Sentenza del 09/11/2015 n. 384 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Contraddittorio necessario - Principio fondamentale del diritto comunitario - Giurisprudenza - Mancata comunicazione preventiva - Illegittimità atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto: l’avviso di rettifica e liquidazione è stato ritenuto illegittimo e nullo per la mancata comunicazione preventiva al contribuente. Il contraddittorio preventivo è stato considerato necessario per consentire una difesa effettiva, secondo i principi elaborati dalla Corte di cassazione e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione perché non era stato preventivamente informato dell’avvio del procedimento né dell’esito delle indagini svolte nei suoi confronti. Tale omissione gli aveva impedito di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e di presentare osservazioni e difese prima dell’adozione dell’atto impositivo, in violazione del principio del contraddittorio.
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 19667/2014 e n. 19668/2014
Le sentenze riconoscono rilievo al contraddittorio endoprocedimentale e alla necessità, nei casi pertinenti, di consentire al contribuente di conoscere preventivamente gli elementi dell’accertamento e di formulare osservazioni prima dell’adozione dell’atto impositivo.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13
Il diritto di essere ascoltati e il principio del contraddittorio rientrano tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione europea; il destinatario di un provvedimento lesivo deve poter esprimere utilmente il proprio punto di vista prima della sua adozione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione intende adottare un atto impositivo sulla base di indagini o verifiche, occorre valutare se la legge o i principi applicabili impongano una preventiva comunicazione al contribuente.
- La comunicazione preventiva deve consentire una partecipazione effettiva: il contribuente deve conoscere gli elementi essenziali della contestazione e disporre di un termine ragionevole per presentare osservazioni.
- L’omessa instaurazione del contraddittorio può comportare l’illegittimità o la nullità dell’atto, soprattutto quando il contribuente dimostri che avrebbe potuto fornire elementi utili a incidere sul contenuto della decisione.
- Il principio non implica necessariamente l’annullamento automatico di ogni atto emesso senza contraddittorio: occorre verificare la disciplina applicabile, la natura dell’accertamento, eventuali eccezioni e l’effettiva lesione del diritto di difesa.
- In una situazione analoga è opportuno contestare tempestivamente l’atto, evidenziando l’assenza della comunicazione preventiva, la mancata possibilità di presentare osservazioni e il pregiudizio concreto subito.
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