Cassazione Civile, Ordinanza n. 30719/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente aziendale, opposto da uno dei soggetti obbligati in solido insieme alla società correntista e a un altro garante. In primo grado l'opposizione era stata rigettata perché ritenute infondate l'eccezione di prescrizione, l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus e le contestazioni sulla prova del credito. In appello l'opponente deduceva, in sintesi, che la banca/cessionaria non avesse provato integralmente il credito, mancando estratti conto fino alla chiusura del rapporto e che fosse necessaria una c.t.u. per verificare l'eventuale usura, oltre a riproporre la nullità della fideiussione omnibus perché conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati due motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 50 T.U.B., per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato il credito e per non aver disposto c.t.u. sui tassi usurari, con censura sulla pretesa incompletezza degli estratti conto e sulla mancata quantificazione esatta del saldo; 2) violazione dell'art. 2 l. 287/1990, dell'art. 1419 c.c. e del principio affermato da Cass. n. 29810/2017, per omessa rilevazione della nullità della fideiussione omnibus sottoscritta su schema ABI, asseritamente riconducibile a intesa vietata antitrust.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava al riesame del merito e prospettava una ricostruzione alternativa dei fatti, oltre a formulare una doglianza generica sulla prova del credito e sulla mancata c.t.u. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti escluso la fondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione anche per difetto di specifica allegazione della nullità parziale e, soprattutto, perché non era stato dedotto che il garante non avrebbe prestato il consenso senza la clausola asseritamente nulla. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di riesame del merito.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze documentali, ma senza superare il limite del giudizio di legittimità.
invocato per denunciare una pretesa errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e sostanzialmente di merito.
richiamato nel primo motivo in relazione alla prova del credito azionato in sede monitoria.
invocato per sostenere la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI in quanto frutto di intesa vietata.
la Corte ha ribadito che, ove si prospetti una nullità parziale, occorre allegare che il contratto non sarebbe stato concluso senza la clausola colpita da invalidità.
richiamato per affermare l'applicabilità, in quanto compatibile, della disciplina generale dei contratti a una dichiarazione unilaterale fideiussoria.
art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
menzionato nella ricostruzione dei fatti come sede in cui era stata tardivamente accennata l'usura sopravvenuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammesso censurare la valutazione del materiale istruttorio se la doglianza si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- La contestazione della prova del credito deve essere specifica: non è sufficiente allegare in modo generico l'incompletezza della documentazione o invocare una consulenza tecnica senza individuare puntualmente le poste contestate.
- La nullità della fideiussione conforme allo schema ABI può essere fatta valere solo se i fatti costitutivi della nullità sono ritualmente allegati; inoltre, quando si prospetta una nullità parziale, occorre dedurre anche che il contratto non sarebbe stato concluso senza la clausola nulla.
- La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non attacca la specifica argomentazione decisiva posta a base della decisione.
- L'invalidità di una clausola o di una parte del regolamento negoziale non determina automaticamente la caducazione dell'intero vincolo, dovendosi verificare se la parte colpita fosse essenziale ai fini della volontà contrattuale.
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