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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. Lecco

RIMBORSO - Termine di 48 mesi - Decorso termine per dichisrazione integrativa - Preclusione istanza di rimborso - Non sussiste - Legittimità diniego - Non sussiste - Principio di non contestazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego di rimborso fondato sul decorso del termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 per presentare una dichiarazione integrativa a favore. Sosteneva che tale termine non precludesse la possibilità di chiedere il rimborso dei versamenti diretti entro il diverso termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973. Inoltre, in applicazione del principio di non contestazione, dovevano considerarsi provate le spese non dedotte e l'importo dell'imposta riliquidata, poiché non contestati dall'Amministrazione.

La decisione

La sentenza ha escluso che il decorso del termine per la dichiarazione integrativa determinasse automaticamente la preclusione dell'istanza di rimborso. La richiesta poteva essere presentata entro 48 mesi ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, anche quando non fosse più utilizzabile la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998. È stato inoltre applicato il principio di non contestazione alle spese non dedotte e all'importo dell'imposta riliquidata. Ne consegue l'illegittimità del diniego dell'Agenzia delle Entrate e il riconoscimento della posizione del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. 602/1973

    La possibilità di ottenere il rimborso dei versamenti diretti è disciplinata dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 che consente di presentare istanza nel termine di decadenza di 48 mesi

    La norma prevede un autonomo termine decadenziale di 48 mesi per chiedere il rimborso dei versamenti diretti. Tale termine non è sostituito né reso inutilizzabile dal decorso del termine previsto per la dichiarazione integrativa.

  • Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998

    termine previsto dall'art. 2, comma 8bis, d.P.R. 322/1998 concernente la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo

    Il termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore opera sul piano dichiarativo, ma il suo decorso non preclude necessariamente una successiva istanza di rimborso presentata entro il termine autonomo previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973.

  • Principio di non contestazione

    Il principio di non contestazione impone di considerare provate sia le spese non dedotte che l'importo dell'imposta riliquidata dal contribuente.

    I fatti e gli importi specificamente allegati da una parte e non contestati tempestivamente dalla controparte possono essere considerati provati, nei limiti in cui siano rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Il termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore e il termine per chiedere il rimborso di versamenti diretti sono distinti e autonomi: la scadenza del primo non comporta automaticamente la perdita del diritto di utilizzare il secondo.
  • Quando non è più possibile correggere la dichiarazione mediante integrativa, il contribuente può valutare la presentazione di un'istanza di rimborso, purché siano rispettati i presupposti sostanziali e il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973.
  • L'istanza di rimborso deve documentare in modo puntuale le spese, le deduzioni non utilizzate, i versamenti effettuati e la riliquidazione dell'imposta.
  • I fatti e gli importi non contestati dall'Amministrazione possono essere considerati provati in applicazione del principio di non contestazione; tuttavia, è prudente produrre comunque la relativa documentazione.
  • Il diniego dell'Amministrazione non è legittimo se si fonda esclusivamente sul decorso del termine per la dichiarazione integrativa, senza esaminare l'autonoma tempestività e fondatezza dell'istanza di rimborso.

Testo integrale

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