Cassazione Penale, Sentenza n. 17364/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per due ipotesi di cui agli artt. 40 lett. b) e c) d.lgs. 504/1995 (sottrazione di carburante all'accertamento/accisa o destinazione ad usi soggetti a diversa imposta). Spada contestava, in particolare, la valutazione indiziaria del giudice sulla cessione di gasolio agevolato tramite libretti UMA ritenuti falsi: sosteneva di aver agito in buona fede, di non poter accertare la falsità dei libretti apparentemente conformi, di aver operato per inesperienza e di non aver materialmente posseduto i libretti (esibiti solo all'esercente del deposito); ne derivava che le fatture e i pagamenti in contanti non provavano la colpevolezza. Analoga censura per Marchionna, che negava di essere amministratore di fatto della Spada Petroli e spiegava la sua presenza in deposito come conseguenza di rapporti di affitto/gestione. Entrambi deducevano anche vizi di motivazione e la violazione di norme penali relative alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificità: i motivi riproponevano pedissequamente le doglianze di appello senza confutare le argomentazioni con cui la Corte territoriale aveva respinto l'appello. In presenza di una "doppia conforme" (conferma della decisione di primo grado da parte del giudice d'appello), la Cassazione ha richiamato il principio per cui il sindacato in sede di legittimità sulla valutazione della prova è limitato salvo che siano indicate specifiche novità probatorie. La sentenza impugnata aveva motivato puntualmente evidenziando elementi a carico: numerose fatture riportavano lo stesso numero di libretto UMA, molti clienti dichiararono di non aver acquistato gasolio presso il deposito, alcuni avevano cessato l'attività, e la documentazione "spesometro" non mutava il quadro. La mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena vicino al minimo erano ritenute adeguatamente motivate. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, le parti private ricorrenti sono state condannate alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1995, art. 40 lett. b) e c)
art. 40 lett. b) e c) d.lgs. 504/1995
Rilevati dalla Corte come il titolo normativo delle ipotesi di reato contestate: sottrazione di carburante all'accertamento e all'imposta ovvero destinazione del carburante a usi soggetti a imposta diversa; la valutazione dei fatti e degli indizi è stata ritenuta congrua rispetto a tale fattispecie
codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Riferiti in relazione alle censure sulla determinazione della pena: la Corte osserva che, con pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione si attenua e il richiamo al criterio di adeguatezza è sufficiente per soddisfare gli elementi di cui all'art. 133
Norma sulle circostanze attenuanti per collaborazione con la giustizia; la Corte ritiene che la richiesta di riconoscimento dell'attenuante non sia stata supportata da elementi tali da superare la valutazione negativa dei giudici di merito
codice di procedura penale, artt. 581 e 591
artt. 581 e 591 c.p.p. (a pena di inammissibilità)
Richiamati per il principio secondo cui i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno: la mancata specificità comporta l'inammissibilità del ricorso
codice di procedura penale, art. 616
Dispone l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione condannando le parti private e quantificando l'ammenda
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione deve specificamente confutare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata: non è ammessa la mera ripetizione dei motivi di appello.
- In presenza di una "doppia conforme" (conferma della decisione di primo grado da parte del giudice d'appello) la Corte di legittimità limita il sindacato sulla valutazione della prova, salvo che il ricorrente indichi precise novità probatorie o vizi specifici introdotti dalla motivazione d'appello.
- Gli indici concordanti (es. fatture con stesso numero di libretto UMA, dichiarazioni dei clienti che negano gli acquisti, cesazioni di attività) possono costituire base sufficiente per la valutazione di responsabilità anche se mancano prove dirette della falsità, rendendo difficile la riqualificazione del fatto in buona fede del venditore.
- La dedotta buona fede dell'operatore commerciale richiede elementi probatori chiari: l'affermazione astratta di non potersi accertare la falsità dei documenti non è automaticamente idonea a escludere la colpevolezza se sussistono gravi e plurimi indizi contrari.
- Le censure sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono difficilmente riformabili in Cassazione se la motivazione dei giudici di merito è congrua e priva di manifesta illogicità; la prossimità al minimo edittale attenua l'obbligo motivazionale.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e ad un'ammenda alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò richiede attenzione formale e sostanziale nel redigere i motivi di cassazione.
- Per contestare in modo efficace decisioni in materia di reati tributari o doganali legati ad accise, è utile proporre elementi di prova nuovi, documenti o testimonianze non valutate in sede di merito, e un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
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