Cassazione Penale, Sentenza n. 30493/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di condanna per ricettazione di due computer asserendo: (1) carenza, contraddittorietà e mancanza della motivazione, perché i giudici si sarebbero limitati a rilevare l'assenza di una giustificazione da parte dell'imputato sull'origine dei computer senza prova certa che gli apparecchi fossero effettivamente quelli sottratti al ristorante di Viareggio; si evidenziava inoltre che la presenza di altre persone (tre ragazze e un uomo, "Hassen") nell'abitazione prima dell'arrivo del Paci contrasterebbe la ricostruzione accusatoria; (2) carenza motivazionale rispetto all'elemento soggettivo (dolo), sostenendo che non vi sarebbe prova che l'imputato fosse consapevole dell'illiceità della provenienza dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (congruenza tra primo e secondo grado) e la regola per cui la Cassazione non può riesaminare il merito né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione puntuale e convincente, evidenziando un quadro probatorio convergente (rinvenimento dei computer nell'abitazione del Paci, menzione di altri beni rinvenuti e le dichiarazioni rese nell'immediatezza da Hassen). Ha inoltre affermato che, per il reato di ricettazione, l'elemento soggettivo può emergere anche da elementi indiretti, tra cui l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, e che la difesa del Paci era confusa ed estemporanea. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173-bis disp.att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di ricorso; utilizzata per sintetizzare i motivi introdotti in cassazione
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento alla tipologia di vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) che deve essere dedotta in modo specifico; la Corte rileva la genericità della doglianza quando diversi vizi sono evocati cumulativamente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette, in caso di inammissibilità manifestamente infondata, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, ad una somma in favore della cassa delle ammende (applicata qui per euro 3.000,00)
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme" (conferma della responsabilità in primo e secondo grado) la Corte di Cassazione interviene con maggior rigore: i motivi che mirano a una diversa rivalutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili
- I vizi di motivazione devono essere dedotti in modo specifico; l'aggregazione indifferenziata di molteplici censure (mancanza, contraddittorietà, illogicità) tende a essere considerata generica e porta all'inammissibilità del ricorso
- Nel reato di ricettazione l'elemento soggettivo (conoscenza dell'origine illecita) può desumersi anche da elementi indiretti: l'omessa o non plausibile indicazione dell'origine della cosa da parte dell'imputato è elemento probatorio rilevante
- La mancanza di accertamenti diretti (es. comparazioni tecniche) non esclude automaticamente la prova di responsabilità quando esiste un quadro probatorio convergente (es. rinvenimento degli oggetti in casa, dichiarazioni di terzi, circostanze temporali)
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare anche il rischio economico: motivi manifestamente infondati o genericamente formulati possono comportare condanne alle spese e ammende
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