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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22396/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falsa attestazione finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La difesa ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 43 c.p., dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 5, commi 2 e 4, d.lgs. 173/2024, sostenendo in sostanza che l'errore sulla nozione di reddito rilevante avrebbe escluso il dolo; 2) vizio di motivazione per omessa valutazione degli atti del procedimento; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 20-bis c.p., lamentando il diniego della sostituzione della pena detentiva. Il ricorso insisteva inoltre sulla memoria depositata, ma la Corte ha ritenuto che le censure fossero in fatto e reiterative di doglianze già disattese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e giuridicamente corretta: la Corte d'appello aveva accertato che nella dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'imputato aveva indicato, per il 2020, un reddito familiare di euro 9.800,00 a fronte di redditi effettivamente percepiti pari a euro 15.097,68, quindi superiori alla soglia di legge. È stata inoltre esclusa la fondatezza delle censure sul profilo soggettivo, richiamando il principio secondo cui l'errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude il dolo del reato ex art. 95 d.P.R. 115/2002, e la doglianza sulla sostituzione della pena è stata ritenuta infondata perché il diniego era stato motivato con riferimento alla negativa personalità dell'imputato e ai precedenti penali. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Integra il reato di falso in dichiarazione finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'accertata indicazione di un reddito non veritiero rispetto a quello reale fonda la responsabilità penale.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    È la norma richiamata dalla fattispecie incriminatrice e definisce i presupposti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'errore sulla sua portata non esclude di per sé il dolo.

  • art. 47 c.p.

    Invocato dalla difesa in relazione all'errore; la Corte esclude che l'errore prospettato sia idoneo a escludere l'elemento soggettivo nei termini dedotti.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'assenza di dolo; la Corte afferma invece che il dolo può assumere anche la forma eventuale.

  • art. 20-bis c.p.

    La Corte ritiene legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva sulla base della valutazione prognostica negativa e dei precedenti penali.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato come criterio per valutare la meritevolezza del beneficio sostitutivo e la prognosi sulla futura commissione di reati.

  • art. 3 d.lgs. 173/2024

    Norma richiamata dalla difesa nel motivo di ricorso; dal testo non emerge un'applicazione autonoma della Corte, che si limita a considerare infondato il motivo.

Massime di principio

  • In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'indicazione di un reddito non corrispondente al vero nella dichiarazione sostitutiva integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 quando il dato falsamente attestato è decisivo ai fini dell'ammissione al beneficio.
  • L'errore del dichiarante sulla nozione di reddito rilevante non esclude automaticamente il dolo del reato, soprattutto quando la norma incriminatrice richiama espressamente la disciplina extra-penale che definisce il requisito economico.
  • Il dolo del reato può essere integrato anche nella forma eventuale; per trasformare l'errore in colpa occorrono elementi concreti di comprovata leggerezza o disattenzione nella compilazione della dichiarazione.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni di fatto già valutate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La sostituzione della pena detentiva può essere legittimamente negata quando il giudice ravvisi, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e dei precedenti penali, una prognosi sfavorevole sulla meritevolezza del beneficio e una spiccata propensione a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiDolo eventualeNullità processuale

Testo integrale

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