Cassazione Civile, Ordinanza n. 01148/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi con cui il concessionario del servizio ICI contestava alla società cooperativa l’omesso versamento dell’imposta per gli anni 2008, 2009 e parte del 2010, assumendo che l’immobile di proprietà fosse stato classificato in categoria D/10 solo dal giugno 2010 e che quindi, per le annualità anteriori, non potesse godere dell’esenzione per ruralità. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del concessionario ritenendo che, per ottenere il beneficio anche retroattivo, fosse necessaria la specifica procedura prevista dalla normativa sopravvenuta, comprensiva di domanda/autocertificazione con attestazione del possesso continuativo dei requisiti di ruralità e della successiva annotazione catastale. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2-bis, D.L. 70/2011, dell’art. 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011, dell’art. 2, comma 5-ter, D.L. 102/2013 e delle disposizioni attuative del d.m. 26 luglio 2012. In sintesi, ha sostenuto che, avendo già ottenuto nel 2010 la variazione catastale in D/10, non doveva ripresentare domanda per il riconoscimento della ruralità; che le norme richiamate avrebbero riguardato solo le nuove domande e non gli immobili già accertati in D/10; e che l’interpretazione della CTR avrebbe erroneamente trasformato l’autocertificazione in un requisito autonomo, precludendo l’estensione retroattiva del beneficio al quinquennio precedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e, per una parte, anche inammissibile perché il motivo non si confrontava efficacemente con una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, cioè il fatto che la CTR aveva già escluso la necessità di ripresentare la domanda di variazione catastale. Nel merito, ha però condiviso la conclusione della CTR secondo cui, per ottenere l’effetto retroattivo della ruralità ai fini dell’esenzione ICI, non bastava il semplice classamento in D/10 ottenuto nel 2010, ma occorreva la specifica autocertificazione prevista dalla normativa sopravvenuta, attestante il possesso continuativo dei requisiti di ruralità per il quinquennio precedente, nonché la conclusione del procedimento con annotazione in atti catastali. Poiché nel caso concreto mancavano sia tale specifica autocertificazione sia l’annotazione catastale, la Corte ha confermato il diniego dell’agevolazione per gli anni oggetto di accertamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la controparte non si è costituita.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70
"alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione (...) nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità"
La Corte lo considera la base normativa della procedura speciale necessaria per ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità, distinta dalla mera variazione catastale.
art. 13, comma 14-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
È richiamato come disposizione che disciplina gli effetti delle domande di variazione catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità.
art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102
È considerato norma di interpretazione autentica che conferma la necessità della domanda e dell’annotazione catastale per produrre gli effetti del riconoscimento della ruralità.
art. 2, comma 3, d.m. 26 luglio 2012
"La domanda di cui al comma 1 (...) è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari ... ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10"
La Corte ne dà rilievo solo per escludere che la doglianza del ricorrente colpisse davvero la ratio decidendi, osservando che la CTR aveva già escluso la necessità di ripresentare la domanda di variazione catastale.
art. 7, comma 2, d.m. 26 luglio 2012
È richiamato come norma attuativa che, insieme alla domanda e all’annotazione negli atti, fa produrre gli effetti del riconoscimento della ruralità con decorrenza quinquennale.
art. 2, comma 4, d.m. 26 luglio 2012
È richiamato per distinguere l’autocertificazione specifica sul possesso continuativo dei requisiti di ruralità dalla mera dichiarazione di strumentalità dell’immobile.
art. 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
È menzionato come disposizione sostanziale sul requisito di ruralità cui le norme sopravvenute rinviano per il riconoscimento del beneficio.
Massime di principio
- Per ottenere l’efficacia retroattiva del riconoscimento della ruralità ai fini dell’esenzione ICI non è sufficiente che l’immobile sia stato classificato in categoria catastale D/10: occorre la specifica procedura prevista dalla normativa sopravvenuta, comprensiva di autocertificazione del possesso continuativo dei requisiti e dell’annotazione negli atti catastali.
- La domanda di variazione catastale e la specifica autocertificazione sul possesso quinquennale dei requisiti di ruralità sono adempimenti distinti: la prima rileva per il classamento, la seconda per l’estensione retroattiva del beneficio fiscale.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sia sulla superfluità della domanda di variazione sia sulla necessità della diversa autocertificazione per il quinquennio precedente, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con entrambe le rationes decidendi; altrimenti è inammissibile nella parte in cui non colpisce una ratio autonoma.
- L’agevolazione fiscale collegata alla ruralità, in quanto prevista da una disciplina speciale, non opera automaticamente per il solo fatto del classamento catastale, ma richiede il rispetto delle formalità espressamente prescritte dal legislatore e dalla normativa attuativa.
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