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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 384 - Comm. Trib. Prov. Lecco

ACCERTAMENTO - AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Contraddittorio necessario - Principio fondamentale del diritto comunitario - Giurisprudenza - Mancata comunicazione preventiva - Illegittimità atto impositivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto: l’avviso di rettifica e liquidazione è stato ritenuto illegittimo e nullo per la mancata comunicazione preventiva al contribuente. Il contraddittorio preventivo è stato considerato necessario per consentire una difesa effettiva, secondo i principi elaborati dalla Corte di cassazione e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione perché non era stato preventivamente informato dell’avvio del procedimento né dell’esito delle indagini svolte nei suoi confronti. Tale omissione gli aveva impedito di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e di presentare osservazioni e difese prima dell’adozione dell’atto impositivo, in violazione del principio del contraddittorio.

Norme richiamate

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 19667/2014 e n. 19668/2014

    Le sentenze riconoscono rilievo al contraddittorio endoprocedimentale e alla necessità, nei casi pertinenti, di consentire al contribuente di conoscere preventivamente gli elementi dell’accertamento e di formulare osservazioni prima dell’adozione dell’atto impositivo.

  • Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13

    Il diritto di essere ascoltati e il principio del contraddittorio rientrano tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione europea; il destinatario di un provvedimento lesivo deve poter esprimere utilmente il proprio punto di vista prima della sua adozione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione intende adottare un atto impositivo sulla base di indagini o verifiche, occorre valutare se la legge o i principi applicabili impongano una preventiva comunicazione al contribuente.
  • La comunicazione preventiva deve consentire una partecipazione effettiva: il contribuente deve conoscere gli elementi essenziali della contestazione e disporre di un termine ragionevole per presentare osservazioni.
  • L’omessa instaurazione del contraddittorio può comportare l’illegittimità o la nullità dell’atto, soprattutto quando il contribuente dimostri che avrebbe potuto fornire elementi utili a incidere sul contenuto della decisione.
  • Il principio non implica necessariamente l’annullamento automatico di ogni atto emesso senza contraddittorio: occorre verificare la disciplina applicabile, la natura dell’accertamento, eventuali eccezioni e l’effettiva lesione del diritto di difesa.
  • In una situazione analoga è opportuno contestare tempestivamente l’atto, evidenziando l’assenza della comunicazione preventiva, la mancata possibilità di presentare osservazioni e il pregiudizio concreto subito.

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