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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09052/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado che aveva rideterminato la pena e confermato condanne: Macrillò contestava la valutazione delle intercettazioni e della prova, il mancato riconoscimento della causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la dosimetria della pena (art. 133 c.p.); Pedullà impugnava la valutazione probatoria e la qualificazione dei fatti come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), censurava specifici capi di imputazione relativi a cessioni di stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/1990), chiedeva il riconoscimento della lieve entità per alcune cessioni, nonché il riconoscimento delle attenuanti generiche e il contenimento della pena nel minimo edittale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di Macrillò inammissibile e ha rigettato come infondito il ricorso di Pedullà. In particolare, la Corte ha: (i) richiamato limiti di ammissibilità in Cassazione rispetto alle doglianze che impugnano la valutazione della prova (divieto di aggirare art. 606 c.p.p. con art. 192 c.p.p.), dichiarando inammissibili le censure generiche sulla valutazione probatoria; (ii) confermato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per Macrillò e per le censure tardive o non dedotte in grado di appello di Pedullà; (iii) ritenuto legittimo il rigetto delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi rilevanti, secondo la giurisprudenza consolidata; (iv) ritenuto congrua la dosimetria della pena come esercizio discrezionale del giudice di merito, non affetta da arbitrio. Quanto alla qualificazione di Pedullà quale fornitore stabile nell'ambito dell'associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990), la Cassazione ha ritenuto provata la transizione dal mero rapporto fornitore-acquirente a un rapporto stabile e durevole idoneo ad integrare intraneità, alla luce di intercettazioni, spostamenti GPS, modalità di occultamento (vani segreti) e la continuità e rilevanza quantitativa delle forniture.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    La fattispecie di "lieve entità" prevista dal comma 5 va riconosciuta solo in caso di minima offensività desumibile dalla qualità e quantità della sostanza o dagli altri indicatori (mezzi, modalità, circostanze); se uno degli indici risulta assorbente negativamente, gli altri non sono rilevanti

  • art. 74 d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    Per configurare la partecipazione all'associazione occorre che il rapporto fornitore-sodalizio superi la soglia del mero rapporto sinallagmatico e dimostri continuità, stabilità e rilevanza economica, nonché coscienza e volontà di aderire al programma criminoso

  • art. 192 c.p.p.

    La censura relativa alla violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non è ammessa in Cassazione quando usata per aggirare i limiti di cui ad art. 606 c.p.p.; la Corte ricorda che non tutte le presunte violazioni delle regole probatorie sono deducibili per violazione di legge in cassazione

  • art. 606 c.p.p.

    Limita le deduzioni ammissibili in cassazione: in particolare la lett. e) impedisce di trasformare censure sulla motivazione dei fatti in violazioni di norme processuali; la Corte ha applicato tali limiti per dichiarare inammissibili motivi generici

  • art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)

    Le attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo e non sono un diritto automatico connesso all'assenza di precedenti; il giudice di merito può motivare il rigetto richiamando l'assenza di elementi positivi o la gravità della condotta

  • art. 133 c.p. (determinazione della pena)

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo l'arbitrarietà o la manifesta illogicità; una motivazione più dettagliata è richiesta se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nella quantificazione della pena per concorso di reati (cumulo) e utilizzato dalla Corte di merito nella dosimetria

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso aggirare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p. deducendo in modo generico la violazione delle regole di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; i motivi devono essere specifici e critici rispetto alla motivazione del giudice di merito
  • La causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede la valutazione complessiva e positiva degli indici previsti (qualità/quantità della sostanza o mezzi, modalità, circostanze); la presenza di indici contrari esclude la lieve entità anche se alcuni elementi sembrano favorevoli
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) sono necessari elementi positivi particolari; l'assenza di precedenti o la sola richiesta non bastano a imporsi come diritto alla diminuente
  • La quantificazione della pena è rimessa in ampia misura alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrio o grave illogicità motivazionale, e richiede motivazione più stringente solo se la pena è molto superiore all'unitaria edittale
  • Ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti occorre dimostrare la stabilità e la rilevanza del rapporto fornitore-sodalizio, non la mera occasionalità: elementi utili sono continuità delle forniture, modalità operative, partecipazione al programma criminoso e contributo rilevante all'attività dell'organizzazione
  • Motivi non dedotti nel grado di appello o presentati tardivamente possono essere dichiarati inammissibili in cassazione; in appello occorre un'esposizione chiara e coerente dei gravami che si intendono proporre

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