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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35479/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di un'azienda agricola a un verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale aveva disconosciuto, ai fini contributivi/previdenziali, alcune giornate lavorative denunciate per operai occupati nel periodo 2008-2012. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno rigettato l'opposizione, ritenendo che i documenti prodotti avessero valore solo formale e non provassero l'effettivo svolgimento delle prestazioni, e che le testimonianze fossero inattendibili perché rese da soggetti interessati. In cassazione il soccombente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., denunciando omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale: sosteneva che la corte territoriale non avesse valutato due contratti di affittanza agraria, dai quali sarebbe emersa l'estensione complessiva dei fondi rustici (nove ettari), tale da giustificare ampiamente il numero di giornate denunciate all'INPS, e contestava altresì la valutazione di inattendibilità dei testi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in presenza di "doppia conforme", il ricorrente che intenda denunciare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello, mostrando che non coincidono; nel caso concreto tale onere non è stato assolto. Inoltre, la censura sulla motivazione era in realtà una richiesta di riesame del merito, perché mirava a rimettere in discussione la valutazione di inattendibilità dei testimoni e a sollecitare una nuova lettura delle prove già apprezzate dal giudice di merito, cosa non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale e la violazione di legge non possono essere usati per ottenere un nuovo esame del merito; nel caso di doppia conforme il motivo ex n. 5 richiede la specifica indicazione delle diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello è inammissibile quanto al vizio di motivazione se non vengono indicate e confrontate le ragioni di fatto delle due decisioni conformi.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    La disciplina sulla doppia conforme è applicabile ai giudizi d'appello introdotti nei termini previsti dalla norma transitoria.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012

    La riformulazione del vizio di motivazione opera per le sentenze pubblicate dal giorno indicato dalla norma.

  • L. n. 134 del 2012

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionata la proposta del relatore e la procedura camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • L. n. 228 del 2012

    È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non vengono specificamente indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri a rivalutare l'attendibilità dei testimoni o il peso delle prove già esaminate dal giudice di merito è inammissibile perché trasforma impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • La prova dell'effettività delle giornate lavorative denunciate ai fini previdenziali richiede elementi idonei a superare gli accertamenti ispettivi contrari; i soli dati formali non sono sufficienti se smentiti da risultanze istruttorie più convincenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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