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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35419/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal risarcimento dei danni chiesto dai genitori di una vittima dell'alluvione di Sarno del 5 maggio 1998. In sede penale era stato accertato il reato di omicidio colposo plurimo a carico del sindaco pro tempore, ritenuto responsabile per omissioni e condotte imprudenti nella gestione dell'emergenza. In sede civile il Tribunale aveva condannato in solido il sindaco, il Comune, la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'interno al risarcimento, accogliendo anche il regresso delle amministrazioni statali verso il sindaco, ma respingendo il regresso verso il Comune. La Corte d'appello ha confermato il rigetto del regresso verso il Comune, ritenendo che l'art. 2055 c.c. si applichi solo tra corresponsabili che abbiano concorso colpevolmente alla produzione del danno e non tra soggetti chiamati a rispondere del fatto altrui. Con il primo motivo le amministrazioni statali hanno censurato tale impostazione, sostenendo che la responsabilità del Comune fosse diretta, per immedesimazione organica e per esercizio/mancato esercizio di funzioni di protezione civile, con conseguente ammissibilità del regresso ex art. 2055 c.c. Con il secondo motivo, subordinato, hanno sostenuto che il regresso sarebbe comunque ammissibile anche tra coobbligati solidali con titoli di responsabilità diversi, in forza dell'autonomia dell'art. 2055 c.c. rispetto all'art. 1298 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la condotta del sindaco, consistita non solo in omissioni ma anche in appelli e informazioni rassicuranti durante l'emergenza, fosse espressione di attività istituzionale e di esercizio illegittimamente omesso del potere autoritativo. Di conseguenza, la responsabilità del Comune doveva qualificarsi come responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., e non come mera responsabilità indiretta per fatto altrui; pertanto non vi era ostacolo al regresso delle amministrazioni statali contro il Comune ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 28 Cost., 22 e 23 del d.P.R. n. 3 del 1957

    richiamati dai ricorrenti a fondamento della responsabilità delle amministrazioni per l'operato del sindaco e del relativo diritto di regresso.

  • art. 185 c.p.

    richiamato come norma che collega il fatto-reato alle conseguenze risarcitorie.

  • art. 2043 c.c.

    la Corte afferma che, in presenza di immedesimazione organica e di illegittimo omesso esercizio del potere autoritativo, la responsabilità della pubblica amministrazione è diretta ai sensi di tale norma.

  • art. 2049 c.c.

    richiamato dalla difesa ricorrente e dalla Corte come criterio di imputazione per la responsabilità indiretta, contrapposto alla responsabilità diretta.

  • art. 2055, secondo comma, c.c.

    la Corte afferma che, una volta qualificata come diretta la responsabilità del Comune, non vi è ostacolo all'azione di regresso tra coobbligati solidali.

  • art. 2055, terzo comma, c.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme al secondo comma quale base del regresso solidale.

  • art. 702 ter c.p.c.

    indica il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda risarcitoria in primo grado.

  • art. 1298 c.c.

    richiamato solo per contrapposizione teorica alla disciplina del regresso ex art. 2055 c.c.

  • legge n. 225 del 1992

    richiamata con riferimento alle funzioni di protezione civile esercitate dal sindaco.

Massime di principio

  • La responsabilità della pubblica amministrazione per il fatto penalmente illecito del dipendente o funzionario può essere diretta quando la condotta sia espressione di attività istituzionale e di poteri pubblicistici, anche se l'atto dovuto non sia stato formalmente adottato.
  • L'omesso esercizio di un potere autoritativo, quando quel potere doveva essere esercitato nell'ambito delle funzioni pubbliche, non integra un mero comportamento materiale, ma una condotta amministrativa illegittima imputabile direttamente all'ente.
  • Ai fini del regresso ex art. 2055 c.c., ciò che rileva è la qualità di coobbligati solidali rispetto al danno risarcito; una volta accertata la responsabilità diretta di più amministrazioni, il regresso tra esse è ammissibile.
  • La qualificazione della responsabilità come indiretta o per fatto altrui non può essere desunta automaticamente dalla mancanza di un provvedimento formale, se la condotta omissiva si colloca nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
  • Le risultanze irrevocabili del giudicato penale possono essere valorizzate per ricostruire la condotta del soggetto agente e la sua riferibilità funzionale all'ente nella successiva controversia civile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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