Cassazione Civile, Sentenza n. 26758/2025 del 05/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Fondazione chiedeva la condanna dell'INPS alla restituzione di €10.811.363,45 (contributi relativi al periodo 1999-dicembre 2004 ritenuti prescritti), importo detratto da una somma più ampia versata dall'AUSL RM/C all'INPS a seguito dell'assolvimento degli obblighi contributivi e della cessione dei crediti tra AUSL e INPS, risultante dall'accordo di ricognizione del 26 gennaio 2010. Il Tribunale aveva rigettato i ricorsi; la Corte d'Appello ha confermato ritenendo che la Fondazione non avesse contestato con specificità e argomentazione la ratio decidendi secondo cui non aveva fatto valere la prescrizione prima del perfezionamento della cessione né aveva impugnato gli atti di cessione, e rilevando altresì che documentazione indicava una rinuncia alla prescrizione e che, per effetto della cessione solutoria, la Fondazione aveva perso la titolarità dei crediti. In Cassazione la Fondazione ha proposto undici motivi; il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento di alcuni motivi, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità delle censure relative all'unico e decisivo motivo d'appello (l'inammissibilità del gravame per genericità), confermando il giudicato interno e condannando la Fondazione alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità nell'impugnazione della ratio decidendi adottata dalla Corte d'Appello (mancata contestazione, con riferimenti testuali e argomentazione, della statuizione secondo cui la Fondazione non aveva fatto valere la prescrizione prima della cessione né impugnato gli atti di cessione). Conseguentemente, è stato confermato il rigetto delle domande di merito già contenuto nelle precedenti decisioni e si è formato il giudicato interno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite (esborsi €200,00; compensi professionali €25.000,00 oltre accessori e rimborso forfetario 15%).
Norme richiamate
Riferita nel contesto della disciplina della prescrizione contributiva; la Corte territoriale aveva ritenuto che la prescrizione dei crediti previdenziali fosse rinunciabile e che la documentazione mostrasse una rinuncia incompatibile con il successivo esercizio dell'azione di ripetizione.
art. 132, secondo co., n.4 cod.proc.civ.
Invocato dalla parte ricorrente per lamentare carenza motivazionale; la Corte di Cassazione ha osservato che l'eccezione di carenza motivazionale non è sorretta da riferimenti e argomentazioni sufficienti nel ricorso, per cui non supera il vaglio di ammissibilità.
Richiesto come principio di specificità dei motivi d'appello: la Cassazione ribadisce che l'appello deve indicare chiaramente i punti contestati e le ragioni per cui si chiede la riforma; la mancata specificità rende l'impugnazione inammissibile.
Richiamato insieme all'art. 342 per sottolineare gli obblighi di indicazione degli elementi impugnati; la Corte ha applicato questo principio per valutare l'inammissibilità del gravame.
artt. 345, 416, 437 cod.proc.civ.
Norme richiamate in relazione alla produzione documentale e alle eccezioni sollevate tardivamente (ad es. atti di cessione non prodotti). La Corte di merito aveva esaminato la questione; la Cassazione non è entrata nel merito per via dell'inammissibilità procedurale.
art. 2909 cod.civ. e art. 324 cod.proc.civ.
Riferite in relazione all'eventuale efficacia del giudicato e alla sentenza del Tribunale n.135029/2011: la ricorrente sosteneva che quella sentenza non avesse pronunciato sulla prescrizione; la Cassazione non ha risolto la questione sostanziale, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per vizi di specificità.
art. 1, co. 9, d.l. n. 688/85 conv. in L. n. 11/1986; art. 2115 cod.civ.; art. 191 L. n. 218/1952
Norme evocate dalla Fondazione per sostenere il proprio diritto alla restituzione in rapporto con l'INPS; la Corte non ha pronunciato in punto di merito su tali profili per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Citato nella parte finale della sentenza in relazione ai presupposti per l'applicazione di sanzioni o per la liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti rilevanti per la condanna alle spese.
Massime di principio
- Un impugnazione di appello deve individuare con chiarezza i punti e le ragioni di fatto e di diritto che si contestano: la genericità o la mancanza di riferimenti testuali alle statuizioni impugnate comporta l'inammissibilità del gravame.
- Se la decisione di merito poggia su una statuizione di rito (es. inammissibilità dell'appello per mancata specificità), tale statuizione costituisce l'unica ratio decidendi rilevante e non può essere aggirata con censure di merito non dirette a quella statuizione.
- In controversie relative a contribuzioni e cessioni di crediti, chi perde la titolarità del credito per effetto di una cessione solutoria può vedere preclusa la possibilità di chiedere la restituzione, salvo che non provi di aver conservato diritti o di aver tempestivamente impugnato la cessione.
- La documentazione che attesta una rinuncia espressa alla prescrizione può impedire successivi tentativi di avvalersene; perciò è fondamentale contestare tempestivamente e con atti idonei qualsiasi accordo o atto che possa costituire rinuncia.
- Eccezioni relative alla produzione di documenti decisivi (es. atti di cessione) vanno sollevate e documentate nella fase processuale più appropriata: sollevarle tardivamente può ridurre la possibilità di successo.
- Quando si impugna una sentenza che contiene anche argomentazioni 'ad abundantiam', bisogna rivolgere l'attacco alla reale ratio decisoria; contestare soltanto le argomentazioni secondarie non è sufficiente se non si censura la decisione di rito che ha reso quelle argomentazioni meramente suppletive.
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