Cassazione Civile, Ordinanza n. 22414/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Ufficio ha recuperato una somma a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica effettuati nel periodo 2008-2011, oltre interessi e indennità di mora. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente ritenendo, da un lato, che essa non fosse soggetto obbligato al pagamento perché consumatore finale non incluso nelle categorie passivamente tenute ratione temporis, e che la norma introdotta nel 2012 avesse natura innovativa; dall'altro, che la disciplina interna sull'addizionale fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE per difetto di finalità specifiche. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando la violazione della normativa interna e unionale, sostenendo che l'addizionale provinciale non costituisce un'imposta autonoma ma un aumento di aliquota dell'accisa, e che la disciplina non è incompatibile con il diritto UE; secondo, denunciando la violazione delle norme sul TUA e della disciplina attuativa, sostenendo che la società fosse già soggetto passivo al momento dell'immissione in consumo e che la norma del 2012 avesse valore meramente esplicativo, non innovativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui le addizionali provinciali sull'energia elettrica, avendo come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali e non una o più finalità specifiche ai sensi della direttiva 2008/118/CE, contrastano con il diritto unionale e devono essere disapplicate, con conseguente non debenza delle addizionali. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome, l'infondatezza della censura relativa alla seconda ratio ha determinato l'inammissibilità per difetto di interesse del secondo motivo, diretto contro la prima ratio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 551 del 1988 conv. in l. n. 20 del 1989
La disciplina interna sull'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE se risponde a mere esigenze di bilancio e non a finalità specifiche; va quindi disapplicata.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
Le imposte indirette ulteriori rispetto alle accise armonizzate sono ammissibili solo se perseguono una o più finalità specifiche; in difetto, ostacolano indebitamente gli scambi e la norma interna va disapplicata.
art. 53 del d.lgs. n. 504 del 1995
Nel periodo considerato il soggetto contribuente non rientrava tra i soggetti obbligati; la successiva introduzione della lett. c-bis è considerata innovativa dalla CTR, ma la Cassazione non decide sul punto per difetto di interesse.
art. 3, comma 13, lett. a), d.l. n. 16 del 2012
La questione della natura innovativa o interpretativa della disposizione è stata prospettata come motivo di ricorso, ma il relativo esame è rimasto assorbito/inammissibile per difetto di interesse.
artt. 2, 34, 45 e 65 All. 1 al DM 19.12.2003
Richiamati a sostegno della tesi secondo cui la società sarebbe stata soggetto passivo già al momento dell'immissione in consumo e dell'acquisto dell'energia sul mercato elettrico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In materia di accise sull'energia elettrica, le addizionali provinciali devono perseguire una o più finalità specifiche ai sensi della direttiva 2008/118/CE; se hanno la sola funzione di reperimento di risorse per il bilancio degli enti locali, la disciplina interna va disapplicata per contrasto con il diritto unionale.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'infondatezza del motivo diretto contro una delle rationes comporta l'inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure rivolte alle altre rationes, poiché l'accoglimento di tali censure non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza.
- La qualificazione di una disposizione successiva come innovativa o interpretativa può restare priva di rilievo decisivo se la decisione impugnata è comunque sorretta da un'autonoma ratio fondata sul contrasto della disciplina interna con il diritto dell'Unione.
- La soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato non comporta automaticamente l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 quando opera il regime della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22400/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →