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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19115/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino (29/9/2022) lamentando vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.). Sostiene che i giudici di merito hanno, in modo inconciliabile, unificato le condotte contestate (furto e resistenza) ritenendole un unico reato di rapina impropria, oppure applicato l'istituto della continuazione: operazioni tra loro incompatibili. Chiede quindi la cassazione per vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come rapina impropria da parte della Corte d'appello, applicando il consolidato orientamento secondo cui la violenza o la minaccia rilevante per la rapina impropria può verificarsi anche in luogo o nei confronti di persona diversa rispetto all'evento di sottrazione, purché non si interrompa l'unitarietà dell'azione diretta a garantirsi l'impunità. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha precisato che la Corte d'appello ha confermato il medesimo quantum di pena (otto mesi) determinato dal primo giudice (già comprensivo di un aumento che il primo giudice aveva calcolato per la continuazione), ma non ha applicato la continuazione a fini di aggravamento: la riformulazione della qualificazione non ha costituito una reformatio in peius perché non ha comportato un aumento della pena a carico dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))

    Norme procedurali che regolano i motivi di ricorso per cassazione; il vizio invocato (vizio di motivazione) è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte, che quindi ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 628 c.p. (rapina)

    La Corte d'appello ha ricondotto i fatti alla rapina impropria: ai fini di tale fattispecie la violenza o la minaccia può intervenire anche in momento o luogo diverso rispetto alla sottrazione, purché esista un'unitarietà dell'azione finalizzata a garantire l'impunità o impedire la restituzione della cosa.

  • art. 624 c.p. (furto)

    La contestazione originaria includeva il furto; la Corte d'appello ha però ritenuto che i fatti andassero riqualificati come rapina impropria, ricostruendo l'unitarietà della condotta complessiva.

  • art. 625 n.2 c.p. (furto aggravato)

    Elemento della contestazione iniziale poi ritenuto assorbito dalla più grave qualificazione di rapina impropria.

  • art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)

    La condotta di violenza verso i Carabinieri, inizialmente qualificata come resistenza, è stata ricondotta dalla Corte d'appello nella dinamica della rapina impropria, proliferando l'interpretazione secondo cui la violenza successiva alla sottrazione rientrava nell'unico disegno criminoso.

  • art. 81, comma 2, c.p. (continuazione)

    La Corte ha richiamato l'incompatibilità tra l'istituto della continuazione e la fattispecie unitaria della rapina impropria: non è possibile applicare la continuazione per operare un aumento della pena quando i fatti costituiscono un unico reato. Inoltre ha ricordato che l'aggravamento della qualificazione giuridica da parte dell'appello è ammissibile se non comporta un aumento della pena, per evitare la reformatio in peius.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 conv. L. 176/2020 (modificato dall'art.16 D.L. 228/2021 conv. L. 15/2022)

    Norma procedurale richiamata per il fatto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disciplina emergenziale/semplificata; riguarda modalità processuali e non la sostanza del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • La rapina impropria può essere configurata anche quando la violenza o la minaccia si realizza in un momento o luogo diversi dalla sottrazione, purché vi sia un'unità di azione diretta a garantire l'impunità o impedire la restituzione della cosa sottratta.
  • La Corte d'appello può modificare la qualificazione giuridica dei fatti rispetto al primo grado anche se l'impugnazione è proposta solo dall'imputato, a condizione che l'operazione non comporti un aggravamento della pena (evitando la reformatio in peius).
  • L'istituto della continuazione non è compatibile con una fattispecie che, in realtà, costituisce un unico reato unitario (ontologica incompatibilità tra continuazione e reato unitario).
  • Se la nuova qualificazione giuridica attribuita in appello non aumenta la pena inflitta in primo grado, la modifica è ammissibile anche quando solo l'imputato ha impugnato.
  • In sede di cassazione il vizio di motivazione è sindacabile, ma il ricorso può essere dichiarato inammissibile se il motivo è manifestamente infondato e la giurisprudenza di legittimità conferma l'orientamento applicato in merito alla qualificazione dei fatti.
  • Quando si valutano ricorsi similari, è utile verificare: (a) se le condotte contestate sono effettivamente distinte o fanno parte di un unico disegno criminoso; (b) se la violenza è funzionale alla sottrazione o alla conservazione del profitto del reato; (c) se l'eventuale modifica in peius inciderebbe sul quantum della pena (cosa che impedirebbe la riforma se l'impugnazione è del solo imputato).

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