Cassazione Penale, Sentenza n. 24808/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per vizi di qualificazione giuridica e motivazione: sosteneva che il passaporto contraffatto dovesse essere inquadrato nell'art. 497-bis, comma 1, c.p. (possesso per uso personale di documento valido per l'espatrio) e non nel comma 2 (ipotesi più grave legata a fabbricazione/possesso fuori dall'uso personale o con concorso nella contraffazione); denunciava inoltre mancata prova della consumazione nel territorio italiano (giurisdizione), carenza di accertamenti sui documenti integrativi della patente ai sensi dell'art. 135, comma 1, d.lgs. 285/1992 e mancata valutazione del comportamento processuale ai fini delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto che, atteso che la contraffazione del passaporto era stata commessa all'estero e non risulta che sia stata resa perseguibile in Italia con la richiesta prevista dall'art. 10 c.p., la condotta di possesso per uso personale del passaporto contraffatto debba essere qualificata ai sensi dell'art. 497-bis, comma 1, c.p. (e non comma 2). Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al fatto relativo al passaporto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, assorbendo la doglianza sulle attenuanti generiche. Nel resto il ricorso è stato respinto: la qualificazione della falsificazione/uso della patente estera è stata confermata ai sensi dell'art. 489 c.p.
Norme richiamate
La Corte distingue i due commi: il comma 1 punisce il possesso di documento valido per l'espatrio falso finalizzato all'uso personale senza richiedere concorso nella falsificazione; il comma 2 punisce la fabbricazione/formazione o la detenzione fuori dall'uso personale (o con concorso nella contraffazione) con pena aumentata. Se la contraffazione è avvenuta all'estero e non è stata resa perseguibile in Italia (art.10 c.p.), il possesso per uso personale va qualificato secondo il comma 1, non secondo il comma 2.
Norma applicata alla patente estera falsa: il reato di uso del documento contraffatto comprende qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura apparente dello stesso.
art. 6, comma secondo, cod. pen.
"Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"
Principio di territorialità usato per valutare che l'uso in Italia di documento valido per l'espatrio contraffatto all'estero può integrare il reato punibile in Italia se l'evento (uso) si è verificato in territorio nazionale.
Previsione discrezionale richiesta dal Ministero della Giustizia per la perseguibilità in Italia della falsificazione commessa all'estero; la sua mancata richiesta impedisce di ritenere perseguibile in Italia la contraffazione straniera ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 497-bis.
art. 135, comma 1, d.lgs. 285/1992
Regola relativa ai documenti integrativi per la patente: la sentenza di merito doveva motivare gli accertamenti relativi a tali documenti; il ricorrente aveva fatto doglianza su carenza motivazionale su questo punto.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che prevedono i motivi di impugnazione relativi al vizio di motivazione e violazione di legge; il ricorso ha dedotto queste violazioni e la Corte di Cassazione le ha esaminate parzialmente fondate.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale su limiti di impugnazione: il motivo è stato enunciato nei limiti previsti da questa disposizione.
Massime di principio
- Quando un documento valido per l'espatrio (es. passaporto) contraffatto è stato fabbricato all'estero, il suo possesso e uso in Italia è in linea di principio punibile ai sensi dell'art. 497-bis; tuttavia la qualificazione al comma 2 (più grave) richiede che la contraffazione sia comunque effettivamente imputabile e perseguibile nei confronti del possessore (ad es. concorso nella falsificazione) e, se la falsificazione è avvenuta all'estero, occorre verificare la sussistenza della richiesta di perseguibilità ai sensi dell'art. 10 c.p.
- Non si può automaticamente elevare la fattispecie (comma 1 → comma 2) solo perché il documento contraffatto riporta la foto del detentore: tale circostanza è indizio di concorso ma non vale a superare l'ostacolo procedurale/di perseguibilità dovuto alla falsificazione estera senza richiesta art.10.
- Per documenti non validi per l'espatrio (es. patenti estere), il fatto tipico da valutare è l'uso del documento falso: l'art. 489 c.p. (uso di atto falso) è criterio ordinario di qualificazione quando l'elemento materiale e lo scopo sono coerenti con la natura del documento.
- In ipotesi di contrasti tra possesso, detenzione e fabbricazione di documenti falsi, occorre distinguere tra: (a) possesso per uso personale senza concorso nella falsificazione → art. 497-bis comma 1; (b) fabbricazione/fornitura/possesso fuori dall'uso personale o con concorso nella falsificazione → art. 497-bis comma 2 o altra norma rilevante, salvo verifiche sulla perseguibilità della condotta estera.
- Il principio di territorialità (art. 6 c.p.) permette di punire in Italia l'uso di documenti falsi avvenuto sul territorio nazionale anche se una parte dell'azione si è svolta all'estero, ma la qualificazione penale non può aggirare le condizioni di procedibilità previste per le condotte commesse all'estero.
- In sede di valutazione e motivazione delle sentenze, il giudice deve esplicitare gli accertamenti relativi ai documenti integrativi (es. art. 135 d.lgs. 285/1992) e valutare espressamente l'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al comportamento processuale.
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