Cassazione Civile, Ordinanza n. 03102/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto di conferimento immobiliare compiuto a favore di una società costituenda. Nel corso del giudizio di primo grado fu ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società conferitaria; il tentativo di notificazione non andò a buon fine per irreperibilità del destinatario e, successivamente, emersero vicende societarie anomale, tra cui la presenza di società omonime con diversa iscrizione e diverso numero di partita IVA. Il Tribunale ritenne regolare la notificazione, dichiarò la contumacia della società chiamata e accolse la domanda revocatoria. In appello le società convenute/litisconsorti eccepirono l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riattivazione della notificazione e per mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato; la Corte d'appello respinse l'eccezione e condannò le appellanti anche ex art. 96 c.p.c. Le ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 307 e 345 c.p.c. per avere la Corte dichiarato inammissibile l'eccezione di estinzione, sostenendo che fosse rilevabile d'ufficio e proponibile in appello; 2) analoga censura sul rilievo che la medesima eccezione era stata ribadita dalla società appellante nella comparsa conclusionale; 3) violazione degli artt. 307, 102 e 145 c.p.c. per avere la Corte escluso l'estinzione nonostante il lungo ritardo nella ripresa del procedimento notificatorio e nonostante, secondo le ricorrenti, la notificazione dovesse essere tempestivamente rinnovata al legale rappresentante; 4) violazione degli artt. 153 e 310 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile la rimessione in termini e assegnato un secondo termine per l'integrazione del contraddittorio; 5) censura della condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., sia per l'assenza di mala fede sia per difetto di motivazione sulla quantificazione della somma liquidata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler ammettere la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di estinzione del giudizio, nel caso concreto l'eccezione era stata correttamente dichiarata inammissibile perché la parte appellante aveva introdotto in appello fatti nuovi non dedotti tempestivamente in primo grado. Ha inoltre affermato che, in presenza di circostanze eccezionali non imputabili alla parte notificante e documentate rigorosamente, la riattivazione del procedimento notificatorio può avvenire mediante istanza al giudice per la concessione di un nuovo termine perentorio per integrare il contraddittorio. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva escluso l'estinzione del giudizio e ha giudicato infondate anche le censure sulla condanna ex art. 96 c.p.c., rilevando che la liquidazione equitativa della somma non è censurabile in cassazione nei limiti dedotti. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per la mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per far dichiarare inefficace l'atto di conferimento immobiliare
la Corte richiama la disciplina dell'estinzione del processo e osserva che la causa di estinzione può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma nel caso concreto l'eccezione è stata correttamente ritenuta inammissibile e comunque infondata nel merito
non osta, nel caso concreto, alla deduzione in appello di una eccezione rilevabile d'ufficio; resta però fermo il divieto di introdurre nuovi fatti non tempestivamente allegati in primo grado
richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio e alla necessità di chiamare in causa il litisconsorte necessario
richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di notificare alla società o al suo legale rappresentante; la Corte non accoglie la censura, valorizzando invece le peculiarità della vicenda notificatoria
invocato contro la rimessione in termini; la Corte ritiene legittima la concessione di un ulteriore termine quando il mancato perfezionamento della notifica dipenda da cause non imputabili alla parte
richiamato insieme alle norme sull'estinzione per sostenere la tesi della consumazione del potere processuale e dell'estinzione del giudizio
la condanna per responsabilità processuale aggravata è confermata; la liquidazione equitativa della somma spetta al giudice e non è sindacabile in cassazione nei limiti della censura proposta
norma processuale utilizzata per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 3 Cost.
evocato dalla Corte per escludere soluzioni processuali irragionevoli che equiparerebbero situazioni diverse
art. 24 Cost.
evocato dalla Corte a sostegno della tutela del diritto di difesa della parte che abbia tempestivamente attivato la notificazione senza riuscire a perfezionarla per cause non imputabili
Massime di principio
- L'eccezione di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma non consente alla parte di introdurre in sede di gravame fatti nuovi non tempestivamente allegati in primo grado.
- La proposizione in appello di una mera sollecitazione al rilievo officioso non supera i limiti processuali se, per sostenerla, la parte allega ex novo circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente nel giudizio di primo grado.
- Se il mancato perfezionamento della notificazione per l'integrazione del contraddittorio dipende da circostanze eccezionali e non imputabili alla parte diligente, il giudice può assegnare un ulteriore termine perentorio per completare la notifica senza dichiarare l'estinzione del processo.
- La parte che abbia tempestivamente attivato il procedimento notificatorio non può subire l'effetto estintivo del processo quando l'infruttuoso esito della notifica sia causato da eventi non prevedibili e sottratti ai suoi poteri di impulso.
- Quando una decisione sia sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, l'impugnazione deve investire utilmente tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse rende inutile l'eventuale accoglimento delle altre.
- In tema di responsabilità processuale aggravata, la liquidazione equitativa della somma ex art. 96 c.p.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione dà conto del percorso logico seguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03054/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03057/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03059/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03062/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →