso uno dei debitori solidali conserva efficacia impeditiva della decadenza anche verso gli altri.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneScissione
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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