Cassazione Civile, Ordinanza n. 33543/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia trae origine dall’iscrizione a ruolo, da parte della Prefettura competente, di un credito per sanzioni amministrative irrogate per emissione di assegni senza autorizzazione e/o provvista. La destinataria ha sostenuto di non avere mai ricevuto né l’ordinanza prefettizia sanzionatoria né la cartella di pagamento. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, ma in appello il Tribunale ha riformato la decisione e dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo perfezionata la notifica della cartella. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione di legge in tema di notificazioni, deducendo: a) che l’attestazione di impossibilità di consegna della raccomandata estera sarebbe stata apposta sulla busta e non sull’avviso di ricevimento, con conseguente inesistenza e/o nullità della notifica; b) che l’affissione dell’avviso all’albo comunale sarebbe intervenuta dopo oltre un anno dall’esito negativo del tentativo di notificazione all’estero, circostanza che renderebbe illegittimo il procedimento notificatorio. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso, mentre la Prefettura intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia della riscossione perché notificato oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 c.p.c., ma ha rigettato nel merito il ricorso principale. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valorizzato gli elementi documentali, accertando in fatto l’esito negativo del primo tentativo di notifica a mezzo raccomandata al recapito estero e la validità dell’attestazione dell’operatore postale anche se apposta sulla busta. Ha inoltre giudicato inammissibile la censura relativa al tempo trascorso prima dell’affissione all’albo comunale, perché non risultava specificamente indicato dove e quando la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito ed essa, comunque, richiedeva accertamenti di fatto non proponibili per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il controricorso notificato oltre il termine perentorio è stato dichiarato inammissibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene evocato come parametro della doglianza di violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
consente la notificazione mediante affissione dell’avviso del deposito nell’albo del comune dell’ultimo domicilio quando la notificazione all’estero abbia esito negativo
art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
viene richiamato per il tentativo di notificazione al recapito estero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
richiamato quale modulo notificatorio cui rinvia il sistema applicato per l’affissione dell’avviso di deposito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancata specificazione degli atti e delle fasi in cui la questione era stata prospettata comporta inammissibilità della censura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il rigetto dell’impugnazione comporta i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: quando il giudice di merito abbia accertato in fatto l’esito negativo della notificazione sulla base di documenti e con motivazione non apparente o illogica, la censura non può tradursi in una diversa lettura delle prove.
- In tema di notificazione al destinatario che abbia trasferito la residenza all’estero, il tentativo effettuato al recapito estero e l’eventuale successiva affissione dell’avviso secondo le forme previste dalla disciplina richiamata possono essere ritenuti validi se il giudice di merito accerta in fatto l’effettivo esito negativo della consegna e la regolarità del procedimento seguito.
- Le questioni che presuppongono accertamenti di fatto devono essere specificamente localizzate nel ricorso per cassazione, indicando atto, termini e fase processuale in cui sono state dedotte; in difetto, la censura è inammissibile.
- Una doglianza sulla nullità o inesistenza della notificazione non può essere proposta utilmente per la prima volta in sede di legittimità quando richieda verifiche fattuali non compiute nei gradi di merito.
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