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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26753/2025 del 05/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il recupero da parte dell'INPS di somme versate a titolo di perequazione della pensione di vecchiaia: contesta che nell'accertare la misura della perequazione per gli anni 2012-2013 sia stato incluso l'importo percepito a titolo di assegno vitalizio per carica parlamentare nel trattamento pensionistico complessivo. Sostiene la non retroattività della disposizione del d.l. n.65/2015 (conv. legge n.109/2015) e la violazione del principio di affidamento e della certezza del diritto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello: la disciplina varata con il d.l. n.65/2015, poi convertito nella legge n.109/2015, ha complessivamente regolato la rivalutazione automatica delle pensioni con efficacia riferita al periodo dal 2012 e ha previsto che, ai fini del calcolo della perequazione, il trattamento pensionistico complessivo comprenda anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. La Corte ha ritenuto legittima la retroattività limitata della novella (necessaria per attuare le indicazioni della Corte costituzionale nn.70/2015 e 250/2017), non ha riconosciuto un affidamento ragionevole tale da impedire l'effetto retroattivo e ha quindi ritenuto legittimo il recupero richiesto dall'INPS.

Norme richiamate

  • decreto-legge 21 maggio 2015, n.65, art.1, comma 2 (testo originario)

    Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi

    Il decreto-legge ha inteso includere gli assegni vitalizi nel computo del trattamento pensionistico complessivo, e tale previsione è stata ritenuta applicabile con riferimento anche agli anni 2012-2013, con efficacia retroattiva limitata e funzionale al riassetto della perequazione.

  • legge 18 giugno 2015, n.109 (conversione del d.l. n.65/2015), art.1 (comma relativo all'integrazione dell'art.34, comma 1, legge n.448/1998)

    Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi

    La disposizione, inserita nell'art.34 della legge n.448/1998, ha formalizzato la regola che gli assegni vitalizi concorrano a formare la base di calcolo della rivalutazione automatica, consolidando l'inclusione normativa di tali importi.

  • decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 (art.24, comma 25)

    La norma originaria del 2011 aveva introdotto un blocco o limitazione della perequazione per ragioni di finanza pubblica; è il quadro normativo riformato dal d.l. n.65/2015 per adeguarlo alle indicazioni della Corte costituzionale.

  • legge 23 dicembre 1998, n.448, art.34, comma 1

    Disciplina il meccanismo tecnico di rivalutazione automatica delle pensioni in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti; su tale base il legislatore del 2015 ha inserito l'espresso richiamo agli assegni vitalizi.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt.36 e 38

    I principi costituzionali di adeguatezza delle pensioni (art.38) e di tutela della retribuzione (art.36, applicata come retribuzione differita) configurano il parametro costituzionale cui la disciplina della perequazione deve tendere; il legislatore ha il potere discrezionale di bilanciare tali valori con esigenze di finanza pubblica entro limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

  • Corte costituzionale, sentenza n.70 del 2015

    Ha dichiarato l'illegittimità della precedente modulazione della perequazione (in particolare per squilibri irragionevoli) e ha sollecitato un intervento legislativo che riequilibrasse la disciplina nel rispetto della ragionevolezza; ha aperto la strada al successivo intervento legislativo del 2015.

  • Corte costituzionale, sentenza n.250 del 2017

    Ha ritenuto che il d.l. n.65/2015 (convertito nella legge n.109/2015) costituisca un complessivo nuovo disegno della perequazione coerente con le indicazioni della sentenza n.70/2015 e che la sua applicazione, inclusa la portata retroattiva limitata al biennio in questione, sia compatibile con i principi costituzionali e con l'esigenza di riequilibrio finanziario.

  • Corte costituzionale, sentenza n.316 del 2010

    Richiamata nel percorso storico-normativo per evidenziare i limiti alla reiterazione di blocchi della perequazione e l'obbligo per il legislatore di rispettare proporzionalità e ragionevolezza.

Massime di principio

  • A seguito della legge di conversione del d.l. n.65/2015, gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive vanno considerati nel calcolo del trattamento pensionistico complessivo ai fini della perequazione automatica.
  • La novella legislativa del 2015 è stata ritenuta applicabile con efficacia retroattiva ai periodi 2012-2013 in quanto finalizzata a recepire le indicazioni della Corte costituzionale e a riequilibrare la disciplina della rivalutazione; la retroattività limitata è pertanto compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Le censure basate sul "legittimo affidamento" e sulla certezza del diritto incontrano ostacoli quando il legislatore interviene rapidamente e in attuazione di una declaratoria di incostituzionalità che impone un nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali.
  • In casi analoghi occorre verificare le date di entrata in vigore e di conversione del decreto-legge, nonché la portata testuale della norma (se include espressamente redditi diversi dalla pensione), per valutare la posizione del percettore e l'eventuale obbligo di restituzione da parte dell'INPS.
  • Dal punto di vista pratico, chi riceve una richiesta di restituzione per perequazione dovrebbe verificare: a) se la disposizione di inclusione è stata applicata a periodi antecedenti alla sua entrata in vigore; b) la motivazione legislativa connessa a sentenze costituzionali; c) l'eventuale esistenza di un affidamento protratto nel tempo e ragionevole che possa giustificare una diversa tutela.
  • Le misure di "trascinamento" degli effetti della perequazione non mutano la natura di misure di contenimento della spesa: esse possono giustificare conteggi retroattivi purché il legislatore motivi e limiti temporalmente l'intervento.

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