Sentenza del 09/11/2015 n. 379 - Comm. Trib. Prov. Lecco
PROCESSO TRIBUTARIO - MEDIAZIONE - Istanza di mediazione - Motivi diversi dal ricorso - Inammissibilità ricorso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi e la causa petendi dedotti in giudizio erano diversi da quelli indicati nell’istanza di mediazione. La mancata indicazione, nell’istanza, della Commissione tributaria adita non è stata invece ritenuta causa di inammissibilità, poiché il richiamo all’art. 18 del d.lgs. 546/1992 riguarda il procedimento e non impone tale specificazione quale requisito sostanziale dell’istanza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la pretesa tributaria relativa all’indennità di mobilità. Nell’istanza di mediazione aveva sostenuto di non aver percepito alcun importo a tale titolo; nel successivo ricorso ha invece affermato di aver percepito l’indennità, sostenendo però che dovesse essere assoggettata a tassazione separata. Il ricorso introduceva quindi una causa petendi diversa rispetto a quella prospettata nell’istanza di mediazione.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’istanza di reclamo/mediazione deve anticipare le contestazioni che il contribuente intende sottoporre al giudice. Non è ammissibile introdurre nel ricorso una causa petendi o motivi sostanzialmente diversi da quelli esposti nella fase di mediazione.
Art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il richiamo a tale disposizione nell’istanza di mediazione rileva ai fini del procedimento e non comporta, secondo la decisione, l’obbligo di indicare già nell’istanza la Commissione tributaria adita, né la sua omissione determina di per sé l’inammissibilità.
Massime di principio
- L’istanza di mediazione deve contenere in modo completo e coerente i fatti, le contestazioni e la causa petendi che si intendono poi far valere in giudizio.
- Non è normalmente possibile modificare radicalmente la tesi difensiva nel ricorso: negare l’esistenza del reddito in mediazione e contestarne invece la tassazione nel ricorso costituisce una domanda o motivazione nuova e può determinare l’inammissibilità.
- Eventuali argomentazioni integrative sono ammissibili solo se sviluppano la medesima contestazione già proposta, senza introdurre un fatto costitutivo o una ragione giuridica sostanzialmente diversa.
- Gli elementi formali dell’istanza vanno distinti da quelli sostanziali: l’omessa indicazione della Commissione tributaria non è necessariamente decisiva, mentre la divergenza tra i motivi dell’istanza e quelli del ricorso può precludere l’esame della causa.
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