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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33607/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (art. 309 c.p.p.) per gravi indizi di reato relativi, tra gli altri, alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi (capo n. 2: estorsione ai danni dei fratelli Frachea; capi n. 17, 18, 20: reati connessi al traffico di stupefacenti ex D.P.R. 309/90). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che le richieste di denaro ai fratelli Frachea non avessero natura estorsiva ma costituissero richieste di prestito a favore di Molè Rocco; ne deriverebbe dunque carenza di gravità indiziaria circa la sua partecipazione alla cosca Molè e mancata congrua motivazione sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato del giudice di legittimità sia limitato alla verifica della congruità logico-giuridica della motivazione e non alla revisione di fatto degli elementi indiziari. Ha confermato che il tribunale del riesame ha fornito ampia e articolata motivazione, valorizzando elementi investigativi (captazioni, contatti, ruoli nel territorio, condivisione di strategie contro gruppi rivali) che dimostrano la natura estorsiva delle richieste ai fratelli Frachea e l'effettiva "messa a disposizione" dell'indagato a favore della cosca. Ha altresì ritenuto provata la partecipazione di Iaropoli ai reati di spaccio e all'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90 (core business della cosca). Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto che manchi prova di una rescissione del vincolo associativo e sussista il concreto pericolo di reiterazione, con la misura in carcere ritenuta necessaria. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si configura con l'affiliazione e la "messa a disposizione" anche senza la prova di specifici atti esecutivi; a fini cautelari è sufficiente una qualificata probabilità desumibile da elementi indiziari.

  • D.P.R. 309/90 artt. 73 e 74

    Reati connessi al traffico di stupefacenti; il tribunale del riesame ha ritenuto provata la partecipazione dell'indagato alle attività di spaccio e all'associazione finalizzata al traffico, considerata il core business della cosca.

  • art. 110 c.p.

    Concorso nel reato: utilizzato per ricondurre la coautoria o partecipazione a specifici episodi tra più indagati.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; il tribunale del riesame ha esercitato il proprio potere e la Cassazione ha limitato il controllo alla valutazione di legittimità della motivazione.

  • art. 275, co. 3, c.p.p.

    Richiamata la presunzione di pericolo di fuga/reiterazione per determinate ipotesi; la sentenza evidenzia che, anche in assenza della presunzione, vi sono elementi concreti che giustificano la misura.

  • art. 616 c.p.p.

    Autorità di condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte non riesamina i fatti né rivaluta lo spessore degli indizi: il controllo è limitato alla verifica della logica e sufficienza della motivazione del giudice di merito.
  • Per l'applicazione di misure cautelari è sufficiente una "qualificata probabilità" di responsabilità (gravi indizi) e non la prova oltre ogni ragionevole dubbio richiesta nel giudizio di merito.
  • Nel reato di associazione di stampo mafioso l'appartenenza si prova anche mediante condotte di sostegno e "messa a disposizione" dell'organizzazione, non necessariamente attraverso la commissione di singoli reati-fine.
  • Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento cautelare occorre dimostrare carenze logico-giuridiche della motivazione (contraddizioni, illogicità, mancanza di riferimento a elementi probatori rilevanti), non limitarsi a una diversa interpretazione dei fatti.
  • Le intercettazioni, i contatti organizzativi e le condotte volte a garantire la "sopravvivenza" o il predominio della cosca sul territorio sono elementi tipicamente ritenuti idonei a fondare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.

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