Cassazione Civile, Ordinanza n. 19230/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione relativa al tributo sui rifiuti per gli anni 2009-2014, concernente utenze non domestiche classificate nelle categorie 12 e 4. La lite riguardava, in particolare, la pretesa illegittima assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali prodotti e temporaneamente stoccati nell'impianto, nonché di rifiuti connessi all'attività di commercio di autoricambi usati provenienti da demolizione di veicoli, che secondo il ricorrente sarebbero stati esclusi dalla tassazione urbana e smaltiti tramite ditte specializzate. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte due censure, entrambe per violazione dell'art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle delibere comunali richiamate, sostenendo che l'ente impositore avesse tassato come urbani rifiuti speciali non assimilabili. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il tema decisivo non era l'assimilazione in sé, ma l'omessa denuncia/dichiarazione e il fatto che le eventuali riduzioni o esenzioni presupponessero una specifica istanza documentata, con efficacia solo dall'anno successivo alla presentazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito preliminarmente che per gli anni 2009-2013 non si applicava la TARI, istituita solo dal 2014, ma la disciplina della TIA1, in continuità sostanziale con la TARSU. Nel merito ha ritenuto infondate le censure perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'omessa dichiarazione e sulla regola secondo cui riduzioni e agevolazioni per rifiuti assimilati smaltiti in proprio devono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione e producono effetti solo dall'anno successivo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non si era costituita; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato dal ricorrente per contestare l'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'esito della lite
art. 49, comma 1-bis, d.lgs. n. 22 del 1997
base normativa della TIA1 applicata dal Comune di Roma in via sperimentale dal 2003
art. 66, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993
le riduzioni della tariffa non operano automaticamente e producono effetto solo dall'anno successivo alla presentazione della denuncia di variazione o dell'istanza
art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato quale disciplina generale della tassa rifiuti, utile a confermare che i presupposti di deroghe e riduzioni vanno dedotti dal contribuente
art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147
ha istituito la TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014
art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013
richiamato per evidenziare che Roma Capitale non ha attivato la tariffa corrispettiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In materia di tributi sui rifiuti, le riduzioni o esenzioni connesse alla produzione di rifiuti speciali o assimilati non operano automaticamente, ma devono essere specificamente dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione e documentate.
- Le eventuali variazioni che comportano una minore tariffa producono effetto solo dall'anno successivo alla loro presentazione, così da consentire all'ente impositorie la necessaria verifica.
- Quando l'avviso di accertamento è fondato sull'omessa dichiarazione, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre la contestazione sulla qualificazione dei rifiuti, se non si confronta con tale autonoma ratio decidendi.
- Per gli anni anteriori al 2014, la disciplina applicabile non è la TARI, ma la TIA1, in continuità sostanziale con la TARSU, con conseguente rilevanza delle regole già previste per denuncia e riduzioni.
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