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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26755/2025 del 05/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, ex controllore del traffico aereo prestato prima presso l'Aeronautica Militare e poi presso ENAV S.p.A., chiedeva il riconoscimento della maggiorazione figurativa di un terzo del servizio prestato (ai sensi dell'art. 5, legge n. 248/1990 e dell'art. 1 del D.Lgs. n. 149/1997) ai fini del raggiungimento, entro il 31/12/1995, della soglia dei 18 anni di anzianità contributiva. In sostanza chiedeva che, nella posizione assicurativa costituita presso l'INPS dopo la cessazione dal servizio militare senza diritto a pensione, venissero computati anche gli aumenti figurativi riconoscibili per i servizi speciali svolti in Aeronautica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i profili processuali relativi alla presunta genericità dell'appello e alla mancata contestazione della consulenza tecnica in sede di appello, osservando che il ricorso per cassazione non riportava in modo specifico gli atti e i passaggi rilevanti. Sul merito ha confermato il principio secondo cui, nella posizione assicurativa costituita presso l'INPS in caso di cessazione dal servizio senza diritto alla pensione (art. 124 DPR n. 1092), rileva soltanto il "servizio effettivamente prestato" e non le maggiorazioni figurative di anzianità. Ha fatto riferimento alla prevalente giurisprudenza contabile e alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2018 che ha ritenuto non irragionevole il trattamento differenziato e la scelta legislativa di non computare le maggiorazioni figurative nella posizione assicurativa INPS. La Cassazione ha poi osservato che gli aumenti figurativi non sono "infruttuosi" perché rilevano per la liquidazione di una tantum prevista dallo stesso art. 124. Le spese del giudizio sono compensate e il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge n. 248 del 1990, art. 5

    Richiamata come fonte che prevede maggiorazioni figurative per particolari servizi; il giudice ha ritenuto che tali maggiorazioni non siano computabili nella posizione assicurativa trasferita all'INPS dopo la cessazione senza diritto alla pensione

  • D.Lgs. n. 149 del 1997, art. 1

    Norma richiamata nell'ambito delle maggiorazioni/conversioni contributive; il suo richiamo non ha cambiato la conclusione che per la posizione INPS rileva solo il servizio effettivo

  • D.P.R. n. 1092 (art. 124) (citato come disciplina relativa alla posizione assicurativa)

    L'art. 124 disciplina la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per chi cessa dal servizio senza maturare la pensione. La Corte ha interpretato "servizio prestato" come "servizio effettivo", escludendo il computo delle maggiorazioni figurative nella posizione assicurativa

  • D.P.R. n. 1092 (artt. 20 e 40) (citato dalla parte)

    Richiamati dal ricorrente come norme generali del DPR utili all'interpretazione del trattamento delle indennità; la Corte d'appello li ha esaminati ma ha considerato prevalente l'interpretazione secondo cui per la posizione INPS conta il servizio effettivo

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 39 del 2018

    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le censure di violazione dell'art. 3 Cost. contro il regime che non computa le maggiorazioni figurative nella posizione assicurativa di chi cessa senza avere diritto a pensione, ritenendo il differente trattamento giustificato e non irragionevole

  • Giurisprudenza della Corte dei Conti e della Cassazione (es. Cass. n. 31599/2024; Cass. n. 6343/2023)

    Richiamate come orientamenti che hanno già stabilito che, nella posizione assicurativa trasferita all'INPS, rileva il servizio effettivo e non le maggiorazioni figurative; confermano la linea seguita dalla Corte d'appello e dalla Corte di Cassazione

  • Regole processuali di Cassazione (es. Cass. sez. un. n. 8077/2012; n. 20181/2019; n. 6769/2022; n. 31469/2024; n. 16788/2006)

    Richiamate per ribadire i requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione (necessità di indicare fatti processuali e riassumere atti fondamentali); la Corte ha ritenuto che il ricorso omettesse elementi necessari per l'apprezzamento di alcune censure

Massime di principio

  • Se un militare cessa il servizio senza aver maturato il diritto alla pensione e si costituisce una posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi dell'art. 124 DPR n. 1092, per quella posizione rileva il "servizio effettivamente prestato" e non le maggiorazioni figurative di anzianità riconosciute per servizi speciali
  • Le maggiorazioni figurative non sono necessariamente prive di effetti: possono rilevare per la liquidazione di una tantum prevista dallo stesso art. 124 o in altri specifici momenti di valutazione, ma non per il computo della posizione assicurativa trasferita all'INPS in caso di cessazione senza pensione
  • La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta legislativa che esclude le maggiorazioni figurative dalla posizione INPS per i cessati senza pensione, per ragioni di bilanciamento tra adeguatezza della tutela previdenziale e sostenibilità finanziaria
  • In sede di appello il giudice può decidere anche per questioni di diritto (iura novit curia) quando la controversia verte sull'interpretazione normativa, e non è sempre necessario che la parte abbia formalmente contestato una consulenza tecnica se il confronto riguarda la ricostruzione delle norme
  • In cassazione il ricorrente deve indicare chiaramente e specificamente i fatti processuali e i passaggi delle sentenze che si censurano, riassumendo gli atti decisivi: il semplice rinvio al fascicolo di parte è insufficiente e può comportare l'inammissibilità o il rigetto della censura
  • Quando la giurisprudenza di merito si uniforma a pronunce della Corte costituzionale e della Corte dei Conti su una stessa questione interpretativa, la possibilità di ottenere un diverso esito in sede di legittimità è ridotta

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