Cassazione Civile, Sentenza n. 26757/2025 del 05/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di addebito INPS relativo a Euro 78.419,63 richiesti a titolo di contributi sulla "indennità supplementare" corrisposta a un dirigente in seguito al riconoscimento giudiziale del rapporto di lavoro e della illegittima cessazione. L'INPS sosteneva che l'indennità, pur avendo natura risarcitoria, compensasse un mancato guadagno (lucro cessante) e dovesse dunque rientrare nella base imponibile contributiva; si denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 12 legge n.153/1969 e dell'art. 6 D.P.R. n.314/1997.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva annullato l'avviso di addebito. La Corte ha ritenuto che l'indennità supplementare, quale prevista dagli artt. 19 e 22 del CCNL dei dirigenti di aziende industriali, abbia natura essenzialmente risarcitoria/sanzionatoria e non retributiva: non trova causa nella corrispettività dell'attività lavorativa né è destinata a compensare la perdita di retribuzione, ma nasce dall'inadempimento datoriale; perciò è esclusa dalla base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 12 legge n.153/1969. La Cassazione ha inoltre distinto il piano fiscale (in cui il trattamento può essere diverso) da quello contributivo. Spese compensate; disposta la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dell'INPS dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 12 legge n. 153 del 1969
sono escluse dalla base imponibile contributiva, tra le altre, "le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso"; sono esclusi anche "i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni"
La Corte interpreta l'art. 12 in senso estensivo per escludere dall'imponibile contributivo le erogazioni aventi natura risarcitoria/anticausale indipendente dalla corrispettività della prestazione lavorativa; l'indennità supplementare rientra in questa categoria
art. 6 D.P.R. n. 314 del 1997
Indicata dall'INPS come norma richiamata nella censura; la Corte non la ritiene decisiva per la qualificazione contributiva dell'indennità, avendo affrontato la questione sul piano della natura retributiva versus risarcitoria
art. 6 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
"concorr... a formare reddito tutti i 'proventi' e le 'indennità' derivanti da un rapporto di lavoro, pur se conseguiti 'in sostituzione' di redditi o 'a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte'"
La Corte distingue la disciplina fiscale (TUIR) da quella contributiva: il fatto che una somma sia soggetta a tassazione non implica automaticamente la sua assoggettabilità a contribuzione
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) - artt. 19 e 22
Fonti contrattuali che prevedono l'indennità supplementare per i dirigenti; la giurisprudenza e la Corte rilevano che l'indennità ha funzione risarcitoria/sanzionatoria secondo la disciplina collettiva
Massime di principio
- Distinguere sempre il piano fiscale da quello contributivo: una somma tassata non è automaticamente imponibile ai fini contributivi
- Per essere contributiva, l'erogazione deve avere funzione corrispettiva rispetto all'attività lavorativa (utile causalmente collegata al rapporto e finalizzata ad arricchire il lavoratore in relazione allo svolgimento del lavoro)
- Le indennità aventi funzione risarcitoria o sanzionatoria per inadempimenti del datore di lavoro e non concepite come sostitutive della retribuzione sono normalmente escluse dalla base imponibile contributiva
- Valutare la fonte e la finalità dell'erogazione (testo contrattuale, natura dell'atto che la determina, momento di erogazione: durante o dopo la cessazione del rapporto)
- In controversie simili, è importante documentare la finalità dell'indennità (risarcitoria vs corrispettiva), la tempistica dell'erogazione e le posizioni giurisprudenziali rilevanti; l'onere probatorio può risultare determinante
- Verificare la giurisprudenza di riferimento (Cassazione) sul caso specifico e i precedenti analoghi: alcune indennità (es. indennità sostitutiva del preavviso) sono state ritenute imponibili, altre (risarcimenti per demansionamento, indennità di reintegrazione, danno ex art.8 L.604/1966) non imponibili
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