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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17020/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione tra le parti. Il locatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni asseritamente non corrisposti; il conduttore aveva proposto opposizione, deducendo tra l'altro la transazione intervenuta tra le parti e, soprattutto, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per gravi vizi dell'immobile sopravvenuti, che avrebbero inciso sul godimento del bene e sull'equilibrio contrattuale. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione, ritenendo irrilevante la transazione ai fini del giudizio perché espressamente esclusa dal suo ambito di efficacia, e infondata l'eccezione di inadempimento, poiché il conduttore aveva continuato a godere dell'immobile nonostante la morosità. Nel ricorso per cassazione il conduttore ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e omesso esame della transazione; 2) violazione degli artt. 1575, 1576, 1578, 1460 e 2033 c.c. e degli artt. 52 e 298 c.p.c., per avere escluso la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni nonostante i vizi dell'immobile; 3) nullità della sentenza per asseriti atti compiuti in primo grado da un giudice ricusato e per la mancata declaratoria di nullità della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era esistente, lineare e comprensibile, e che la Corte territoriale aveva spiegato sia la tardività della produzione della transazione sia la sua irrilevanza, essendo il presente giudizio escluso dall'efficacia dell'accordo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione impugnata si era conformata a un orientamento consolidato: l'exceptio non rite adimpleti contractus ex art. 1460 c.c. richiede inadempimento della controparte e proporzionalità tra gli inadempimenti; nel caso del locatario che continui a godere dell'immobile, la sospensione del canone non è proporzionata. Il ricorrente, secondo la Corte, non si era confrontato davvero con tale principio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché non era stata dimostrata la precedente proposizione dell'istanza di ricusazione rispetto agli atti contestati, sia perché la denuncia di vizi processuali è inammissibile se non si allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    eccezione di inadempimento

    L'eccezione di inadempimento richiede l'esistenza di un inadempimento anche della controparte e la proporzionalità tra i reciproci inadempimenti, da valutare oggettivamente; non è legittima la sospensione del canone se il conduttore continua a godere dell'immobile nonostante i vizi.

  • art. 1575 c.c.

    Cited dal ricorrente a fondamento dell'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto.

  • art. 1576 c.c.

    Cited dal ricorrente a sostegno degli obblighi del locatore nella locazione.

  • art. 1578 c.c.

    Cited dal ricorrente in relazione ai vizi della cosa locata.

  • art. 2033 c.c.

    Cited dal ricorrente, ma senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 52 c.p.c.

    Cited dal ricorrente nel terzo motivo relativo alla ricusazione del giudice.

  • art. 298 c.p.c.

    Cited dal ricorrente nel terzo motivo relativo agli effetti della ricusazione e della sospensione del processo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta della motivazione o di motivazione obiettivamente incomprensibile, contraddittoria o perplessa.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono stati richiamati come parametri dei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente sul tema del c.d. minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto o sia talmente contraddittoria, incongrua o incomprensibile da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente dedurre una semplice insufficienza motivazionale rispetto alle prove.
  • Nella locazione, il conduttore non può sospendere il pagamento dei canoni invocando l'art. 1460 c.c. se continua a godere dell'immobile: l'exceptio richiede reciprocità degli inadempimenti e proporzionalità oggettiva tra le prestazioni inadempiute.
  • La censura di vizi processuali è inammissibile se non indica quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla violazione denunciata.
  • Quando il provvedimento impugnato si conforma a un orientamento consolidato della Corte, il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene argomenti idonei a mettere seriamente in discussione quell'orientamento.
  • La deduzione di un atto processuale nullo per ricusazione del giudice richiede la prova della tempestiva proposizione dell'istanza e, comunque, la dimostrazione del concreto pregiudizio subito dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniMora
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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