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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6969/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PG lamentava l'erronea esclusione, in sede di rinvio, dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis c.p. per avere la Corte di Appello revocato l'ammissione dell'audizione del collaboratore Lombardo; Cirrincione denunciava violazioni procedurali (art. 603 c.3 e diritti CEDU) per riforma della sentenza assolutoria senza rinnovazione dell'istruttoria e vizio di motivazione; Graniti contestava la determinazione della pena in sede di rinvio denunciando violazione del divieto di "reformatio in pejus" e carenza di motivazione sul nuovo calcolo della pena; Purpi denunciava difetto di motivazione sulla esclusione/valutazione dell'aggravante ex art. 7 D.L. 152/1991 ("metodo mafioso") e sosteneva l'estraneità al contesto mafioso nonché l'uso equivoco della formula "per i carcerati".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: il ricorso del PG è inammissibile perché non ha evidenziato profili decisivi della prova nuova e non ha tempestivamente eccepito la revoca dell'esame (art. 182 c.p.p.); la censura di Cirrincione è stata rigettata in quanto la Corte d'appello, sentiti i collaboratori, ha fornito motivazione congrua e sufficiente circa la sua intraneità e il contributo al sodalizio; il ricorso di Graniti è manifestamente infondato: la rideterminazione della pena in sede di rinvio è stata spiegata come effetto esclusivo dell'esclusione dell'aggravante e non ha comportato una reformatio in pejus illegittima; il ricorso di Purpi è manifestamente infondato poiché la Corte ha correttamente ritenuto che l'espressione usata evocasse il metodo mafioso anche se l'autore non fosse appartenente alla "cosa nostra". Complessivamente la sentenza di merito è stata confermata nei suoi punti essenziali e i rilievi di cassazione non hanno trovato fondamento.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. comma 6

    stante la formulazione dell'art. 416bis cod. pen., è necessario ... che il prezzo, il prodotto o il profitto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare, anche parzialmente, le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo, necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato

    Per l'applicazione dell'aggravante occorre indicazione concreta di fatti ed episodi che dimostrino il reinvestimento dei proventi illeciti in iniziative economiche: la diffusività delle estorsioni o una "cassa comune" non sono di per sé sufficienti

  • art. 7 D.L. 152/1991

    L'aggravante per l'uso del "metodo mafioso" si configura anche quando l'autore del reato è estraneo ad associazioni mafiose, se la condotta o le espressioni evocano la forza intimidatrice tipica delle cosche e sono idonee a indurre la vittima alla sottomissione

  • art. 603 cod. proc. pen. comma 3

    Quando l'appello del PM riforma una sentenza assolutoria basata su dichiarazioni ritenute decisive, la corte d'appello è tenuta a rinnovare l'istruttoria (esame dei dichiaranti); la mancata rinnovazione è censurabile se la decisione mostra vuoti o contraddizioni decisivi

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. d)

    Il vizio per mancata acquisizione o valutazione di una prova sopravvenuta può essere sindacato in cassazione solo se la motivazione impugnata presenta lacune, illogicità o contraddizioni su punti decisivi

  • art. 597 cod. proc. pen. comma 3

    Limita le possibilità del giudice di rinvio nella riformulazione della pena; la rideterminazione deve rispettare il divieto di peggioramento ingiustificato rispetto a quanto già irrevocabile, e va motivata rispetto alle componenti del calcolo

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Le parti devono eccepire immediatamente eventuali nullità o vizi relativi a decisioni processuali (es. revoca di ammissione prova); la mancata eccezione comporta, di regola, sanatoria

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Regole sull'acquisizione di copie di verbalizzazioni/atti; il PG poteva chiedere l'acquisizione di verbali ma non lo ha fatto tempestivamente

Massime di principio

  • L'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis richiede elementi concreti che attestino il fine di reinvestimento dei proventi illeciti in iniziative economiche: circostanze generiche di diffusione estorsiva e la nozione di "cassa comune" non bastano.
  • L'aggravante per "metodo mafioso" (art. 7 D.L. 152/1991) è applicabile anche quando l'autore non è membro della mafia, se la condotta o le parole evocano la forza intimidatrice tipica di tali organizzazioni e risultano idonee a intimidire la vittima.
  • Se l'appello del PM conduce a riformare un'assoluzione fondata su dichiarazioni di terzi, la Corte d'appello deve, in mancanza di ragioni che lo impediscano, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria (esame dei dichiaranti); altrimenti la decisione è esposta a censura per insufficiente rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive.
  • La mancata impugnazione immediata in udienza di una decisione di revoca o di chiusura dell'istruttoria comporta, di regola, la sanatoria dei relativi vizi (art. 182 c.p.p.). Il rimedio in cassazione è precluso se la parte non ha dedotto tempestivamente la nullità.
  • In sede di rinvio per annullamento parziale, il giudice che ridetermina la pena deve esplicitare come ha ricalcolato le singole componenti e non deve applicare una "reformatio in pejus" ingiustificata rispetto a quanto già irrevocabile; tuttavia la semplice modifica conseguente all'esclusione di un'aggravante può legittimamente produrre una riduzione della misura.
  • In giudizio abbreviato d'appello la possibilità di integrazione probatoria officiosa è più limitata e il mancato esercizio dei poteri officiosi non integra automaticamente vizio impugnabile in cassazione, salvo che dalla motivazione emergano lacune decisive.

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