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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28240/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un soggetto aveva agito per il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale del 2010, ritenuto imputabile al conducente di un autocarro di proprietà di una società e assicurato per la RCA presso una compagnia assicuratrice. Il tribunale aveva riconosciuto una invalidità permanente complessiva dell'8%, liquidando il danno biologico in misura corrispondente; in appello la percentuale era stata ricalcolata in 3%, con la Corte territoriale che aveva ritenuto l'indicazione dell'8% un mero refuso e aveva sostanzialmente ridotto il danno. Il ricorrente ha denunciato, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 324, 342 e 345 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per avere la corte d'appello alterato il decisum di primo grado in assenza di appello incidentale delle controparti e in violazione del giudicato interno formatosi sulla risarcibilità e sulla misura del danno biologico; dall'altro la nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la rideterminazione dell'invalidità sarebbe stata apodittica e logicamente incoerente, senza spiegare perché dovesse essere esclusa o ridotta la componente riconducibile agli esiti della frattura dell'omero e alla cervicalgia post-traumatica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha osservato che dagli atti risultava che il tribunale aveva riconosciuto complessivamente un'invalidità permanente dell'8%, somma della percentuale del 6% relativa agli esiti della frattura dell'omero destro e di una ulteriore quota collegata alla cervicalgia post-traumatica; pertanto, la Corte d'appello non poteva qualificare l'8% come semplice refuso e ridurre senza adeguata spiegazione la percentuale al 3%. La motivazione del giudice di appello è stata giudicata meramente apparente e contraddittoria, oltre che lesiva del giudicato interno formatosi sulla misura dell'invalidità permanente, non essendo stata impugnata sul punto la sentenza di primo grado dalle controparti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il gravame nei limiti delle censure effettivamente proposte.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla formazione del giudicato interno sulla parte non impugnata della decisione di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per contestare il corretto perimetro devolutivo dell'appello e il divieto di riesame oltre i limiti delle censure.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per dedurre l'inammissibilità di una revisione in appello di questioni non devolute o coperte da giudicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare l'efficacia del giudicato interno sulla quantificazione dell'invalidità permanente non impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di nullità dedotto per violazione di norme processuali e per difetto di motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per denunciare l'obbligo di motivazione della sentenza, ritenuta inesistente o solo apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva e logicamente comprensibile.

  • art. 375 c.p.c.

    Citato nel provvedimento organizzativo della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Citato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 139, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005

    Richiamato nel motivo di ricorso per la liquidazione del danno biologico di lieve entità secondo tabella legale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il giudice non può rideterminare in peius una componente della decisione di primo grado coperta da giudicato interno se su quel punto non vi è stato specifico gravame della parte interessata.
  • La correzione di un preteso 'refuso' nella sentenza di primo grado è ammissibile solo se sia chiaramente desumibile dal testo decisorio e dal suo complessivo impianto argomentativo; in difetto, una diversa ricostruzione del decisum richiede una motivazione puntuale e logicamente coerente.
  • La motivazione è apparente quando afferma un risultato (ad esempio una diversa percentuale di invalidità) senza spiegare in modo verificabile perché gli esiti valutati dal primo giudice debbano essere esclusi o ridimensionati.
  • In tema di liquidazione del danno biologico, la percentuale complessiva di invalidità permanente va ricostruita tenendo conto di tutte le lesioni/menomazioni considerate dal giudice di merito e delle eventuali statuizioni non impugnate che ne cristallizzano la misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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