Cassazione Penale, Ordinanza n. 21267/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione in executivis tra più reati già oggetto di condanna, chiedendo l'unificazione ex art. 81, secondo comma, c.p. in relazione, secondo quanto emerge dal testo, ai reati associativi e alle successive violazioni delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. La difesa sosteneva che le violazioni successive fossero strumentali alla perduranza del vincolo associativo protrattosi per molti anni e che, quindi, dovessero essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che i motivi, per come formulati, sollecitano una rivalutazione del merito e, quanto alle questioni giuridiche o di motivazione, risultano manifestamente infondati o generici, perché manca l'indicazione di elementi specifici sintomatici della preventiva programmazione unitaria dei reati successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata nel negare la continuazione, osservando che non vi erano elementi concreti dai quali desumere che, sin dal momento dell'ingresso nel sodalizio, il condannato avesse programmato anche le violazioni commesse oltre dieci anni dopo; in alternativa, tali violazioni appaiono più plausibilmente frutto di autonome risoluzioni e di una abituale inclinazione a delinquere, incompatibile con l'applicazione del beneficio della continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; in sede esecutiva non basta l'omogeneità dei beni giuridici o altri elementi non pregnanti, occorrendo circostanze sintomatiche di una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
reati di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale possono essere valutate ai fini della continuazione, ma solo se risulti dimostrata una programmazione unitaria sin dall'origine; nel caso concreto ciò è stato escluso.
ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di continuazione in executivis, è onere del condannato indicare i reati di cui chiede l'unificazione e, almeno, gli elementi specifici dai quali desumere la riconducibilità dei fatti successivi a una preventiva programmazione unitaria.
- Il giudice dell'esecuzione può riconoscere il vincolo della continuazione solo se emergono elementi sostanziali idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso; non sono sufficienti la mera omogeneità del bene giuridico tutelato o altre circostanze non decisive.
- La distanza temporale molto elevata tra il reato originario e i reati successivi costituisce un indice che può escludere la programmazione unitaria, se non accompagnato da concreti elementi sintomatici di una ideazione fin dall'inizio.
- Le ripetute violazioni di prescrizioni possono essere interpretate come espressione di autonome risoluzioni e di abitualità criminosa, e non necessariamente come sviluppo di un unico programma delittuoso.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o delle risultanze di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia non illogica e congrua.
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