Sentenza del 26/01/2021 n. 1554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'accertamento sintetico (redditometro) che aveva rideterminato il maggior reddito IRPEF per il 2006 sulla base della disponibilità di tre immobili (uno abitazione), oneri per mutuo e spese per incrementi patrimoniali. Il contribuente ha sostenuto che gli acquisti erano stati finanziati da dividendi percepiti in virtù della partecipazione a due società (a base familiare) e che tali dividendi erano redditi già tassati alla fonte; ha censurato inoltre la ripartizione dell'onere della prova e la qualifica delle presunzioni su cui si fonda il redditometro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia perché la sentenza d'appello aveva espressamente considerato i dividendi indicati dal ricorrente e li aveva ritenuti non provati atteso che le società partecipate non avevano dichiarato reddito. Sull'aspetto sostanziale ha confermato che l'accertamento redditometrico, nella versione applicabile ratione temporis, costituisce un meccanismo presuntivo strutturalmente assimilabile alla presunzione legale relativa: all'Amministrazione è sufficiente dimostrare l'esistenza degli "elementi indicatori di capacità contributiva" elencati dal decreto ministeriale; il contribuente può fornire prova contraria ma deve dimostrare non solo l'esistenza di redditi esenti o già tassati alla fonte, ma anche l'entità e la durata del loro possesso e che le spese contestate sono state effettivamente effettuate con tali redditi, con idonea documentazione. La sola partecipazione in società a base familiare non è di per sé prova sufficiente dell'effettiva percezione di dividendi in misura idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
articolo 38, articolo 42 e ss.
L'art. 38 disciplina l'accertamento induttivo basato su "elementi indicativi di capacità contributiva" determinati con decreto ministeriale; la Corte interpreta il meccanismo redditometrico come una presunzione di tipo legale/relativo: l'Amministrazione deve provare l'esistenza degli elementi indicativi, mentre il contribuente ha l'onere di fornire documentazione idonea a dimostrare che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta o che non esiste.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente (norme del TUIR relative a categorie di reddito e partecipazioni); la Corte non accoglie l'argomento che imponeva elevato onere motivazionale all'Amministrazione, ribadendo la specifica disciplina dell'accertamento sintetico ex DPR 600/1973.
Decreto Legge n. 119 del 2018, conv. L. n. 136/2018
articolo 6, comma 10 (richiamato in udienza per sospensione e rinvio)
Norma di ordine processuale adottata per sospendere e rinviare il processo; non incide sul merito dell'accertamento redditometrico.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2002, n. 115
articolo 13, comma 1 quater
Norma processuale-amministrativa relativa al contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'accertamento redditometrico (art. 38 DPR 600/1973, nella versione applicabile) costituisce una presunzione strutturata che l'ordinamento riconosce come avente valore probatorio predeterminato: l'Amministrazione deve provare solo l'esistenza degli elementi indicatori di capacità contributiva previsti dal decreto ministeriale.
- Una volta accertati in fatto gli elementi redditometrici, l'onere si inverte: il contribuente deve dimostrare, con idonea documentazione, l'esistenza, l'entità e la durata di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e che le spese/investimenti contestati sono stati finanziati da tali redditi.
- La mera partecipazione in società a base familiare non è automaticamente prova della percezione di dividendi sufficienti a giustificare incrementi patrimoniali: è necessario dimostrare l'effettiva realizzazione degli utili e la loro distribuzione e utilizzazione per le spese contestate.
- La prova contraria del contribuente deve essere documentale e quantificata (es. documenti societari che attestino utili e distribuzioni, flussi bancari, scritture contabili, atti societari, contratti di mutuo, ecc.) e deve mostrare il nesso temporale tra i redditi invocati e le spese/incrementi patrimoniali.
- Il giudice tributario, pur potendo valutare la documentazione contraria, non può escludere a priori la rilevanza degli indicatori redditometrici previsti per legge; può però riconoscere la prova contraria se la documentazione è idonea a dimostrare che le spese sono state sostenute con risorse non imponibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 gen 2021Sentenza del 26/01/2021 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 26 gen 2021Sentenza del 26/01/2021 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 26 gen 2021Sentenza del 26/01/2021 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 26 gen 2021Sentenza del 26/01/2021 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 26 gen 2021Sentenza del 26/01/2021 n. 430 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 26 gen 2021Sentenza del 26/01/2021 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →