Cassazione Penale, Sentenza n. 6756/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Frosinone per l'omicidio di Thomas Bricca. Il ricorrente contestava: mancata valutazione degli elementi favorevoli (art. 292, comma 2-ter c.p.p.), omissione di accertamenti decisivi (esame STUB, perizia antropometrica, geolocalizzazione del cellulare), utilizzabilità e trattamento delle dichiarazioni di soggetti coinvolti (coindagati, corrissanti e prossimi congiunti) e carenze di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché mancata considerazione di misure cautelari meno afflittive (domicilio, obbligo di dimora).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto alcune censure (es. mancata esecuzione preventiva di specifici accertamenti quando si tratta di mere prospettazioni difensive), ma ha rilevato vizi di carenza motivazionale significativi relativi alla riferibilità soggettiva del fatto (in particolare incongruenze non adeguatamente affrontate circa mano utilizzata per lo sparo, differenze di statura tra conducente e passeggero, caratteristiche di casco e calzature, e valutazione dell'alibi). Per questi profili la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta ‘‘perplessa’’ e insufficiente a sostenere la conferma della misura cautelare. Di conseguenza l'impugnata ordinanza è stata annullata nei punti di vizio e la decisione è stata rimessa per nuovo esame (conseguente decisione del giudice di merito sul regime cautelare alla luce delle prescrizioni indicate dalla Corte).
Norme richiamate
Disciplina il giudizio sulla gravità indiziaria in sede cautelare; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità (vi deve essere violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione) e sottolinea che il giudice deve valutare compiutamente le alternative probatorie dotate di plausibilità
Regola le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto secondario il profilo cautelare rispetto alla carenza motivazionale sulla gravità indiziaria (vizi sul primo profilo assorbono la valutazione delle esigenze cautelari)
Impone al giudice cautelare di valutare anche gli elementi a favore dell'indagato; la Corte precisa che rientrano solo gli elementi oggettivi e con forza concludente, non le generiche prospettazioni difensive
Disciplina gli accertamenti probatori; la censura sulla mancata esecuzione di specifici accertamenti è stata in parte respinta quando si tratta di mere possibilità difensive non costituenti elementi oggettivi decisivi
Regole sulle garanzie in caso di dichiarazioni auto-incriminanti; la Corte ricorda che l'inquadramento del dichiarate come indagato va valutato based on indizi non equivoci esistenti al momento dell'audizione
Le dichiarazioni di coindagati o indagati in procedimenti connessi vanno valutate con riscontri; la Corte conferma la necessità di riscontri, ma ritiene corretta la linea di demarcazione temporale adottata dal Tribunale del riesame
Norma sull'audizione dei corrissanti: se applicabile, l'assenza di forme di tutela può comportare inutilizzabilità; la Corte ha verificato la correttezza dell'applicazione nella fattispecie e ritenuto che l'ordinanza abbia trattato la questione coerentemente
Facoltà di astensione del prossimo congiunto; la Corte ha ritenuto priva di pregio l'eccezione che gli avvisi non avessero specificato che le indagini riguardavano i Toson
Richiamata come aggravante (sorveglianza speciale): la sua esistenza è considerata nella qualificazione del fatto e nella valutazione del quadro cautelare
legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4 comma 2 lett. a)
Richiamata in relazione alle aggravanti del porto/possesso di arma da fuoco commesso da più persone riunite e travisate; la norma è stata considerata nel quadro contestuale dei reati di detenzione/porto
Massime di principio
- Il giudice cautelare deve valutare gli "elementi a favore" dell'indagato solo se si tratta di circostanze oggettive e con forza concludente; mere prospettazioni difensive o la sola indicazione di accertamenti non svolti non determinano automaticamente la nullità dell'ordinanza
- Le dichiarazioni rese da coindagati o soggetti coinvolti in procedimenti connessi sono utilizzabili ai fini cautelari solo se accompagnate da riscontri che ne confermino l'attendibilità (art. 192, comma 3 c.p.p.); l'inquadramento della veste dichiarativa dipende dagli indizi effettivamente noti al momento dell'audizione
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: può censurare la misura cautelare solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; tuttavia una motivazione «perplessa» (incapace di risolvere alternative plausibili) è viziata e può determinare l'annullamento del provvedimento
- Il movente è elemento rafforzativo ma non può, da solo, valere come indizio decisivo: va integrato da altri elementi autonomi, precisi e convergenti
- Un alibi "fallito" non è automaticamente probatorio di colpevolezza; l'alibi risultante palesemente mendace e costruito può invece avere forte valore sintomatico nel quadro probatorio
- Il tribunale del riesame è obbligato a esaminare compiutamente le censure proposte dalla difesa in sede di riesame; il rinvio per relationem è ammesso solo se le questioni difensive non sono idonee a disarticolare il provvedimento originario
- La mancata esecuzione di accertamenti tecnici richiesti dalla difesa giustifica impugnazione solo se quegli accertamenti consistono in elementi potenzialmente decisivi e oggettivi; altrimenti la loro omissione può restare una critica difensiva non dirimente
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