Sentenza n. 1366/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. n. 77/2020, emesso dalla Prefettura - U.T.G. di Lecco in data 16.08.2022 e comunicato a mezzo posta raccomandata al datore di lavoro in data 23.08.2022; nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, motivato con l'uscita del lavoratore straniero dal territorio italiano dopo l'8 marzo 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione presentata il 29 giugno 2020, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che il lavoratore, dopo lo smarrimento del passaporto, si era recato in Belgio per ottenere un nuovo documento, non essendo riuscito a conseguirlo presso le autorità consolari marocchine in Italia, e che l'allontanamento era avvenuto circa un anno e mezzo dopo la scadenza del termine ordinario di definizione del procedimento, per un periodo limitato e per un giustificato motivo. Il ricorrente ha quindi sostenuto che la disciplina non imponesse il divieto assoluto di uscita dal territorio nazionale sino alla conclusione della procedura e che dovessero essere ammesse deroghe per allontanamenti non preventivabili e giustificati.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Il giudice ha ritenuto non provate le circostanze poste a fondamento dell'allontanamento: lo smarrimento del precedente passaporto, la richiesta di rilascio di un nuovo documento in Italia, il rifiuto delle autorità consolari per mancanza della carta d'identità nazionale marocchina e l'impossibilità di ottenere il passaporto in Italia. Tali circostanze, riferite dal datore di lavoro con riguardo a fatti del lavoratore, avevano valore meramente indiziario o de relato e necessitavano di riscontri oggettivi, risultati mancanti. In ogni caso, il viaggio non è stato ritenuto riconducibile a un'esigenza eccezionale giustificabile dall'esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana. Il TAR ha inoltre rilevato che il passaporto era stato rilasciato l'8 giugno 2022, mentre il rientro in Italia sarebbe avvenuto oltre un mese dopo, senza spiegazione del protrarsi dell'assenza oltre il tempo strettamente necessario. Il superamento del termine di conclusione del procedimento non è stato considerato dirimente: il termine ha natura ordinatoria e la sua scadenza non determina il venir meno del requisito relativo alla permanenza sul territorio, mentre consente eventualmente di esperire l'azione contro il silenzio-inadempimento, rimedio che non era stato attivato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020
Il requisito della permanenza sul territorio italiano opera ordinariamente fino alla conclusione della procedura di emersione; possono essere ammesse eccezioni per allontanamenti eccezionali, non evitabili, adeguatamente rappresentati e comprovati.
Il ritardo nella conclusione del procedimento può fondare le conseguenze risarcitorie o indennitarie previste dall'ordinamento, ma non elimina automaticamente il requisito sostanziale previsto dalla disciplina dell'emersione.
La scadenza del termine ordinatorio di conclusione del procedimento consente l'azione avverso il silenzio-inadempimento.
La tutela contro il silenzio-inadempimento costituisce lo strumento processuale per reagire alla mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, il requisito secondo cui il lavoratore straniero non deve aver lasciato il territorio nazionale dopo l'8 marzo 2020 perdura ordinariamente sino alla conclusione della procedura amministrativa.
- Il divieto di allontanamento non è necessariamente assoluto: possono essere ammesse eccezioni quando l'uscita dal territorio sia resa concretamente inevitabile da esigenze eccezionali, riconducibili all'esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana, purché tali circostanze siano specificamente rappresentate e comprovate.
- Non è sufficiente allegare genericamente lo smarrimento del passaporto o la difficoltà di ottenere un nuovo documento di viaggio presso le autorità consolari italiane; occorre fornire riscontri oggettivi dell'impossibilità di evitare l'allontanamento e della sua durata strettamente necessaria.
- La natura ordinatoria del termine di conclusione della procedura di emersione non fa venir meno il requisito della permanenza sul territorio nazionale e non legittima automaticamente l'uscita dello straniero; contro il ritardo amministrativo può essere esperita l'azione avverso il silenzio-inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →