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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28723/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

Una proprietaria di fondo ha chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici su una stradina che attraversava i fondi dei convenuti, deducendo l'uso ultraventennale del passaggio da parte sua e dei propri danti causa; ha inoltre chiesto la cessazione delle turbative, la rimozione di una stanga posta dai convenuti e il risarcimento del danno. I convenuti hanno sostenuto che il transito era originariamente avvenuto su altra via, che la strada in contestazione era stata realizzata in seguito a convenzione di lottizzazione e che il passaggio era stato tollerato fino alla realizzazione di altra strada di accesso. In primo e secondo grado è stata accertata l'usucapione della servitù e la conseguente illegittimità dell'ostacolo posto al transito. In cassazione i proprietari dei fondi serventi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1031 e 1158 c.c. per assenza di animus possidendi, sostenendo che la convenzione di lottizzazione avrebbe attribuito solo un diritto personale di godimento e che il transito era mera tolleranza; 2) omesso esame del fatto decisivo consistente nel mancato pagamento delle spese di manutenzione della stradina; 3) violazione dell'art. 1158 c.c. e omesso esame del fatto decisivo relativo alla continuità del possesso ventennale, anche in relazione alla decisione del giudice amministrativo che aveva escluso l'efficacia del piano di lottizzazione; 4) violazione dell'art. 1067 c.c. e omesso esame del mutamento del fondo dominante da agricolo a residenziale, che secondo i ricorrenti avrebbe aggravato indebitamente la servitù o comunque mostrato l'estinzione di un eventuale passaggio agricolo; 5) violazione degli artt. 614-bis c.p.c. e 1027 c.c. per l'illegittimità della stanga, che i ricorrenti ritenevano legittima perché diretta a impedire il transito di soggetti privi di diritto di passo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la valutazione della Corte d'appello secondo cui la convenzione di lottizzazione, con la formula che prevedeva la costituzione della servitù di passo e ripasso, costituiva un elemento idoneo a dimostrare che il transito non era mero atto di tolleranza ma esercizio di un diritto reale, quindi utile a fondare l'animus possidendi ai fini dell'usucapione. Ha inoltre ritenuto corretta la declaratoria di irrilevanza della decisione del giudice amministrativo, poiché la servitù era stata accertata per usucapione e non derivava dal titolo convenzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il fatto storico era stato in realtà esaminato dal giudice di merito, sicché la censura riguardava solo la valutazione del fatto. Il quarto motivo è stato respinto perché il mutamento di destinazione del fondo dominante era già stato considerato e perché il divieto di aggravamento della servitù presuppone una servitù già costituita, mentre qui la servitù è stata accertata proprio per usucapione. Il quinto motivo è stato respinto perché, una volta accertata la servitù, la stanga costituisce un ostacolo illegittimo al suo esercizio. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1031 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1158 c.c. per contestare la possibilità di usucapire la servitù; la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'animus possidendi.

  • art. 1158 c.c.

    usucapione della servitù mediante possesso continuato per venti anni; la Corte ha confermato che il possesso utile era stato accertato in fatto dai giudici di merito.

  • art. 1067 c.c.

    il divieto di aggravare la servitù presuppone l'esistenza di una servitù già costituita; non è invocabile per negare l'usucapione della servitù stessa.

  • art. 1027 c.c.

    richiamato per sostenere la nozione di servitù; la Corte ha ritenuto illegittimo l'ostacolo materiale al passaggio dopo l'accertamento della servitù.

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato nel motivo contro la stanga; la Corte ha confermato la tutela coercitiva/ostativa conseguente all'accertamento della servitù.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    usato come parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibile una censura perché il fatto era stato comunque esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

    richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, l'animus possidendi può essere desunto anche da atti o clausole convenzionali che, pur non costituendo il titolo della servitù, esprimano l'idea dell'esercizio di un diritto reale e non una mera tolleranza.
  • In cassazione non è censurabile la valutazione di merito che, in modo plausibile e motivato, apprezzi una clausola o un comportamento come indice del possesso utile all'usucapione; il controllo di legittimità non può trasformarsi in riesame del fatto.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto storico risulta comunque considerato dalla sentenza impugnata e la censura mira solo a contestarne la valutazione probatoria.
  • Il divieto di aggravamento della servitù opera solo rispetto a una servitù già esistente; non può essere invocato per escludere l'usucapione della servitù o per affermare l'estinzione di un rapporto non ancora sorto in via giudiziale o convenzionale.
  • L'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio rende illegittimo qualsiasi ostacolo materiale al suo esercizio, come la posa di una stanga sul percorso servente.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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