Sentenza del 09/11/2015 n. 22805 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto non provata o inesistente la notificazione di alcune cartelle esattoriali, dichiarato prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica 1999-2000 e ritenuto non perfezionata una notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. I tre motivi denunciavano formalmente vizi di motivazione, ma sostanzialmente contestavano l'interpretazione e l'applicazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, in particolare l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 140 c.p.c., nonché la valutazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo e il terzo, pur formulati come vizi motivazionali, riguardavano in realtà presunte violazioni di legge e avrebbero dovuto essere dedotti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il secondo era inammissibile perché chiedeva soltanto un'integrazione della motivazione su aspetti non necessari, mentre l'accertamento dell'intervenuta prescrizione era sufficiente a sostenere la decisione. Il ricorso di Equitalia è stato quindi rigettato. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, vista la mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare, nella sostanza, l'errata interpretazione o applicazione di una norma di diritto. In tal caso il motivo deve essere formulato come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale corretta per denunciare l'erronea interpretazione o applicazione delle norme sulla notificazione delle cartelle esattoriali.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La sua corretta applicazione deve essere specificamente contestata come violazione di legge quando si discute della validità della notificazione e del soggetto incaricato della spedizione.
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o assenza del destinatario. Il perfezionamento della notificazione richiede il compimento degli adempimenti previsti dalla norma; la loro omissione o incompletezza può impedire il perfezionamento della notifica.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
È richiamato, secondo la prospettazione del concessionario, per le notificazioni a soggetti irreperibili nell'ambito della riscossione tributaria. La Corte non ha esaminato nel merito tale interpretazione, poiché il relativo motivo era stato formulato con un vizio di motivazione anziché come violazione di legge.
Massime di principio
- Quando una parte sostiene che il giudice abbia applicato male una norma, il motivo di ricorso deve essere qualificato come violazione di legge e non come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
- Non è sufficiente chiedere alla Corte di cassazione di aggiungere argomentazioni alla sentenza: la censura è ammissibile solo se la motivazione è realmente mancante o presenta un vizio decisivo, non quando si tratta di un'integrazione non necessaria.
- L'accertamento della prescrizione costituisce una ragione autonoma e sufficiente per respingere la pretesa tributaria; eventuali ulteriori questioni sulla responsabilità o sulla tempestività dell'attività del concessionario possono diventare irrilevanti.
- Per le notifiche delle cartelle esattoriali è essenziale distinguere tra irreperibilità temporanea e irreperibilità assoluta, individuando la procedura applicabile e verificando il completamento di tutti gli adempimenti richiesti.
- La validità della notificazione può dipendere anche dal soggetto incaricato di spedire la raccomandata e dalla funzione svolta da tale soggetto; la relativa contestazione deve essere articolata indicando precisamente la norma violata.
- In sede di legittimità la Corte non rivaluta liberamente i fatti e le prove: una contestazione sulla ricostruzione giuridica deve essere formulata secondo il corretto vizio processuale o sostanziale.
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