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Ordinanza

Ordinanza n. 1355/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva fondato il diniego, tra l’altro, sul mancato rispetto dell’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999, ritenendo necessaria una previa autorizzazione della Prefettura soggetta alle quote fissate dall’art. 3 del d.lgs. n. 286/1998, nonché sulla mancata produzione del contratto di soggiorno e di un titolo di studio conseguito in Italia. Il ricorrente ha dedotto che l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal 23 giugno 2023, consente la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato al di fuori delle quote, purché la richiesta sia presentata prima della scadenza del titolo e sia stipulato il contratto di soggiorno. Ha inoltre sostenuto che, per lo straniero ammesso a frequentare l’università, la conversione non è subordinata alla previa conclusione del ciclo di studi. In giudizio ha prodotto un contratto di lavoro e le relative buste paga.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia del diniego e ordinare all’Amministrazione il riesame della domanda. Il Collegio ha rilevato che la novella dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, con riferimento ai permessi per motivi di studio, supera la prima parte dell’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999 nella parte in cui subordina la conversione alla previa autorizzazione prefettizia nei limiti delle quote. Ha inoltre ritenuto che, per chi frequenta l’università, non sia necessaria la conclusione degli studi e ha valorizzato la documentazione prodotta dal ricorrente quanto alla possibilità di stipulare il contratto di soggiorno. Il riesame dovrà svolgersi mediante coordinamento tra Questura e Prefettura, alla quale spetta valutare i presupposti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state differite; la prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere il provvedimento impugnato e ordinare il riesame.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Nella formulazione vigente dal 23 giugno 2023 consente la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato al di fuori delle quote, purché la domanda sia presentata prima della scadenza del titolo e sia stipulato il contratto di soggiorno.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede i limiti delle quote richiamati dalla disciplina regolamentare, dai quali il TAR ha ritenuto sottratta la conversione del permesso per studio secondo la novella dell’art. 6, comma 1.

  • art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999

    La prima parte della disposizione regolamentare, nella parte incompatibile con la novella dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, non può subordinare la conversione del permesso per studio alla previa autorizzazione prefettizia nei limiti delle quote; per gli studenti universitari non è richiesta la previa conclusione del ciclo di studi.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato, quando la domanda è presentata prima della scadenza del titolo, può essere richiesta al di fuori delle quote previste dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, secondo la formulazione vigente dell’art. 6, comma 1, del medesimo decreto.
  • La disciplina regolamentare non può subordinare la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a una previa autorizzazione prefettizia soggetta alle quote quando tale condizione risulta superata dalla successiva modifica legislativa dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998.
  • Per lo straniero ammesso a frequentare un corso universitario, la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro subordinato non richiede la previa conclusione del ciclo di studi.
  • In presenza di una domanda tempestiva e di documentazione relativa a un rapporto di lavoro, il giudice amministrativo può sospendere il diniego e ordinare il riesame, imponendo il coordinamento tra Questura e Prefettura per la verifica dei presupposti del contratto di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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