Sentenza n. 1412/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto le censure contro l’ordinanza comunale di irrogazione della sanzione pecuniaria massima di 20.000 euro per opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato l’ordinanza comunale di accertamento dell’inottemperanza, con acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, nonché irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. In primo grado aveva dichiarato sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’acquisizione, mantenendo l’interesse sulle censure relative alla sanzione. In appello ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il TAR avesse deciso ultra petita valorizzando il vincolo idrogeologico e paesaggistico non eccepito dal Comune; 2) erronea applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, sostenendo che la sanzione massima fosse applicabile solo in presenza di rischio idrogeologico elevato o molto elevato; 3) erronea applicazione del regolamento comunale, sostenendo che la fattispecie non rientrasse nei casi assoggettati alla sanzione massima e richiamando soltanto la disciplina dell’art. 4, comma 2, del regolamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la presenza dei vincoli paesaggistico e idrogeologico risultava dalla relazione istruttoria e dalle premesse dell’ordinanza acquisitiva, sicché il TAR non aveva introdotto d’ufficio una questione estranea al giudizio né violato l’art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è stato respinto perché, oltre al vincolo idrogeologico, risultava incontestabilmente presente il vincolo ambientale; tale vincolo riconduceva l’area tra quelle indicate dall’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 e rendeva irrilevante accertare se il rischio idrogeologico fosse elevato o molto elevato. In presenza di aree o edifici sottoposti alle tutele richiamate dalla norma, l’art. 31, comma 4-bis, impone l’irrogazione della sanzione nella misura massima. Anche il terzo motivo è stato respinto: l’appellante aveva considerato soltanto l’art. 4, comma 2, del regolamento comunale, omettendo il comma 3, che stabilisce espressamente la sanzione massima di 20.000 euro per le opere realizzate sulle aree e sugli edifici compresi nell’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità del caso; il contributo unificato dell’appello è rimasto a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima
La sanzione pecuniaria massima deve essere irrogata per gli abusi realizzati sulle aree o sugli edifici rientranti nell’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001; la presenza del vincolo ambientale è sufficiente, senza necessità di dimostrare anche un rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione individua, tra le aree rilevanti ai fini dell’applicazione della sanzione massima, quelle sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica secondo la normativa richiamata, oggi il d.lgs. 42/2004.
art. 4, commi 2 e 3, regolamento comunale sui criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per abusi edilizi
per le opere realizzate su aree e sugli edifici compresi tra quelli di cui al comma 2 dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001, è sempre irrogata la sanzione massima pari a euro 20.000
Il comma 2 riguarda gli abusi realizzati su aree ed edifici non compresi nell’art. 27, comma 2, mentre il comma 3 disciplina gli abusi ricadenti nelle aree vincolate e impone la sanzione massima.
Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice valorizza circostanze risultanti dalla relazione istruttoria e dalle premesse dell’atto impugnato, anche se non specificamente eccepite dall’amministrazione.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, in relazione al d.lgs. 42/2004
Il rinvio alle aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica comprende le aree disciplinate dalla normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, quando l’abuso edilizio è realizzato su aree o edifici rientranti nell’art. 27, comma 2, la sanzione pecuniaria deve essere irrogata nella misura massima prevista dalla legge.
- La presenza di un vincolo ambientale o paesaggistico è sufficiente a ricondurre l’abuso nell’ambito dell’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 e rende irrilevante verificare, ai fini dell’applicazione della sanzione massima, se il rischio idrogeologico abbia carattere elevato o molto elevato.
- Nell’interpretazione di un regolamento comunale sulle sanzioni edilizie, le disposizioni che graduano la sanzione per le aree non vincolate non possono essere applicate agli abusi realizzati su aree comprese nell’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, se una distinta disposizione regolamentare impone per tali aree la sanzione massima.
- Il giudice amministrativo non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando fonda la decisione su circostanze già emergenti dagli atti del procedimento e dalle premesse del provvedimento impugnato, anche se non espressamente valorizzate dalla difesa dell’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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