Cassazione Civile, Ordinanza n. 24254/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il concessionario di un’area demaniale aveva agito davanti al Tribunale per ottenere l’accertamento della non demanialità di una particella di terreno. Il Tribunale, dopo una prima CTU poi dichiarata nulla e una seconda CTU, aveva accolto la domanda, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e affermando la non demanialità del bene. In appello, l’Agenzia del Demanio e il Ministero delle Infrastrutture avevano ottenuto riforma della decisione: la Corte territoriale aveva ritenuto legittima e utilizzabile la documentazione acquisita dal primo CTU, aveva valorizzato gli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente e aveva concluso per la demanialità dell’area, rilevando altresì che non risultava alcun formale provvedimento di sdemanializzazione ai sensi dell’art. 35 cod. nav. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 62, 87 e 90 disp. att. c.p.c. e degli artt. 194, 198 e 213 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto utilizzabili documenti acquisiti dal CTU in violazione del contraddittorio e dopo decadenze istruttorie, nonché avesse fondato la decisione su una CTU dichiarata nulla dal Tribunale. Con il secondo motivo contestava l’inclusione della particella nel demanio marittimo, assumendo che essa fosse intestata a privati, che mancasse la prova di un titolo demaniale e che la Corte avesse fatto indebito affidamento su una planimetria richiamata dalla CTU, senza considerare altri elementi documentali, tra cui un verbale di conferenza di servizi e una nota ministeriale che, a suo dire, confermavano una diversa linea di demarcazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata: quanto al primo, perché la Corte d’appello aveva fondato la decisione non solo sulla documentazione acquisita dal CTU, ma anche sul fatto che il ricorrente stesso aveva chiesto l’esibizione del verbale di delimitazione e sulla natura tecnica e accessoria dell’estratto di mappa; quanto al secondo, perché la Corte territoriale aveva posto a base della decisione la natura legale del demanio marittimo, l’assenza di un provvedimento formale di sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav., l’onere del ricorrente di provare i fatti costitutivi dell’azione di accertamento negativo e, soprattutto, gli accertamenti di fatto eseguiti dal primo CTU (rilievo trigonometrico e riscontro con la planimetria in possesso della Capitaneria), elementi non specificamente censurati. È stata disposta la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva delle parti intimate, e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo, in tema di operazioni peritali
richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo, in tema di consulenza tecnica
richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo, in tema di acquisizione di informazioni dalla PA
richiamato dalla Corte come base della richiesta di esibizione del verbale di delimitazione, poi accolta dal giudice di merito
la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo richiede un formale ed espresso provvedimento dell’autorità competente e non può avvenire tacitamente
citato nella proposta del relatore quale base per la definizione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a censurare argomentazioni secondarie o solo una parte del percorso motivazionale.
- In un’azione di accertamento negativo della demanialità, l’attore sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, cioè la non appartenenza del bene al demanio o l’esistenza di fatti impeditivi/modificativi quali la sdemanializzazione.
- Per i beni del demanio marittimo la sdemanializzazione richiede un provvedimento formale dell’autorità competente; non è configurabile una sdemanializzazione tacita per meri comportamenti concludenti o per il solo mutamento di fatto dei luoghi.
- L’inclusione di un bene nel demanio naturale discende direttamente dalla legge e dalle caratteristiche fisiche del bene, sicché non può pretendersi dall’amministrazione la produzione di un titolo costitutivo della demanialità.
- Nel valutare le risultanze della consulenza tecnica, il giudice di merito può attribuire rilievo agli accertamenti tecnici del CTU e ai documenti pubblici acquisiti per riscontrare fatti accessori e tecnicamente necessari, purché tali ragioni siano specificamente considerate nella motivazione.
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