Cassazione Penale, Ordinanza n. 30002/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza della Corte di appello che, pronunciata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., aveva già dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 334 c.p. perché estinto per prescrizione. Il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo e lamentava anche l'erronea applicazione della disciplina dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, del D.Lgs. 285/1992. Chiedeva inoltre di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, richiesta ritenuta non pertinente perché la prescrizione era già stata dichiarata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era proposto contro una sentenza resa ex art. 129 c.p.p. e che i motivi non si confrontavano con la statuizione già adottata dalla Corte di appello, la quale aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 334 c.p. per intervenuta prescrizione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto del giudizio; la sentenza impugnata aveva già dichiarato non doversi procedere perché estinto per prescrizione.
La sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi di questa disposizione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per mancato confronto con una decisione resa in tale forma.
art. 213, comma 4, D.Lgs. 285/1992
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre erronea applicazione di legge in relazione all'illecito amministrativo collegato alla fattispecie.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende; il testo menziona la condanna conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio della sentenza impugnata e deduca questioni già superate dalla decisione di merito, come la richiesta di dichiarare una prescrizione già affermata dal giudice a quo.
- Quando la sentenza impugnata è pronunciata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il ricorso deve misurarsi con la declaratoria di non doversi procedere e con la relativa causa estintiva già accertata; la mera riproposizione di censure sulla responsabilità o su profili normativi collaterali non consente l'ammissibilità del gravame.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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