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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 240 - Comm. Trib. Prov. Piacenza

Finanziamento non operoso a Società controllata estera - Non applicabile il principio del valore normale dei beni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la concessione, da parte della società controllante italiana, di finanziamenti infragruppo non onerosi a società controllate estere, con obbligo di restituzione del capitale ma senza corresponsione di interessi. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che, ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR, l’operazione dovesse essere valorizzata secondo il principio del valore normale, imputando alla controllante interessi figurativi o comunque un componente reddituale corrispondente a condizioni di mercato. La ricorrente contestava tale impostazione, sostenendo che il mutuo gratuito è negozio lecito e che la disciplina del transfer pricing non può creare componenti reddituali inesistenti quando dall’operazione non derivi alcun corrispettivo.

La decisione

La tesi della ricorrente è stata accolta. È stato ritenuto che il finanziamento infragruppo gratuito non sia soggetto, in assenza di interessi pattuiti, alla determinazione secondo il valore normale prevista dall’art. 110, comma 7, TUIR. L’applicazione della disciplina richiede infatti che dall’operazione derivino componenti reddituali, positivi o negativi, e che il ricorso al valore normale comporti un aumento del reddito imponibile. Tali condizioni non ricorrono nel mutuo gratuito, poiché la corresponsione di interessi è estranea allo schema negoziale e manca quindi un elemento economico da comparare con un valore normale. L’operazione non può pertanto essere riqualificata fiscalmente mediante l’imputazione automatica di interessi figurativi.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, TUIR

    A prescindere dal corrispettivo convenuto dalle parti ovvero nel caso in cui detto corrispettivo non sia stato dalle parti predeterminato nel quantum, il bene o servizio deve essere valutato secondo il criterio del valore normale stabilito dall’art. 9, comma 3, TUIR.

    La norma sul transfer pricing non opera automaticamente per ogni operazione infragruppo. Occorre che l’operazione produca componenti reddituali e che l’applicazione del valore normale determini un incremento del reddito imponibile. Nel mutuo gratuito, in assenza di interessi o di altra prestazione reddituale, tali presupposti non risultano integrati.

  • Art. 9, comma 3, TUIR

    Il valore normale costituisce il criterio di riferimento per valutare beni e servizi in presenza dei presupposti dell’art. 110, comma 7, TUIR. Non può però essere utilizzato per creare artificialmente un corrispettivo, come interessi figurativi, quando il contratto prevede legittimamente la gratuità.

  • Disciplina civilistica del mutuo a titolo gratuito

    Obbligo della mutuataria di restituzione del tantundem

    Il finanziamento senza interessi è riconducibile al mutuo gratuito: la validità del contratto non è esclusa dalla gratuità e l’obbligazione principale della mutuataria consiste nella restituzione del capitale ricevuto.

Massime di principio

  • Un finanziamento infragruppo transfrontaliero senza interessi può essere fiscalmente riconosciuto come mutuo gratuito, purché la gratuità sia effettiva, documentata e coerente con il contratto e con i comportamenti delle parti.
  • La disciplina del transfer pricing non consente, da sola, di imputare interessi figurativi se l’operazione non genera componenti reddituali e il criterio del valore normale non produce un aumento del reddito imponibile.
  • La mera appartenenza delle società al medesimo gruppo, anche se operanti in Stati diversi, non rende automaticamente oneroso un finanziamento né impone necessariamente l’applicazione di un tasso di mercato.
  • È importante distinguere tra operazioni che hanno per oggetto un bene o servizio remunerato e un mutuo gratuito, nel quale gli interessi non costituiscono una prestazione dovuta né un elemento necessario del contratto.
  • La gratuità deve essere valutata concretamente: clausole contrattuali, contabilizzazione, flussi finanziari, durata, obblighi di restituzione e finalità dell’operazione devono essere coerenti e adeguatamente provati.

Testo integrale

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