Cassazione Civile, Ordinanza n. 12947/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi della banca creditrice, con conseguente declaratoria di nullità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva promossa per la vendita della quota di partecipazione del debitore in una società a responsabilità limitata. Il giudice dell’esecuzione aveva prima dichiarato esaurita l’esecuzione relativamente a tale quota e poi confermato il rigetto della reiterazione della vendita. La banca creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso questi provvedimenti e il Tribunale ha accolto l’opposizione, dichiarando la nullità dei provvedimenti. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha dedotto che la banca opponente difettava di legittimazione attiva perché il credito era stato ceduto a un’altra banca, intervenuta solo in altro procedimento esecutivo e non nel giudizio di opposizione; 2) ha sostenuto che la sentenza fosse nulla per omessa motivazione e, comunque, che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto preclusa la decisione per effetto del giudicato formatosi su una precedente ordinanza della Cassazione che aveva già dichiarato illegittima l’estinzione della procedura esecutiva relativa alle quote invendute; 3) ha contestato la condanna alle spese di lite, ritenendola ingiusta perché il processo sarebbe stato originato da un provvedimento poi ritenuto illegittimo. La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi, ritenendo che la banca cedente conservasse la legittimazione a stare in giudizio quale sostituto processuale del cessionario fino a formale estromissione; che il secondo motivo fosse inammissibile perché non attaccava la reale ratio decidendi, cioè l’efficacia preclusiva del precedente giudicato; e che la condanna alle spese fosse corretta in base al principio di soccombenza per causalità.
Norme richiamate
successione a titolo particolare nel diritto controverso; prosecuzione del giudizio tra le parti originarie fino a formale estromissione del cedente
la cessione del credito in pendenza del giudizio non priva il cedente della legittimazione processuale, che permane come sostituto processuale del cessionario sino a eventuale estromissione con consenso di tutte le parti
sostituto processuale del cessionario
il cedente, in assenza di estromissione, può stare in giudizio in veste di sostituto processuale del successore a titolo particolare
i motivi di ricorso devono effettivamente colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura generica o non pertinente determina inammissibilità
richiamato insieme all’art. 118 disp. att. c.p.c. per la dedotta nullità da omessa motivazione
richiamato per il vizio di motivazione
il giudicato esterno/formale preclude la rivalutazione delle questioni coperte dalla precedente decisione definitiva
richiamato solo per il rito camerale di decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il quantum del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In caso di cessione del credito pendente lite, il giudizio prosegue validamente tra le parti originarie e il cedente mantiene la legittimazione processuale come sostituto del cessionario fino a formale estromissione autorizzata con il consenso di tutte le parti.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a contestare argomenti accessori o presupposti diversi da quelli decisivi.
- Il giudicato formatosi su una precedente decisione definitiva preclude la rinnovazione del sindacato su questioni già coperte dalla decisione, comprese le cause dedotte e deducibili di estinzione del procedimento se esse risultano assorbite dal precedente accertamento.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza per causalità: è sufficiente che la parte abbia resistito in modo attivo e sia risultata soccombente, anche se il processo trae origine da un provvedimento poi ritenuto illegittimo.
- La contestazione della nullità per omessa motivazione non può risolversi in una critica apparente, ma richiede di evidenziare un effettivo vuoto argomentativo o la mancata risposta alla questione decisiva dedotta in causa.
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