Sentenza del 09/11/2015 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Lecco
REGISTRO - Trasferimento residenza - Causa di forza maggiore - Evento non prevedibile - Immobile occupato - Necessità di effettuare lavori - Assenza di colpa - Decadenza agevolazioni - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente non aveva trasferito la residenza nell'immobile entro il termine ordinario di 18 mesi, a causa dell'occupazione dell'immobile pignorato e della necessità di eseguire rilevanti lavori per renderlo abitabile. La questione riguardava se tali circostanze integrassero una causa di forza maggiore, ossia un evento imprevedibile, sopravvenuto e non imputabile al contribuente, idoneo a impedire la decadenza.
La decisione
Il Collegio ha escluso la decadenza dalle agevolazioni prima casa. Sebbene l'occupazione dell'immobile e la necessità dei lavori fossero note al momento dell'acquisto, non era prevedibile che l'acquirente avrebbe ottenuto la disponibilità dell'immobile soltanto dopo oltre dodici mesi, rimanendo così meno di sei mesi per eseguire i lavori. Il ritardo non era imputabile al contribuente né ragionevolmente prevedibile. La residenza è stata trasferita entro 18 mesi dall'effettiva disponibilità dell'immobile, circostanza ritenuta compatibile con la forza maggiore.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali "prima casa" e obbligo di trasferimento della residenza entro 18 mesi
Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi comporta normalmente la decadenza dai benefici, salvo che il contribuente dimostri l'esistenza di una causa di forza maggiore.
Principio di forza maggiore in materia di agevolazioni prima casa
evento non prevedibile che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto
La forza maggiore richiede un evento imprevedibile, sopravvenuto e non imputabile, che renda concretamente impossibile rispettare il termine. La valutazione deve considerare le circostanze effettive e la prevedibilità del ritardo al momento dell'acquisto.
Cassazione, sentenza n. 13177/2014
La pronuncia è richiamata come precedente conforme sul requisito della forza maggiore quale causa idonea a escludere la decadenza dalle agevolazioni prima casa.
Massime di principio
- Il termine di 18 mesi per trasferire la residenza è normalmente vincolante, ma la decadenza può essere esclusa quando il mancato rispetto dipende da un evento imprevedibile, sopravvenuto e non imputabile al contribuente.
- La semplice presenza di lavori da eseguire o di un immobile occupato non costituisce automaticamente forza maggiore: occorre dimostrare che la durata e gli effetti dell'impedimento non fossero ragionevolmente prevedibili al momento dell'acquisto.
- Anche una circostanza conosciuta in astratto può integrare forza maggiore se, nelle sue concrete conseguenze, determina un ritardo eccezionale e imprevedibile nella disponibilità dell'immobile.
- È rilevante il comportamento diligente del contribuente: il trasferimento della residenza deve essere effettuato tempestivamente non appena l'immobile diventa concretamente disponibile e abitabile.
- Per sostenere la causa di forza maggiore è opportuno documentare l'occupazione dell'immobile, i tempi effettivi di rilascio, i lavori necessari, la loro durata e l'assenza di colpa o inerzia del contribuente.
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