Cassazione Civile, Ordinanza n. 21223/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. La società correntista aveva ottenuto in primo grado, contro la banca originaria, l'accertamento di un saldo passivo e il riconoscimento di un recupero teorico in proprio favore, con conseguente chiusura del conto. Successivamente, ritenendo passata in giudicato la sentenza di primo grado per mancata riassunzione del giudizio di appello e sostenendo che, in forza del contratto di cessione d'azienda del 26 giugno 2017, l'istituto cessionario fosse subentrato anche nelle passività relative ai contenziosi civili pendenti a tale data, la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della banca cessionaria per la ripetizione delle somme indebitamente addebitate. L'opposizione dell'istituto di credito era stata accolta dal Tribunale e la Corte d'appello aveva confermato la revoca del decreto, ritenendo che la cessione non avesse incluso i rapporti bancari già estinti e i relativi debiti litigiosi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, della tutela dell'affidamento e della disciplina della cessione di cui alla legge n. 121 del 2017, sostenendo che il contratto di cessione dovesse interpretarsi nel senso di includere anche i rapporti estinti e che il c.d. atto ripetitivo del contratto fosse efficace verso i terzi anche senza pubblicità o comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nella cessione di azienda bancaria disposta nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, i rapporti bancari già estinti alla data di efficacia della cessione non rientrano nel contenzioso trasferito e restano esclusi dagli effetti del contratto, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'istituto cessionario nei giudizi relativi. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso il subentro della banca cessionaria nel debito restitutorio relativo a un conto corrente già chiuso prima della cessione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come norma processuale di deduzione dei vizi di violazione di legge posti a fondamento dell'unico motivo di ricorso.
artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.
Sono evocati come criteri di interpretazione contrattuale; la Corte nega che conducano a includere nella cessione i rapporti bancari già estinti alla data di efficacia del trasferimento.
art. 3, comma 2, L. 31 luglio 2017, n. 121
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del trasferimento delle aziende bancarie delle banche venete; la Corte conferma l'interpretazione secondo cui i debiti litigiosi relativi a rapporti già estinti restano esclusi dal trasferimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nella cessione di azienda bancaria disposta nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, il subentro del cessionario riguarda solo i rapporti non ancora esauriti alla data di efficacia del trasferimento e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria; i rapporti già estinti restano esclusi.
- Ai fini della legittimazione passiva del cessionario nei giudizi concernenti rapporti bancari, è decisivo verificare se il rapporto fosse ancora in essere alla data della cessione; se il conto era già chiuso, il relativo contenzioso non si trasferisce.
- L'interpretazione del contratto di cessione deve essere condotta in modo sistematico, ma non può spingersi fino a contraddire la struttura dell'operazione e la limitazione oggettiva del perimetro ceduto ai soli rapporti inerenti e funzionali non esauriti.
- La tutela dell'affidamento del cliente non può fondare, da sola, l'attribuzione al cessionario di una posizione debitoria che, secondo il contratto di cessione e la disciplina applicabile, non risulti trasferita.
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