Cassazione Civile, Sentenza n. 26666/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Capitale Lavoro ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto ad Analiza Cepillo Bueno gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL commercio (livello impiegati 3^) per il periodo 1/4/2015-28/2/2018, pari a euro 1.803,24 oltre accessori. La società aveva rifiutato l'erogazione sostenendo di essere vincolata, in quanto partecipata interamente da Roma Capitale, al blocco/contenimento degli stipendi e che gli obiettivi di contenimento degli oneri contrattuali imposti dall'ente controllante potevano essere attuati anche unilateralmente o nell'ambito del controllo analogo. Ha quindi dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 e ha invocato l'applicabilità del blocco retributivo (e della giurisprudenza costituzionale sul blocco) alla fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce dell'evoluzione normativa (in particolare della legge n. 147/2013 e del d.lgs. n. 175/2016), i rapporti di lavoro nelle partecipate sono regolati dal regime privatistico e che le misure che riducono diritti economici già riconosciuti possono essere introdotte solo tramite la contrattazione di secondo livello. Ne consegue che atti unilaterali dell'ente controllante o della società non possono derogare validamente ai diritti retributivi consolidati; l'inciso "ove possibile" dell'art. 19, comma 6, impone l'obbligo di perseguire il recepimento nella contrattazione di secondo livello ma non configura una responsabilità automatica se l'accordo non si realizza. Inoltre la Cassazione ha escluso l'applicabilità, per il periodo e per i lavoratori coinvolti, del blocco retributivo rivolto alle amministrazioni pubbliche (Corte Cost. n. 178/2015 non estendibile alla fattispecie). Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 175/2016, art. 19, commi 5 e 6
Le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi di contenimento delle spese; le società a controllo pubblico devono garantire il concreto perseguimento di tali obiettivi tramite provvedimenti da recepire, "ove possibile", nella contrattazione di secondo livello. Solo la contrattazione di secondo livello può derogare in senso riduttivo a diritti economici previamente riconosciuti.
d.l. n. 78/2010, art. 9
Ha disposto un blocco retributivo per anni 2011-2013 destinato alle amministrazioni pubbliche individuate da ISTAT; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non sia estensibile automaticamente ai rapporti di diritto privato nelle partecipate, soprattutto dopo gli interventi normativi successivi.
d.l. n. 95/2012, art. 4
Prevedeva limiti ai trattamenti economici per alcune partecipate con specifici requisiti di consolidamento; la Corte osserva che tale regime è stato superato/ridefinito dalle successive modifiche normative (legge n. 147/2013) e che l'accertamento dei requisiti di fatto non è compito della Cassazione.
legge n. 147/2013, art. 1, comma 557
Ha modificato l'art. 18 co. 2-bis originario e introdotto un sistema che sposta l'adeguamento dei trattamenti economici delle partecipate verso la contrattazione di secondo livello, superando la precedente estensione diretta dei vincoli retributivi pubblici.
Corte Costituzionale, sent. n. 178/2015
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di estendere il blocco contrattuale al 2015 per alcune categorie, ma riguarda la contrattazione dei comparti delle amministrazioni pubbliche; la Cassazione ha escluso che quella pronuncia sia applicabile automaticamente ai lavoratori delle società partecipate di diritto privatistico nella fattispecie.
Giurisprudenza di Cassazione rilevante (es. Cass. 35421/2022, Cass. 27466/2023, Cass. 1866/2025)
La Suprema Corte ha più volte affermato che la partecipazione pubblica non muta automaticamente la natura privatistica della società e che i provvedimenti di contenimento degli oneri del socio pubblico incidono sul rapporto societario ma non autorizzano atti unilaterali che derogano la disciplina privatistica del lavoro; inoltre ha precisato il ruolo centrale della contrattazione di secondo livello nella materia.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro delle società a partecipazione pubblica regolate dal diritto privato, solo la contrattazione collettiva di secondo livello può legittimamente ridurre diritti economici già riconosciuti: atti unilaterali dell'ente controllante o del datore non sono idonei a derogare tali diritti.
- L'inciso "ove possibile" dell'art. 19, comma 6, obbliga a tentare il recepimento delle misure di contenimento nella contrattazione di secondo livello, ma non crea una responsabilità automatica qualora l'accordo non sia raggiunto.
- Le normative sul blocco retributivo rivolte alle amministrazioni pubbliche non si estendono automaticamente ai lavoratori delle partecipate private dopo le modifiche normative del 2013-2016; occorre verificare i requisiti di consolidamento previsti da norme precedenti caso per caso.
- La natura privatistica del rapporto nelle partecipate impone che questioni di merito fattuali (es. appartenenza a elenchi ISTAT, requisiti di "consolidamento") siano provate nel merito e non possano essere risolte in sede di legittimità con accertamenti ermeneutici.
- In pratica, se si è datore di lavoro in una partecipata che intende contenere costi del personale, bisogna attivare e documentare il percorso di indirizzo e la contrattazione di secondo livello; se si è lavoratore, i diritti economici riconosciuti da contratto collettivo o individuale restano efficaci fino ad una valida modifica sindacale di secondo livello.
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