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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23864/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la responsabilità penale di due imputati per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione al fallimento di una società edile dichiarata fallita nel 2015. Gli imputati ricorrevano per cassazione con tre motivi: primo, lamentavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il giudice di merito non avrebbe valorizzato lo sforzo risarcitorio compiuto, consistente in un accordo con la curatela e nel versamento di somme all'Erario; secondo, contestavano la qualificazione come distrattiva della cessione di un ramo d'azienda a una nuova società, sostenendo che l'operazione non aveva depauperato la fallita perché il valore reale degli appalti era inferiore a quello ritenuto in sentenza e perché vi era stato accollo di debiti e pagamento del prezzo; terzo, contestavano la natura distrattiva di prelevamenti dai conti sociali e di somme incassate sul conto personale di uno degli imputati, deducendo che si trattava di importi impiegati per finalità aziendali, e che al più i fatti integravano bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di cui al capo A3, relativa alla cessione del ramo d'azienda, con rinvio a un'altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame di quel punto e del trattamento sanzionatorio. Ha invece rigettato il ricorso nel resto, ritenendo infondati i motivi relativi ai prelevamenti e alle somme versate sul conto personale, nonché il rilievo sulla bancarotta semplice. La decisione sulle statuizioni civili è rimasta ferma nei limiti non incisi dall'annullamento, con rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non possono essere negate senza una motivazione coerente rispetto agli elementi allegati dalla difesa; la loro rivalutazione può dipendere dall'esito dell'accertamento sulla condotta contestata e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La ricostruzione dei motivi di ricorso viene effettuata nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza di legittimità.

  • art. 33 legge fall.

    La relazione del curatore richiamata nel ricorso viene valorizzata come elemento assertivo del pagamento del prezzo della cessione, rilevante ai fini della verifica della natura distrattiva dell'operazione.

  • art. 385 c.p.p.

    La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità viene rimessa al giudice del rinvio per la parte annullata.

Massime di principio

  • La cessione di un ramo d'azienda a una nuova società non integra automaticamente bancarotta fraudolenta per distrazione: occorre verificare se l'operazione abbia effettivamente depauperato il patrimonio della fallita e compromesso la garanzia dei creditori.
  • Quando la cessione d'azienda sia accompagnata dall'accollo di debiti, la natura distrattiva dipende dalla concreta struttura economica dell'operazione; se l'accollo è liberatorio e il valore trasferito risulta compensato, può venir meno il depauperamento tipico della distrazione.
  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il giudice deve confrontarsi specificamente con le allegazioni difensive che, se vere, renderebbero dubbia la distrazione; non è sufficiente affermare in modo apodittico che la sproporzione tra valore del bene e corrispettivo sia comunque "eclatante".
  • La distrazione di somme sociali può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro effettiva destinazione, ma l'onere difensivo non può essere assolto con indicazioni generiche o con richiami a documenti non allegati e non verificabili in cassazione.
  • La tesi della bancarotta semplice è inconferente quando la motivazione di merito abbia già ritenuto in modo adeguato la dolosità delle condotte di distrazione accertate.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere rimesso in discussione quando il capo di imputazione o una specifica condotta decisiva venga annullata, poiché l'esito sul fatto può incidere anche sulla determinazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

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